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"Norme Tecniche Costruzioni, le Regioni non possono derogare"
fonte www.edilportale.com / Normativa
27/07/2012 - Le
NTC,
Norme Tecniche per le Costruzioni per le costruzioni in zona sismica,
costituiscono un riferimento su tutto il territorio nazionale e solo il
Ministero delle Infrastrutture e trasporti può prevedere delle deroghe.
Lo ha affermato la
Corte
Costituzionale, che con la
sentenza 201/2012 ha dichiarato parzialmente illegittima una norma regionale che conteneva disposizioni contrastanti con le NTC.
Cosa prevede la legge regionale
La Corte Costituzionale ha esaminato la Legge Regionale 25/2011 del Molise. In base alla norma, le modifiche strutturali, planimetriche ed architettoniche, che restano al di sotto di determinate soglie, sono possibili a patto che venga depositata la verifica strutturale, che rientra nell’ambito delle responsabilità proprie della direzione dei lavori.
Scendendo nel dettaglio, la legge regionale consente, previa variante progettuale da denunciare preventivamente, qualsiasi modifica strutturale che comporti, rispetto al progetto depositato, modifiche delle dimensioni lineari dei singoli elementi strutturali superiori al 20% e trasversali superiori al 15%.
Con lo stesso meccanismo sono ammesse le modifiche planimetriche che implicano la variazione delle caratteristiche meccaniche del terreno proprie del sito originario o una variazione significativa della pericolosità sismica del sito.
Valgono infine le stesse regole anche per le modifiche architettoniche che comportano un diverso approccio, una diversa applicazione della normativa vigente o un aumento dei carichi superiore al 20% rispetto al progetto depositato.
Il parere della Corte Costituzionale e le norme statali
L’Avvocatura generale dello Stato ha ricordato che in base all’articolo 117 della Costituzione, lo Stato ha una potestà normativa concorrente in materia di protezione civile. Allo stesso tempo, l’articolo 88 del Dpr 380/2001, Testo unico dell’edilizia, stabilisce che il potere di derogare all’osservanza delle norme tecniche relative alla costruzione nelle zone sismiche spetta soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti.
Il DM 14 gennaio 2008, contenente le NTC - Norme Tecniche per le Costruzioni, stabilisce inoltre che qualsiasi modifica con incrementi dei carichi globali superiori al 10% rispetto al progetto originario richiede la valutazione di sicurezza.
A parere della Corte Costituzionale, quindi la norma regionale, imponendo l’obbligo di redazione della variante al progetto originario nella sola ipotesi di modifica architettonica che comporti un aumento dei carichi superiori al 20%, introduce una deroga alla disciplina statale riguardante le zone sismiche.
La Corte Costituzionale ha richiamato anche le precedenti sentenze 182/2006 e 254/2010 che hanno riconosciuto all’articolo 88 del Testo unico dell’edilizia lo status di principio fondamentale e hanno stabilito che le NTC relative alle costruzioni in zona sismica costituiscono una normativa unitaria per tutto il territorio nazionale.
Sulla base di queste considerazioni, le disposizioni della legge regionale del Molise sono state dichiarate illegittime.
Cosa prevede la legge regionale
La Corte Costituzionale ha esaminato la Legge Regionale 25/2011 del Molise. In base alla norma, le modifiche strutturali, planimetriche ed architettoniche, che restano al di sotto di determinate soglie, sono possibili a patto che venga depositata la verifica strutturale, che rientra nell’ambito delle responsabilità proprie della direzione dei lavori.
Scendendo nel dettaglio, la legge regionale consente, previa variante progettuale da denunciare preventivamente, qualsiasi modifica strutturale che comporti, rispetto al progetto depositato, modifiche delle dimensioni lineari dei singoli elementi strutturali superiori al 20% e trasversali superiori al 15%.
Con lo stesso meccanismo sono ammesse le modifiche planimetriche che implicano la variazione delle caratteristiche meccaniche del terreno proprie del sito originario o una variazione significativa della pericolosità sismica del sito.
Valgono infine le stesse regole anche per le modifiche architettoniche che comportano un diverso approccio, una diversa applicazione della normativa vigente o un aumento dei carichi superiore al 20% rispetto al progetto depositato.
Il parere della Corte Costituzionale e le norme statali
L’Avvocatura generale dello Stato ha ricordato che in base all’articolo 117 della Costituzione, lo Stato ha una potestà normativa concorrente in materia di protezione civile. Allo stesso tempo, l’articolo 88 del Dpr 380/2001, Testo unico dell’edilizia, stabilisce che il potere di derogare all’osservanza delle norme tecniche relative alla costruzione nelle zone sismiche spetta soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti.
Il DM 14 gennaio 2008, contenente le NTC - Norme Tecniche per le Costruzioni, stabilisce inoltre che qualsiasi modifica con incrementi dei carichi globali superiori al 10% rispetto al progetto originario richiede la valutazione di sicurezza.
A parere della Corte Costituzionale, quindi la norma regionale, imponendo l’obbligo di redazione della variante al progetto originario nella sola ipotesi di modifica architettonica che comporti un aumento dei carichi superiori al 20%, introduce una deroga alla disciplina statale riguardante le zone sismiche.
La Corte Costituzionale ha richiamato anche le precedenti sentenze 182/2006 e 254/2010 che hanno riconosciuto all’articolo 88 del Testo unico dell’edilizia lo status di principio fondamentale e hanno stabilito che le NTC relative alle costruzioni in zona sismica costituiscono una normativa unitaria per tutto il territorio nazionale.
Sulla base di queste considerazioni, le disposizioni della legge regionale del Molise sono state dichiarate illegittime.
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