News
"Seveso III, in GUCE la nuova normativa per stabilimenti RIR"
fonte www.insic.it / Normativa
26/07/2012 - È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la
Direttiva
n.2012/18/UE del 04/07/2012 del Parlamento Europeo e del
Consiglio CE, nota come direttiva Seveso III, relativa al
controllo del pericolo di incidenti rilevanti
connessi con sostanze pericolose.
La direttiva era stata già approvata dal Parlamento europeo all’unanimità il 14 giugno scorso e attendeva l’assenso formale del Consiglio europeo: entrerà in vigore nel giugno 2015, abrogando la direttiva 96/82/CE migliorerà l’accesso alle informazioni sugli impianti e sui loro piani di emergenza al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta l'Unione.
Passiamo in rassegna i principali passi del provvedimento.
La direttiva si esplica sugli impianti indicati all’articolo 3 par. 1 e non riguarda impianti e situazioni di pericolo indicati nelle lettere a-h dell’articolo 2.
La direttiva descrive gli obblighi dei gestori, (art. 5) tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, di cui deve dare dimostrazione all'autorità competente particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli regolati all’articolo 20.
In particolare, all’articolo 8 viene richiesto al gestore di redigere in forma scritta un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti («MAPP») e a farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP è proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione. Va aggiornata almeno ogni cinque anni e va attuata tramite mezzi e strutture idonei nonché attraverso un sistema di gestione della sicurezza in conformità all'allegato III. Per gli stabilimenti di soglia inferiore, l'obbligo di attuare la MAPP può essere adempiuto tramite altri mezzi, strutture e sistemi di gestione idonei e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, tenendo conto dei principi stabiliti all'allegato III.
L’articolo 10 definisce poi il Rapporto di sicurezza che deve essere predisposto dal gestore di uno stabilimento di soglia superiore per dimostrare di aver messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato III, una MAPP e un sistema di gestione della sicurezza e per dimostrare che sono stati individuati i pericoli di incidenti rilevanti e i possibili scenari di incidente e l’adozione delle misure necessarie per prevenirli.
All’articolo 12 viene invece regolato il Piano di emergenza interno da applicare all'interno dello stabilimento di soglia superiore, richiedendo che esso contenga le informazioni di cui all'allegato IV della direttiva.
L’articolo 14 richiede poi che le informazioni sugli stabilimenti RIR, indicane nell'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e tenute aggiornate, anche nel caso di modifiche agli stabilimenti di soglia superiore (vedi par. 2, in particolare ).
Gli articoli 17 e 18 sono infine dedicati, rispettivamente alle informazioni che il gestore e gli Stati membri devono comunicare e alle azioni da intraprendere a seguito di un incidente rilevante.
La direttiva era stata già approvata dal Parlamento europeo all’unanimità il 14 giugno scorso e attendeva l’assenso formale del Consiglio europeo: entrerà in vigore nel giugno 2015, abrogando la direttiva 96/82/CE migliorerà l’accesso alle informazioni sugli impianti e sui loro piani di emergenza al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta l'Unione.
Passiamo in rassegna i principali passi del provvedimento.
La direttiva si esplica sugli impianti indicati all’articolo 3 par. 1 e non riguarda impianti e situazioni di pericolo indicati nelle lettere a-h dell’articolo 2.
La direttiva descrive gli obblighi dei gestori, (art. 5) tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, di cui deve dare dimostrazione all'autorità competente particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli regolati all’articolo 20.
In particolare, all’articolo 8 viene richiesto al gestore di redigere in forma scritta un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti («MAPP») e a farsi carico della sua corretta applicazione. La MAPP è proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi, nonché l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo al contempo un elevato livello di protezione. Va aggiornata almeno ogni cinque anni e va attuata tramite mezzi e strutture idonei nonché attraverso un sistema di gestione della sicurezza in conformità all'allegato III. Per gli stabilimenti di soglia inferiore, l'obbligo di attuare la MAPP può essere adempiuto tramite altri mezzi, strutture e sistemi di gestione idonei e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, tenendo conto dei principi stabiliti all'allegato III.
L’articolo 10 definisce poi il Rapporto di sicurezza che deve essere predisposto dal gestore di uno stabilimento di soglia superiore per dimostrare di aver messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato III, una MAPP e un sistema di gestione della sicurezza e per dimostrare che sono stati individuati i pericoli di incidenti rilevanti e i possibili scenari di incidente e l’adozione delle misure necessarie per prevenirli.
All’articolo 12 viene invece regolato il Piano di emergenza interno da applicare all'interno dello stabilimento di soglia superiore, richiedendo che esso contenga le informazioni di cui all'allegato IV della direttiva.
L’articolo 14 richiede poi che le informazioni sugli stabilimenti RIR, indicane nell'allegato V siano costantemente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e tenute aggiornate, anche nel caso di modifiche agli stabilimenti di soglia superiore (vedi par. 2, in particolare ).
Gli articoli 17 e 18 sono infine dedicati, rispettivamente alle informazioni che il gestore e gli Stati membri devono comunicare e alle azioni da intraprendere a seguito di un incidente rilevante.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 949 volte.
Pubblicità