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"L'Accordo relativo alle attrezzature di lavoro"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

26/07/2012 - Riportiamo di seguito un approfondimento relativo a “L'Accordo relativo alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori” pubblicato sul numero di giugno del Bollettino Regionale sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro “Io scelgo la sicurezza” a cura della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte.

L'Accordo relativo alle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
L’articolo 73 del Decreto Legislativo 81/08 stabilisce gli obblighi di informazione, formazione e addestramento relativi alle attrezzature di lavoro. In realtà, oltre a questi, possiamo rilevare anche obblighi di qualificazione e di abilitazione.
 
In particolare, è richiesto che per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
 
Inoltre, il datore di lavoro deve provvedere ad informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro deve riservarne l’uso, con specifico incarico, ai lavoratori che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
 
Parimenti in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione delle attrezzature i lavoratori interessati debbono essere qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
 
In questo quadro, già cogente, si inserisce l’accordo della Conferenza Stato-Regioni 22 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60. Tale accordo, previsto dal comma 5 dell’articolo 73 del D.lgs. 81/08, riguarda l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
 
In base al nuovo accordo, le attrezzature per le quali è necessaria l’abilitazione degli operatori sono le seguenti:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
- gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- trattori agricoli o forestali;
- macchine movimento terra;
- pompe per calcestruzzo.
 
Il percorso formativo individuato dal nuovo accordo definisce le modalità per il riconoscimento dell’abilitazione. Si badi che il rilascio del «patentino» non costituisce un percorso sostitutivo o una diversa modalità di formazione, ma rappresenta un ulteriore obbligo rispetto a quelli di informazione e formazione già previsti.
 
Tali concetti sono riassunti nell’Allegato A dell’Accordo dove si legge “La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall’articolo 37 del D.lgs. 81/08”.
 
Dunque il lavoratore prima di essere adibito alla conduzione di tali attrezzature dovrà essere abilitato per la tipologia di attrezzatura e quindi informato, formato e addestrato sulla attrezzatura specifica in uso. E’ evidente che il bisogno formativo di un soggetto abilitato si ridurrà alla conoscenza dei limiti d’uso e dei sistemi di sicurezza della singola attrezzatura (ad esempio attraverso la lettura del libretto d’uso e manutenzione) ed alla pratica sulla stessa attrezzatura secondo le specifiche previste dal costruttore. L’Allegato A dell’accordo, è suddiviso in due sezioni, A e B.
 
La sezione A, recante « Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5 del D.lgs. 81/08)» riporta l’elenco e la definizione (indicante le sotto categorie e i limiti dimensionali) delle attrezzature oggetto di abilitazione.
 
Per alcune attrezzature sono previste delle sottocategorie, ad esempio tra i Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo si evidenziano:
1. carrelli semoventi a braccio telescopico;
2. carrelli industriali semoventi
3. carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi. Mentre tra le “Macchine movimento terra” sono elencate le seguenti:
1. escavatori idraulici (con massa operativa maggiore di 6000 kg);
2. escavatori a fune;
3. pale caricatrici frontali (con massa operativa maggiore di 4500 kg);
4. terne;
5. autoribaltabile a cingoli (con massa operativa maggiore di 4500 kg).
 
Il titolo della sezione B recita: «Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7 (articolo 73, comma 5 del D.lgs. 81/08)».
 
Si deve osservare come l’uso disattento dei riferimenti normativi operato dalla Conferenza Stato Regioni crea difficoltà di lettura all’interprete. Infatti, il richiamato articolo 71, comma 7, ha un diverso proposito rispetto all’ articolo 73, comma 5 del D.lgs. 81/08 di cui si parla. La norma contenuta nell’art. 71, comma 7, si riferisce alla formazione prevista nel caso di attrezzature che richiedono «conoscenze e responsabilità particolari» (per le quali la Conferenza Stato Regioni non aveva alcun mandato), mentre l’art. 73, comma 5, si riferisce alle attrezzature (definite dallo stesso accordo) per la cui conduzione è richiesta una «specifica abilitazione».
 
Dunque, non si tratta delle stesse attrezzature, ovvero, per meglio precisare, se vi è ragione di ritenere che le attrezzature per le quali è prevista una specifica abilitazione indicate nell’accordo possano essere anche attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, non è sempre vero il contrario.
 
Si deve pertanto ritenere che il titolo della sezione B contenga un refuso e che quindi, conformemente all’incarico ricevuto dal legislatore con la previsione dell’art. 73, comma 5 del D.lgs. 81/08, la Conferenza Stato Regioni abbia definito: soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5 del D.lgs. 81/08).
 
Una diversa lettura, ancorché priva di supporto legislativo, porterebbe ad affermare che anche per le attività di informazione, formazione e addestramento previste dall’articolo 73, comma 4 del D.lgs. 81/08 gli unici soggetti formatori accreditati sarebbero quelli di cui al punto 1 dell’Accordo.
 
A tal proposito, chi sono i soggetti formatori che possono “abilitare” e aggiornare il lavoratore all’uso delle suddette attrezzature? I soggetti formatori vengono indicati al punto 1 della sezione B dell’Accordo e scorrendo l’elenco ( vedi Tabella I) si notano, rispetto ad altri accordi del genere, alcune particolarità.

 
 
 
Nello specifico, si può notare l’inciso “nel settore di impiego delle attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione” riferito alle associazioni sindacali, agli enti bilaterali e ai comitati paritetici, nonché la specificazione relativa al fatto che le “società di servizi” delle associazioni sindacali devono essere “prevalentemente o totalmente partecipate”. Inoltre alle
agenzie formative accreditate viene richiesta una “esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” o “almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo”. Infine, le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui all’accordo vengono riconosciute come soggetti formatori solo se accreditate da Regioni e/o Province autonome, ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008.
 
Per quanto riguarda i requisiti dei docenti viene richiesta per i docenti teorici, esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, mentre per i docenti pratici viene richiesta esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.
 
Per quanto attiene l’organizzazione dei corsi l’Accordo stabilisce che deve essere individuato un responsabile del progetto formativo e la presenza dei partecipanti deve essere annotata su un apposito registro. Alla parte teorica dei corsi possono partecipare un massimo di 24 discenti, mentre per la parte pratica il rapporto istruttore/allievi non può essere inferiore a 1:6.
 
L’articolazione e la durata dei corsi per ciascuna attrezzatura è riassunta nella Tabella II.
 
 
 
 
 
 
E’ ammesso, limitatamente ai moduli giuridico normativo e tecnico, il ricorso alla modalità elearning secondo le modalità definite nell’allegato II, all’Accordo.
 
Le attività pratiche devono essere effettuate in area idonea, le cui caratteristiche sono definite nell’allegato I, all’accordo, in particolare l’area prescelta deve essere oggetto di “una valutazione globale dei rischi” al fine di consentire l’effettuazione in sicurezza di tutte le manovre pratiche, inoltre le attrezzature disponibili in campo prova devono essere equipaggiate con tutti gli accessori e i dispositivi aggiuntivi previsti nei programmi.
 
L’abilitazione del discente, per ciascuna attrezzatura, deve essere attestata dal soggetto formatore sulla base della frequenza di almeno il 90% del monte orario complessivo ed al superamento delle prove di verifica dell’apprendimento (non computabili nel monte ore).
 
L’abilitazione così ottenuta ha validità quinquennale ed entro tale periodo il lavoratore dovrà frequentare un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore di cui almeno tre su aspetti pratici.
 
Il nuovo accordo entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale e quindi il 12 marzo 2013) e la norma transitoria di cui al punto 12, prevede che i “lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo”.
 
Tale articolazione temporale, pur comprensibile nella sua estensione complessiva (tre anni), appare criticabile nella scelta di posticipare di un anno l’entrata in vigore. Infatti considerando che viene riconosciuta la formazione pregressa “alla data di entrata in vigore del presente accordo” esiste il rischio che in questo anno potranno essere erogati corsi di formazione anche di scarsa qualità. Infatti i corsi pregressi potranno essere riconosciuti come specificato nella Tabella III:
 
Il punto 11 dell’Accordo prevede la creazione di una Commissione che monitori la sua applicazione, esprima pareri in merito e proponga l’integrazione dell’elenco delle attrezzature da esaminare in sede di Conferenza Stato-Regioni.
 

 
 
" Io scelgo la sicurezza", n. 2/2012 (formato PDF, 719 kB).

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