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"Buone ragioni per adottare un sistema di gestione sicurezza sul lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
30/08/2012 - Da qualche anno si assiste al
consolidarsi di un orientamento anche legislativo che tende a premiare le
aziende che adottano sistemi di gestione sicurezza sul lavoro. La spinta
certamente più corposa deriva dal combinato disposto degli effetti del D.Lgs. n.
81/2008 e del D.Lgs. N. 231/2001. Le ragioni si possono sintetizzare in due finalità ed opportunità.
La prima è quella di costruire
le condizioni organizzative e gestionali
per tutelare giuridicamente sia le persone fisiche che lavorano in azienda
(datori, dirigenti e preposti,lavoratori)
che
le stesse persone giuridiche (le società, gli enti in generale) da
eventuali responsabilità per inadempimento delle norme in materia di sicurezza
sul lavoro.
Infatti il D.Lgs. n. 81/2008 introducendo
l’obbligo della vigilanza in capo al
datore di lavoro, al dirigente e al preposto e sanzionandone conseguentemente
la violazione, spinge certamente a valutare seriamente l’opportunità di dotarsi
di idonei sistemi organizzativi con la finalità di rendere efficace e
tracciabile la volontà di rispettare questo obbligo.
Se, in altre parole, il datore ha strutturato un
sistema di gestione potrà da una parte rendere più effettiva e consapevole la
vigilanza sul rispetto della normativa, dall’altro sarà in grado in sede
amministrativa e processuale di dimostrare il rispetto della norma.
La culpa in vigilando è infatti una delle ragioni principali per i quali i datori vengono
sanzionati sia dagli organi di vigilanza attraverso le contravvenzioni, sia in
fase processuale (qualora avvenga un infortunio) da parte del giudice.
L’
obbligo
di vigilanza è chiaramente indicato dall’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008.
Infatti il datore e i dirigenti devono verificare
che:
a) i singoli lavoratori osservino le norme
vigenti, le disposizioni aziendali, l’uso dei mezzi di protezione collettiva ed
individuale;
b) i lavoratori per i quali è prescritto l’obbligo
di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica
senza il prescritto giudizio di idoneità.
Inoltre il recente comma 3 bis dell’art. 18 del
D.Lgs. n. 81/2008 statuendo che il datore e i dirigenti sono tenuti a vigilare
in ordine all’adempimento degli obblighi a carico dei preposti, lavoratori,
progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e medico competente e che ne
rispondono salvo non riescano a dimostrare che non sia “riscontrabile un
difetto di vigilanza” rende ancora più evidente quanto prima sostenuto.
Ancor più rilevante appare la utilità di adozione
di un SGSL leggendo l’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 laddove richiamando quanto
previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 osserva come la adozione ed attuazione di un
modello organizzativo gestionale comporti una efficacia esimente
per le società e gli enti in generale dal rischio di sanzione.
È bene rammentare che in caso di
omicidio colposo (589 c.p.),
lesione grave e gravissima (590 c.p.)
dovuta alla violazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro, oltre alle
possibili responsabilità delle persone fisiche, la stessa società o ente
possono essere condannati ad una sanzione pecuniaria che può variare su
decisione del magistrato, a seconda della grado di responsabilità e alla
situazione economico-patrimoniale dell’ente da un minimo di 64.500/129.000 ad
un massimo di 387.250/774.500 euro.
Ebbene per evitare l’applicazione di tali sanzioni
si deve dimostrare di aver adottato e attuato un sistema di gestione sicurezza
sul lavoro che dovrà essere conforme alle Linee Guida Uni-Inail o al British
Standard OHSAS 18001:2007.
Tali sistemi di gestione dovranno “prevedere
idonei sistemi di registrazione” dell’avvenuta effettuazione delle attività
previste dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro, nonché un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure da adottare
ed una articolazione delle funzioni in azienda che assicuri competenze e poteri
per la verifica, la gestione ed il controllo del rischio.
La strada maestra, senza scartarne altre, è quindi quella dell’adozione
di un sistema di gestione secondo il British Standard OHSAS 18001:2007 con conseguente certificazione del sistema stesso ad opera di
organismo accreditato. Le Linee Guida Uni Inail non sono infatti certificabili.
La seconda consistente motivazione finalizzata ad
adottare un SGSL è quella di poter
usufruire
con continuità delle agevolazioni e di eventuali contributi previsti dalla
normativa.
Infatti, il Decreto del Ministero del Lavoro 3 dicembre
2010 (riscrittura tariffa vigente dell'articolo 24 del
decreto ministeriale 12 dicembre 2000) prevede che le società, trascorsi i
primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, dotate di un SGSL possono
godere di una importantissima oscillazione del tasso medio del proprio
premio Inail a seconda della dimensione aziendale (fino a 10
lavoratori 30%, da 11 a
50 23%, da 51 a
100 18%, da 101 a
200 15%, da 201 a
500 12%, Oltre 500 il 7%). Il tutto è reso possibile compilando l’apposito
Modello (OT24) telematicamente optando per la ipotesi sezione A dello stesso
modello con domanda da presentarsi entro generalmente il 28 febbraio dell’anno
successivo al quale si è adottato il SGSL.
Certo è vero che il Modello OT24
permette per poter godere della oscillazione del tasso medio anche scegliendo
altre ipotesi di investimento in materia di sicurezza sul lavoro, ma non vi è
dubbio che l’adozione di un SGSL
garantisce ogni anno tale agevolazione senza costringere l’azienda o l’ente a
programmare nuovi adempimenti, tanto più se il sistema è certificato da
organismo sotto accreditamento.
Inoltre vi è la possibilità di
accedere ai finanziamenti
previsti dall’art. 11 del D.Lgs. n.
81/2008 proprio finalizzati agli investimenti in materia di sicurezza.
L’art. 11 infatti prevede il
“finanziamento, da parte dell’INAIL di progetti di investimento in materia di
salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese”.
Nel 2010, sono stati stanziati dal
Governo 60 milioni di euro e nel 2011 addirittura 205 milioni. Gli avvisi
pubblici dell’Inail prevedono la possibilità che siano finanziati “progetti per
l’adozione di modelli organizzativi” tra cui “l’adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro con eventuale certificazione”, con una previsione di copertura
sino al 50% delle spese in conto capitale e con un contributo non inferiore a
5.000 euro e non superiore a 100.000 euro. Sono ammesse a contributo tutte le
spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché le
eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello
stesso ed indispensabili per la sua completezza.
I sistemi vanno adottati e
certificati entro 1 anno dall’accoglimento della domanda.
La ricerca
Censis-Inail-Accredia
Ora detto questo, cosa è accaduto
negli ultimi anni in Italia su questo versante ce lo ha svelato la ricerca “I
dati Inail sull'efficacia dei SGSL per ridurre gli
infortuni“ pubblicata questo anno dall’ Osservatorio Accredia "Salute e sicurezza sul
lavoro" in collaborazione con Censis, Inail e Federchimica.
Intanto la significativa crescita
dei soggetti certificati OHSAS 18001:2007 che sono passati da 159 del 2003 a 7.068 al marzo 2012,
con una impennata soprattutto negli ultimi 2 anni (+ 60%). Nel solo ultimo
anno, siamo passati dalle 4.529 aziende certificate dell’aprile 2011 alle 7.068
del marzo 2012.
L’incremento maggiore nell’ultimo
anno si è registrato in alcuni settori: le imprese di costruzioni e di
installazione di impianti (da 607
a 904); trasporti e magazzinaggi (da 264 a 806); servizi
professionali d’impresa (da 322
a 709), servizi pubblici (da 346 a 452), commercio ed
ingrosso (da 77 a
236).
La parte del leone dal punto di
vista geografico la fanno alcune Regioni: la Lombardia con 1090 aziende
certificate, l’Emilia Romagna con 761, il Veneto con 733, la Toscana con 556,
il Piemonte con 550. In
significativo ritardo il meridione.
Gli organismi di certificazione, oggi accreditati Accredia (l’Ente nazionale unico di
accreditamento italiano riconosciuto con Decreto Ministeriale), che quindi
possono certificare sotto accreditamento nello schema 18001:2007 sono ad oggi
in Italia solo 24, tuttavia in sensibile crescita negli ultimi anni.
Ma i dati più interessanti emersi
dalla ricerca Censis-Accredia riguardano la efficacia
della adozione del sistema di gestione sicurezza sul lavoro nelle politiche di prevenzione e
protezione agli infortuni e alle malattie professionali.
Nel campione osservato dalla
ricerca in oggetto le differenze degli indici
infortunistici nelle aziende certificate rispetto alle non certificate è assai
sensibile.
Per ciò che riguarda l’indice di
frequenza infortunistica (x1000 addetti) è risultata nelle aziende
certificate rispetto alle non certificate inferiore del 27%. Per ciò che
riguarda l’indice di gravità (x addetto) degli eventi infortunistici
delle certificate rispetto alle non certificate inferiore del 35%.
Con performance molto significative
in aziende di determinati settori, per esempio sugli indici di frequenza, un
meno 64% nelle industrie tessili, o un meno 43% nel settore minerario o un meno
33% nelle costruzioni. Non vi è dubbio che il grado di consapevolezza nelle
aziende certificate appare di gran lunga superiore.
Ciò che in conclusione merita
ricordare è che il bilancio costi - benefici (umani ed economici) nella
adozione dei sistemi di gestione si dimostra decisamente
conveniente e davvero efficace.
Emilio Del Bono
Quaderno Osservatorio
Accredia "Salute e sicurezza sul lavoro" 1/2012 (formato PDF, 11.38 MB).
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