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"Una guida per l’autocertificazione della valutazione dei rischi"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
26/07/2012 - Malgrado l’approvazione della Commissione consultiva permanente delle procedure
standardizzate per la valutazione dei rischi (ai sensi dell'art. 29, commi
5 e 6 del Decreto legislativo 81/2008), l’uso
di tali procedure è stato
rinviato al 31
dicembre 2012. Rinvio contenuto nel Decreto-Legge
12 maggio 2012, n. 57 “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle
microimprese” e confermato con la Legge n.
101 del 12 luglio 2012 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge n.
57 del 12 maggio 2012.
In
considerazione della possibilità fino al 31 dicembre, per i datori di lavoro
che occupano fino a 10 lavoratori, di
autocertificare
la valutazione effettuata, torniamo a parlare delle “ Check
list di autovalutazione per le piccole e micro imprese – Strumenti per
l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, un documento elaborato da ITACA per supportare le imprese nella corretta
“valutazione del grado di applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 81/2008”.
Il
secondo allegato al documento riporta
un articolato “
Esempio di
autocertificazione della valutazione dei rischi - Articolo 17, articolo 28 e
articolo 29 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.”. Un autocertificazione
con cui il datore di lavoro dichiara di aver valutato, “anche nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavorocorrelato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla
provenienza da altri Paesi”.
E
dichiara inoltre che, “all’esito della suddetta valutazione ha:
-
individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi
di protezione individuali conseguenti alla valutazione dei rischi
effettuata;
-
programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza, comprese la formazione, informazione ed
addestramento”.
Successivamente
il datore di lavoro elenca i vari
rischi
specifici a cui sono potenzialmente esposti i lavoratori confermando
l’eventuale valutazione effettuata, ad esempio con riferimento a:
-
rischio per le lavoratrici in gravidanza
e allattamento (ai sensi dell’ art. 11 del D.Lgs. 151/2001);
-
rischio per i lavoratori minori e
adolescenti (L. 977/1967 e s.m.i.);
-
rischi collegati allo stress
lavoro-correlato (ai sensi del Titolo I del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-
lavori in appalto/subappalto;
-
lavoratori “somministrati” e “atipici”;
-
lavoratori “migranti” (nati in altro
paese);
-
rischi legati a potenziali motivi
sanitari inerenti il singolo lavoratore (handicap, inabilità specifiche,
minori abilità legate ad abitudini di vita);
-
rischi dovuti a luoghi di lavoro in
ambienti sospetti di inquinamento (es. in pozzi neri, fogne, camini,
fosse, gallerie, recipienti, condutture,
caldaie e simili) (ai sensi del Titolo II del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-
rischi dovuti all’uso di attrezzature di
lavoro (macchine, utensili, apparecchi, impianti) (ai sensi del Titolo III
Capo I del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-
rischi dovuti ad impianti ed
apparecchiature elettriche (ai sensi del Titolo III Capo III del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.);
-
rischi in cantieri temporanei e mobili
(ad es. rischi di folgorazione, di seppellimento, in particolare nel campo
delle costruzioni, ecc.) (ai sensi del Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-
rischi dovuti ad esecuzione di lavori in
quota (ai sensi del Titolo IV Capo II del D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-
rischio da movimentazione manuale dei
carichi (ai sensi del Titolo VI del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-
rischi legati ad aspetti ergonomici
( posture
incongrue, movimenti ripetuti degli arti superiori, ecc.) (ai sensi del
Titolo VI del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-
rischio da esposizione/utilizzo di
attrezzature munite di videoterminali (ai sensi del Titolo VII del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.);
-
rischio da esposizione al rumore (ai
sensi del Titolo VIII Capo II del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-
rischio da esposizione a vibrazioni (ai
sensi del Titolo VIII Capo III del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-
rischio da esposizione a campi
elettromagnetici (ai sensi del Titolo VIII Capo IV del D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-
rischio da esposizione a radiazioni
ottiche artificiali (ai sensi del Titolo VIII Capo V del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i.);
-
rischio da esposizione ad agenti chimici
(Titolo IX Capo I D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-
rischio da esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni (Titolo IX Capo II del D.Lgs 81/2008);
-
rischio da esposizione a polveri di
amianto (ai sensi del Titolo IX Capo III del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
-
rischio da esposizione ad agenti
biologici (Titolo X del D.Lgs 81/2008);
-
rischio di esplosione (titolo XI del
D.Lgs 81/2008);
-
rischio d’incendio (ai sensi dell’
art. 2 del D.M. 10/03/98);
-
altri rischi.
Per
ogni rischio nell’esempio di autocertificazione sono presenti varie indicazioni
riguardo all’analisi svolta, alla documentazione presente o ad altri aspetti.
Ad
esempio in merito al
rischio per lavoratori
minori e/o adolescenti, il datore – laddove presenti in azienda – indica di
aver:
-
“effettuato la valutazione dei rischi relativamente ai lavoratori
minori e/o adolescenti;
-
formato e informato i lavoratori minori e/o adolescenti;
-
informato i titolari della potestà genitoriale nei riguardi dei minori;
-
adibito gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati
nell’all. I della Legge 977/1967, solo per motivi di formazione professionale,
per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa, sotto la
sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e
protezione”.
O
riguardo ai
lavori in appalto/subappalto
nel documento si dichiara se:
-
“in azienda è disponibile la documentazione che dimostra l’idoneità tecnico –
professionale”;
-
è stata verificata “l’ idoneità
tecnico – professionale di eventuali subappaltatori;
-
in azienda è disponibile la documentazione di coordinamento”.
Nel
documento uno spazio è dedicato anche alla
descrizione
della struttura aziendale dedicata alla sicurezza, con riferimento a:
-
Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
-
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
-
Medico competente aziendale (se previsto);
-
consulenze, supporti, mezzi;
-
Responsabile antincendio emergenza evacuazione;
-
Addetti antincendio emergenza evacuazione;
-
Responsabile pronto soccorso e addetti pronto soccorso;
-
eventuali altre figure di preposti alla sicurezza sul lavoro.
Infine
si dichiara se la valutazione dei rischi “è stata effettuata consultando
preventivamente” il/i RLS o RLST e i lavoratori dall’azienda e se “del presente
documento è stata consegnata copia al/ai RLS o RLST”.
Istituto
per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, “ Check
list di autovalutazione per le piccole e micro imprese – Strumenti per
l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro”, documento elaborato nell’ambito del Gruppo di Lavoro
interregionale “Sicurezza Appalti” con il coordinamento dell’ing. Marco Masi -
Regione Toscana (formato PDF, 683 kB).
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