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"Una guida per l’autocertificazione della valutazione dei rischi"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

26/07/2012 - Malgrado l’approvazione della Commissione consultiva permanente delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi (ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del Decreto legislativo  81/2008), l’uso di tali procedure è stato rinviato al 31 dicembre 2012.  Rinvio contenuto nel Decreto-Legge 12 maggio 2012, n. 57 “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese” e confermato con la Legge n. 101 del 12 luglio 2012 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge n. 57 del 12 maggio 2012.

In considerazione della possibilità fino al 31 dicembre, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, di autocertificare la valutazione effettuata, torniamo a parlare delle “ Check list di autovalutazione per le piccole e micro imprese – Strumenti per l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, un documento elaborato da ITACA  per supportare le imprese nella corretta “valutazione del grado di applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 81/2008”.
 
Il secondo allegato al documento riporta un articolato “ Esempio di autocertificazione della valutazione dei rischi - Articolo 17, articolo 28 e articolo 29 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.”. Un autocertificazione con cui il datore di lavoro dichiara di aver valutato, “anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavorocorrelato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi”.
E dichiara inoltre che, “all’esito della suddetta valutazione ha:
- individuato le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuali conseguenti alla valutazione dei rischi effettuata;
- programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, comprese la formazione, informazione ed addestramento”.
 
Successivamente il datore di lavoro elenca i vari rischi specifici a cui sono potenzialmente esposti i lavoratori confermando l’eventuale valutazione effettuata, ad esempio con riferimento a:
- rischio per le lavoratrici in gravidanza e allattamento (ai sensi dell’ art. 11 del D.Lgs. 151/2001);
- rischio per i lavoratori minori e adolescenti (L. 977/1967 e s.m.i.);
- rischi collegati allo stress lavoro-correlato (ai sensi del Titolo I del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- lavori in appalto/subappalto;
- lavoratori “somministrati” e “atipici”;
- lavoratori “migranti” (nati in altro paese);
- rischi legati a potenziali motivi sanitari inerenti il singolo lavoratore (handicap, inabilità specifiche, minori abilità legate ad abitudini di vita);
- rischi dovuti a luoghi di lavoro in ambienti sospetti di inquinamento (es. in pozzi neri, fogne, camini, fosse,  gallerie, recipienti, condutture, caldaie e simili) (ai sensi del Titolo II del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischi dovuti all’uso di attrezzature di lavoro (macchine, utensili, apparecchi, impianti) (ai sensi del Titolo III Capo I del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischi dovuti ad impianti ed apparecchiature elettriche (ai sensi del Titolo III Capo III del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischi in cantieri temporanei e mobili (ad es. rischi di folgorazione, di seppellimento, in particolare nel campo delle costruzioni, ecc.) (ai sensi del Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischi dovuti ad esecuzione di lavori in quota (ai sensi del Titolo IV Capo II del D.
 Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischio da movimentazione manuale dei carichi (ai sensi del Titolo VI del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischi legati ad aspetti ergonomici ( posture incongrue, movimenti ripetuti degli arti superiori, ecc.) (ai sensi del Titolo VI del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischio da esposizione/utilizzo di attrezzature munite di videoterminali (ai sensi del Titolo VII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischio da esposizione al rumore (ai sensi del Titolo VIII Capo II del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischio da esposizione a vibrazioni (ai sensi del Titolo VIII Capo III del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischio da esposizione a campi elettromagnetici (ai sensi del Titolo VIII Capo IV del D.
 Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ai sensi del Titolo VIII Capo V del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischio da esposizione ad agenti chimici (Titolo IX Capo I D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischio da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni (Titolo IX Capo II del D.Lgs 81/2008);
- rischio da esposizione a polveri di amianto (ai sensi del Titolo IX Capo III del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- rischio da esposizione ad agenti biologici (Titolo X del D.Lgs 81/2008);
- rischio di esplosione (titolo XI del D.Lgs 81/2008);
- rischio d’incendio (ai sensi dell’ art. 2 del D.M. 10/03/98);
- altri rischi.   
 
Per ogni rischio nell’esempio di autocertificazione sono presenti varie indicazioni riguardo all’analisi svolta, alla documentazione presente o ad altri aspetti.
Ad esempio in merito al rischio per lavoratori minori e/o adolescenti, il datore – laddove presenti in azienda – indica di aver:
- “effettuato la valutazione dei rischi relativamente ai lavoratori minori e/o adolescenti;
- formato e informato i lavoratori minori e/o adolescenti;
- informato i titolari della potestà genitoriale nei riguardi dei minori;
- adibito gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell’all. I della Legge 977/1967, solo per motivi di formazione professionale, per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa, sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione”.
O riguardo ai lavori in appalto/subappalto nel documento si dichiara se:
- “in azienda è disponibile la documentazione che dimostra l’idoneità tecnico – professionale”;
- è stata verificata “l’ idoneità tecnico – professionale di eventuali subappaltatori;
- in azienda è disponibile la documentazione di coordinamento”.
 
Nel documento uno spazio è dedicato anche alla descrizione della struttura aziendale dedicata alla sicurezza, con riferimento a:
- Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP); 
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- Medico competente aziendale (se previsto); 
- consulenze, supporti, mezzi;
- Responsabile antincendio emergenza evacuazione;
- Addetti antincendio emergenza evacuazione;
- Responsabile pronto soccorso e addetti pronto soccorso;
- eventuali altre figure di preposti alla sicurezza sul lavoro.
 
Infine si dichiara se la valutazione dei rischi “è stata effettuata consultando preventivamente” il/i RLS o RLST e i lavoratori dall’azienda e se “del presente documento è stata consegnata copia al/ai RLS o RLST”.     
 
 
Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, “ Check list di autovalutazione per le piccole e micro imprese – Strumenti per l’implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, documento elaborato nell’ambito del Gruppo di Lavoro interregionale “Sicurezza Appalti” con il coordinamento dell’ing. Marco Masi - Regione Toscana (formato PDF, 683 kB).

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