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"L'Accordo relativo alle attrezzature di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
26/07/2012 - Riportiamo
di seguito un approfondimento relativo a “L'Accordo relativo alle attrezzature
di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori” pubblicato
sul numero di giugno del Bollettino Regionale sulla Salute e Sicurezza nei
luoghi di Lavoro “Io scelgo la sicurezza” a cura della Direzione Sanità,
Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte.
Nello
specifico, si può notare l’inciso “nel settore di impiego delle attrezzature di
cui al presente accordo oggetto della formazione” riferito alle associazioni
sindacali, agli enti bilaterali e ai comitati paritetici, nonché la specificazione
relativa al fatto che le “società di servizi” delle associazioni sindacali
devono essere “prevalentemente o totalmente partecipate”. Inoltre alle
L'Accordo relativo
alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione
degli operatori
L’articolo
73 del Decreto Legislativo 81/08 stabilisce gli obblighi di informazione,
formazione e addestramento relativi alle attrezzature di lavoro. In realtà,
oltre a questi, possiamo rilevare anche obblighi di qualificazione e di
abilitazione.
In
particolare, è richiesto che per ogni attrezzatura
di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano
di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un
addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a)
alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b)
alle situazioni anormali prevedibili.
Inoltre,
il datore di lavoro deve provvedere ad informare i lavoratori sui rischi cui
sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di
lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non
usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. Qualora le
attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro deve
riservarne l’uso, con specifico incarico, ai lavoratori che abbiano ricevuto
una informazione, formazione e addestramento adeguati e specifici, tali da
consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in
relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
Parimenti
in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione
delle attrezzature i lavoratori interessati debbono essere qualificati in
maniera specifica per svolgere detti compiti.
In
questo quadro, già cogente, si inserisce l’accordo della Conferenza Stato-Regioni
22 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60.
Tale accordo, previsto dal comma 5 dell’articolo 73 del D.lgs. 81/08, riguarda
l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una
specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
In
base al nuovo accordo, le attrezzature per le quali è necessaria l’abilitazione
degli operatori sono le seguenti:
-
piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
- gru
a torre;
-
gru mobile;
-
gru per autocarro;
-
carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
-
trattori agricoli o forestali;
-
macchine movimento terra;
-
pompe per calcestruzzo.
Il
percorso formativo individuato dal nuovo accordo definisce le modalità per il
riconoscimento dell’abilitazione. Si badi che il rilascio del «patentino» non
costituisce un percorso sostitutivo o una diversa modalità di formazione, ma
rappresenta un ulteriore obbligo rispetto a quelli di informazione e formazione
già previsti.
Tali
concetti sono riassunti nell’Allegato A dell’Accordo dove si legge “La
formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva
della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e
realizzata ai sensi dall’articolo 37 del D.lgs. 81/08”.
Dunque
il lavoratore prima di essere adibito alla conduzione di tali attrezzature
dovrà essere abilitato per la tipologia di attrezzatura e quindi informato,
formato e addestrato sulla attrezzatura specifica in uso. E’ evidente che il
bisogno formativo di un soggetto abilitato si ridurrà alla conoscenza dei
limiti d’uso e dei sistemi di sicurezza della singola attrezzatura (ad esempio
attraverso la lettura del libretto d’uso e manutenzione) ed alla pratica sulla
stessa attrezzatura secondo le specifiche previste dal costruttore. L’Allegato
A dell’accordo, è suddiviso in due sezioni, A e B.
La
sezione A, recante « Attrezzature di
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
(articolo 73, comma 5 del D.lgs. 81/08)» riporta l’elenco e la definizione
(indicante le sotto categorie e i limiti dimensionali) delle attrezzature
oggetto di abilitazione.
Per
alcune attrezzature sono previste delle sottocategorie, ad esempio tra i
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo si evidenziano:
1.
carrelli semoventi a braccio telescopico;
2.
carrelli industriali semoventi
3.
carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi. Mentre tra le
“Macchine movimento terra” sono elencate le seguenti:
1.
escavatori idraulici (con massa operativa maggiore di 6000 kg);
2.
escavatori a fune;
3.
pale caricatrici frontali (con massa operativa maggiore di 4500 kg);
4.
terne;
5.
autoribaltabile a cingoli (con massa operativa maggiore di 4500 kg).
Il
titolo della sezione B recita: «Soggetti formatori, durata, indirizzi e
requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati
dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità
particolari di cui all’articolo 71, comma 7 (articolo 73, comma 5 del D.lgs.
81/08)».
Si
deve osservare come l’uso disattento dei riferimenti normativi operato dalla
Conferenza Stato Regioni crea difficoltà di lettura all’interprete. Infatti, il
richiamato articolo 71, comma 7, ha un diverso proposito rispetto all’ articolo
73, comma 5 del D.lgs. 81/08 di cui si parla. La norma contenuta nell’art. 71,
comma 7, si riferisce alla formazione prevista nel caso di attrezzature che
richiedono «conoscenze e responsabilità particolari» (per le quali la
Conferenza Stato Regioni non aveva alcun mandato), mentre l’art. 73, comma 5,
si riferisce alle attrezzature (definite dallo stesso accordo) per la cui
conduzione è richiesta una «specifica abilitazione».
Dunque,
non si tratta delle stesse attrezzature, ovvero, per meglio precisare, se vi è
ragione di ritenere che le attrezzature per le quali è prevista una specifica
abilitazione indicate nell’accordo possano essere anche attrezzature che
richiedono conoscenze e responsabilità particolari, non è sempre vero il
contrario.
Si
deve pertanto ritenere che il titolo della sezione B contenga un refuso e che
quindi, conformemente all’incarico ricevuto dal legislatore con la previsione
dell’art. 73, comma 5 del D.lgs. 81/08, la Conferenza Stato Regioni abbia
definito: soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di
formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati dell’uso delle
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione
degli operatori (articolo 73, comma 5 del D.lgs. 81/08).
Una
diversa lettura, ancorché priva di supporto legislativo, porterebbe ad
affermare che anche per le attività di informazione,
formazione e addestramento previste dall’articolo 73, comma 4 del D.lgs.
81/08 gli unici soggetti formatori accreditati sarebbero quelli di cui al punto
1 dell’Accordo.
A
tal proposito, chi sono i soggetti formatori che possono “abilitare” e
aggiornare il lavoratore all’uso delle suddette attrezzature? I soggetti
formatori vengono indicati al punto 1 della sezione B dell’Accordo e scorrendo
l’elenco (
vedi Tabella I) si notano,
rispetto ad altri accordi del genere, alcune particolarità.
agenzie
formative accreditate viene richiesta una “esperienza documentata di almeno sei
anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” o “almeno
triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione
per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo”. Infine, le
aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime
limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui all’accordo vengono
riconosciute come soggetti formatori solo se accreditate da Regioni e/o
Province autonome, ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008.
Per
quanto riguarda i requisiti dei docenti viene richiesta per i docenti teorici,
esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia
nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, mentre
per i docenti pratici viene richiesta esperienza professionale pratica,
documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle
attrezzature di che trattasi.
Per
quanto attiene l’organizzazione dei corsi l’Accordo stabilisce che deve essere
individuato un responsabile del progetto formativo e la presenza dei
partecipanti deve essere annotata su un apposito registro. Alla parte teorica
dei corsi possono partecipare un massimo di 24 discenti, mentre per la parte
pratica il rapporto istruttore/allievi non può essere inferiore a 1:6.
L’articolazione
e la durata dei corsi per ciascuna attrezzatura è riassunta nella
Tabella II.
E’
ammesso, limitatamente ai moduli giuridico normativo e tecnico, il ricorso alla
modalità elearning secondo le modalità definite nell’allegato II, all’Accordo.
Le
attività pratiche devono essere effettuate in area idonea, le cui
caratteristiche sono definite nell’allegato I, all’accordo, in particolare
l’area prescelta deve essere oggetto di “una valutazione globale dei rischi” al
fine di consentire l’effettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche,
inoltre le attrezzature disponibili in campo prova devono essere equipaggiate
con tutti gli accessori e i dispositivi aggiuntivi previsti nei programmi.
L’abilitazione
del discente, per ciascuna attrezzatura, deve essere attestata dal soggetto
formatore sulla base della frequenza di almeno il 90% del monte orario
complessivo ed al superamento delle prove di verifica dell’apprendimento (non
computabili nel monte ore).
L’abilitazione
così ottenuta ha validità quinquennale ed entro tale periodo il lavoratore
dovrà frequentare un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore
di cui almeno tre su aspetti pratici.
Il
nuovo accordo entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla sua pubblicazione in
Gazzetta ufficiale e quindi il 12 marzo 2013) e la norma transitoria di cui al
punto 12, prevede che i “lavoratori che alla data di entrata in vigore del
presente accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature di cui al presente
accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall’entrata
in vigore del presente accordo”.
Tale
articolazione temporale, pur comprensibile nella sua estensione complessiva
(tre anni), appare criticabile nella scelta di posticipare di un anno l’entrata
in vigore. Infatti considerando che viene riconosciuta la formazione pregressa
“alla data di entrata in vigore del presente accordo” esiste il rischio che in
questo anno potranno essere erogati corsi di formazione anche di scarsa
qualità. Infatti i corsi pregressi potranno essere riconosciuti come
specificato nella
Tabella III:
Il
punto 11 dell’Accordo prevede la creazione di una Commissione che monitori la
sua applicazione, esprima pareri in merito e proponga l’integrazione
dell’elenco delle attrezzature da esaminare in sede di Conferenza
Stato-Regioni.
" Io
scelgo la sicurezza", n. 2/2012 (formato PDF, 719 kB).
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