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"Contenuti e trasmissione cartella sanitaria e di rischio, decreto 9 luglio in G.U."

fonte www.quotidianosicurezza.it / Sorveglianza Sanitaria

27/07/2012 -

Il DLgs 106/2009 si occupa di alcuni aspetti relativi alla cartella sanitaria e di rischio che deve essere compilata per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Il Medico Competente deve utilizzare il modello previsto dall’allegato 3A del DLgs che, rispetto a quello contenuto nel TU 81/2008, non prevede più la firma del datore di lavoro sul frontespizio.

La Conferenza Stato Regioni nella seduta del 15 marzo scorso, ha definito i nuovi contenuti dell’ allegato 3A e contestualmente dell’ allegato 3B. Ieri 26 luglio 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Decreto 9 luglio 2012 del ministero della Salute “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

La cartella sanitaria:

  • deve riportare i fattori di rischio a cui il lavoratore é esposto e i livelli espositivi;
  • deve recare la firma del lavoratore in occasione della visita medica e all’atto del rilascio del giudizio di idoneità (che deve essere anche consegnato all’interessato) (*)
  • viene conservata nel luogo concordato al momento dell’incarico al Medico Competente;
  • (e quindi, può essere conservata in azienda ma senza la possibilità di accesso da parte dell’Azienda oppure nello studio del medico competente, il tutto a condizione che si osservino gli obblighi derivati dal Codice sul  trattamento dei dati personali e sensibili).

Alla cessazione del rapporto di lavoro la cartella sanitaria e di rischio:

  • viene consegnata in copia al lavoratore
  • viene conservata a carico del datore di lavoro per almeno 10 anni.

La cartella sanitaria e di rischio viene predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53 del TU 81/08 e ss.mm.ii. (**)

(*) I giudizi di idoneità possono essere: idoneo; idoneo con prescrizioni; idoneo con limitazioni; inidoneo temporaneamente; inidoneo permanentemente.

“Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (comma  del TU 81/08,  così modificato dall’articolo 26, comma 9, del DLgs n. 106 del 2009)”.

(**) Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione devono essere tali da assicurare che:

“a) l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
g) sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso”.

Info: Decreto 9 luglio 2012.

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