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"Come interpretare le linee applicative degli accordi sulla formazione"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
30/08/2012 - Il
25 luglio la Conferenza Stato Regioni ha
approvato
l’Accordo recante
"
Adeguamento e linee applicative degli
accordi (di seguito Accordi 2011) ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e
integrazioni" (di seguito Accordo 2012).
Lo
scopo del dichiarato del documento è
«
fornire alle aziende e agli organi di
vigilanza prime indicazioni in ordine ai contenuti degli accordi in parola,
d’intesa con il coordinamento tecnico interregionale assessorati sanità e con
il coordinamento tecnico interregionale assessorati formazione».
I
punti affrontati sono molteplici.
1. Efficacia degli
accordi 2011
1.1
Sulla parte relativa al datore di lavoro che svolge la funzione di responsabile
del servizio di prevenzione e protezione non mi pronuncio, sono radicalmente
contrario, la legge lo dovrebbe vietare per un insanabile conflitto di
interessi tra le due figure, datore di lavoro e rspp.
1.2
Sull'art’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008 che dispone che i componenti
dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori
autonomi che compiono imprese e servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice
civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti
nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, abbiano la
facoltà di sottoporsi a formazione l'Accordo interpretativo non dice nulla di
nuovo.
Sottolinea
comunque «
l’obbligo di sottoporsi a
formazione» in alcuni casi, quali «a titolo meramente esemplificativo e senza
che la indicazione che segue esaurisca il novero delle situazioni alle quali la
norma appena citata si riferisce, i ricorda che il decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, relativo alla regolamentazione dei lavori
nei c.d. “ambienti confinati”, prevede, all’articolo 2, comma 1, lettera b),
l’”integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell’articolo 21, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e
lavoratori autonomi”. Di conseguenza, nel campo di applicazione del d.P.R. n.
177/2011 la formazione dei lavoratori familiari e dei lavoratori autonomi che
compiono opere e servizi è obbligatoria e non facoltativa».
1.3
Altri punti evidenziano aspetti ovvi, che tralascio.
1.4.
Di interesse pratico è la considerazione
relativa al fatto che la formazione per i lavoratori prevista
dall'Accordo del 2011 è, secondo tale accordo,
“distinta da quella prevista dai Titoli successivi al I del D.Lgs. n.
81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari”, e
dunque che
«sono da considerare norme
speciali, nel senso appena citato, sempre senza che l’elencazione che segue
possa dirsi esaustiva in ordine al novero delle norme speciali in materia di
formazione: la formazione individuata, ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del
“testo unico”, in ordine a determinate attrezzature di lavoro, in base
all’accordo in Conferenza Stato-Regioni approvato in data 22 febbraio 2012 e la
formazione di cui all’articolo 136, comma 6, e allegato XXI del d.lgs. n.
81/2008 (formazione montatori ponteggi)», inoltre "si reputa che sia
espressamente da considerare come speciale, e quindi oggetto di formazione
“aggiuntiva” rispetto a quella di cui all’accordo ex art. 37 del “testo unico”,
la formazione di cui all’articolo 258 del “testo unico”, in relazione ai lavoratori
esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto».
Vi
è poi un'altra considerazione, che nei termini di quasi certezza con cui è
posta appare sbagliata: «
Viceversa, non
si ritiene che costituiscano norme speciali, nel senso appena indicato,
disposizioni quali, sempre solo a titolo esemplificativo, quelle di cui
all’articolo 169, comma 1, lettera b), in materia di movimentazione manuale dei
carichi, o di cui all’articolo 177, comma 1, lettera b), in materia di attrezzature
munite di videoterminali, nelle quali si parli, come negli esempi citati, di
“formazione adeguata” o si usino formule simili, senza che la normativa
individui in modo puntuale e peculiare le caratteristiche (in termini di
durata, contenuti etc.) dei corsi stessi. In simili situazioni, la formazione
relativi ai rischi di specifico riferimento (negli esempi appena riportati, i rischi
relativi alla movimentazione manuale dei carichi e quelli derivanti dall’uso di
attrezzature munite di videoterminali) va effettuata in applicazione delle
disposizioni di cui all’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella
parte denominata “Formazione specifica”". Questa considerazione appare
non condivisibile in quei casi, come ad esempio la movimentazione
manuale dei pazienti negli ospedali e case di cura, nei quali solo una corretta spiegazione di questa
attività richiede 8 ore di formazione, se si vuol fare una cosa seria. Quindi
l'accordo opera con una generalizzazione arbitraria, sarà il documento
aziendale di valutazione dei rischi che dovrà definire la questione, e il
richiamo alla errata considerazione dell'accordo interpretativo non avrà alcuna
efficacia esimente, posto che la valutazione dei rischi è un obbligo
indelegabile del datore di lavoro, e non della Conferenza Stato-Regioni.
1.5
Di notevole interesse, e di assai intelligente formulazione, appare la
considerazione che segue: «
al fine di evitare la ripetizione di
percorsi formativi tali – per numero di ore, contenuti e argomenti, oltre che
per modalità di aggiornamento – da essere equivalenti o superiori a quelli
oggetto di regolamentazione da parte degli accordi del 21 dicembre, si ritiene
che la dimostrazione dell’avvenuta effettuazione di attività formativa (sia
realizzata precedentemente alla pubblicazione degli accordi che svolta in
vigenza dei medesimi) coerente con le disposizioni di specifico riferimento
costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi citati». A titolo meramente esemplificativo, e non
esaustivo, si citano «
quali esempi
... le ipotesi della formazione prevista
dal decreto del Ministero della salute del 16 marzo 1998 (applicativo della
c.d. “direttiva Seveso”) quella di cui
al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009,
relativamente alla formazione dei conducenti di alcuni veicoli stradali adibiti
al trasporto di merci o passeggeri. Resta inteso che la formazione in parola
non comprende comunque l’addestramento, a maggior ragione ove esso sia
necessario in relazione a specifiche fattispecie di rischio individuate nei
Titoli diversi dal Titolo I del d.lgs. n. 81/2008, come accade, ad esempio, in
relazione alle disposizioni di cui all’articolo 77, comma 5, del “testo unico”
di salute e sicurezza sul lavoro in ordine ai Dispositivi di Protezione
Individuale di terza categoria, ai sensi del d.lgs. n. 475/1992«.
1.6
In ogni caso anche questo Accordo del 2012 sottolinea l'aspetto fondamentale di
ogni attività formativa:
«
la necessità che la formazione sia comunque
progettata e realizzata tenendo conto delle risultanze della valutazione dei rischi,
con la conseguenza che: “il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere
ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi presenti in azienda, aumentando
di conseguenza il numero di ore necessario”.
Pertanto, in linea di massima
la
formazione da erogare al lavoratore e, per quanto facoltativa
nell’articolazione, ai dirigenti e ai preposti, viene individuata avendo
riguardo al “percorso” delineato dall’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n.
81/2008, che costituisce un percorso minimo e, tuttavia, sufficiente rispetto
al dato normativo, salvo che esso non debba essere integrato tenendo conto di
quanto emerso dalla valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla legge (si
pensi all’introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature)
».
Altra
preziosa sottolineatura, basata sul buon senso e la ragionevolezza che sempre
dovrebbe ispirare il legislatore e chi fa vigilanza nelle aziende, così come
tutti i datori di lavoro, è la seguente
considerazione: "
L’accordo ex
articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro espone, al punto
4, nella parte denominata “Condizioni particolari”, il principio per il quale:
“I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non
svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti
produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso”.
In tal modo viene esplicitato il principio
generale in forza del quale la “classificazione” dei lavoratori, nei soli casi
in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio,
può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti
medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi
; ad esempio, i lavoratori di una azienda
metallurgica che non frequentino reparti produttivi o i lavoratori che svolgano
semplice attività d’ufficio saranno considerati come lavoratori che svolgano
una attività a rischio “basso” e non lavoratori (come gli operai addetti alle attività
dei reparti produttivi) che svolgano una attività che richiederebbe i corsi di formazione
per il rischio “alto” o “medio”. Analogamente, ove la valutazione dei rischi di
una azienda la cui classificazione ATECO prevede l’avvio dei lavoratori a corsi
a rischio “basso” evidenzi l’esistenza di rischi particolari, tale circostanza
determina la necessità di programmare e realizzare corsi adeguati alle
effettive condizioni di rischio (quindi, di contenuto corrispondente al rischio
“medio” o “alto”)». Ovviamente vale anche l'inverso, ovvero se una società
di consulenza invia tutti i giorni un proprio tecnico nei cantieri edili per
collaborare alla gestione della sicurezza, l'obbligo formativo sarà quello
relativo all'attività effettivamente svolta dal dipendente, ovvero quella che
configura una presenza continuativa in cantiere
edile.
1.7
Per quel che riguarda i contratti di somministrazione, senza dirlo, l'Accordo
interpretativo richiama anche i contenuti del D.Lgs. n. 276/2003: «in relazione
alla formazione dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione
di lavoro, l’accordo
ex articolo
37 del d.lgs. n. 81/2008, nella nota al punto 8 facendo espressamente salva la
ripartizione legale degli obblighi di sicurezza, ribadisce che i somministratori
e gli utilizzatori hanno facoltà di regolamentare in via contrattuale le modalità
di adempimento degli obblighi di legge specificando, in particolare, che essi possono
“concordare che la formazione generale
sia a carico del somministratore e quella specifica di
settore a carico dell’utilizzatore” »
.
1.8
Sull'entrata in vigore la conferenza decide che la diversa terminologia
adottata negli accordi del 2012 con termini quale «pubblicazione" ed
«entrata in vigore" hanno lo stesso significato: «
Quanto agli accordi in oggetto, si ritiene opportuno puntualizzare che
essi si sono perfezionati con
l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni, avvenuta in data 21 dicembre 2011.
Tanto premesso, in considerazione della circostanza che in diversi punti degli
accordi in questione si prevedono taluni termini avendo riguardo o alla “pubblicazione”
o alla “entrata in vigore” degli accordi medesimi, il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano convengono che tali termini si debbano
in ogni caso identificare sempre nella data dell’11 gennaio 2012, data di pubblicazione
degli accordi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». Si tratta
ovviamente di una mostruosità dal punto di vista giuridico, entrata in vigore
per atti normativi quali quelli dell'Accordo del 2011 è sempre e comunque 15
giorni dopo la pubblicazione, come prevede anche la Costituzione nonché le
preleggi al Codice Civile.
Perciò
chi ha correttamente applicato gli
accordi con quest'ultima corretta accezione di entrata in vigore (26 gennaio
2012), qualora in un verbale di contestazione di contravvezione si veda
contestare la circostanza, potrà sempre chiedere direttamente alla Procura
della Repubblica competente, a mezzo di difensore appositamente nominato, richiesta
di archiviazione del verbale illegittimo, se fondato su una giuridicamente
aberrante definizione del concetto di entrata in vigore.
2. Collaborazione
degli organismi paritetici alla formazione
2.1
Per quel che riguarda questo aspetto l'Accordo prevede che « il datore di
lavoro che richieda – come prevede l’articolo 37, comma 12, del d.lgs. n.
81/2008 – la “collaborazione” di tali organismi per l’effettuazione delle
attività di formazione è tenuto a verificare che i soggetti che propongono la
propria opera a sostegno dell’impresa posseggano tali caratteristiche».
Opportuna
è la sottolineatura fatta in questo Accordo del 2012, onde evitare strani
episodi che si ripetono un po’ ovunque laddove alcuni organismi
paritetici, a volte neppure legittimi non avendo al proprio interno alcuna
organizzazione comparativamente più rappresentativa, fanno credere ai datori di
lavoro che è obbligatorio avvalersi della loro opera nella erogazione dei corsi
di formazione, circostanza del tutto
falsa e ingannevole.
Nell'Accordo,
sul punto,
«ritiene utile ribadire quanto
già esposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare
n. 20 del 29 luglio 2011, tale a dire che la norma in ultimo citata non impone
al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli
organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza
della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano,
se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il “testo unico”
attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo».
2.2
L'Accordo ricorda «
che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli
organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano costituiti
nell’ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale (in questo senso la definizione di “organismo paritetico”
dettata all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008) e che
svolgano la propria attività di “supporto” alle aziende operando sia nel
territorio che nel settore di attività del datore di lavoro (in questo senso
l’articolo 37, comma 12, citato). Rispetto a tale previsione, si ritiene che il
“territorio” di riferimento possa essere individuato nella Provincia, contesto
nel quale usualmente operano gli organismi paritetici. Nei soli casi in cui il
sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia
comunque presente a livello
regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli organismi
paritetici non siano presenti a né a livello provinciale né a livello
regionale, il datore di lavoro che intendesse farlo, senza che – in tal caso –
si applichi la previsione di cui all’articolo 37, comma 12, del “testo unico”, potrà
comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale»».
2.3 L'Accordo 2012
affronta anche un tema che interessa molte aziende: «
relativamente alle aziende con più sedi in differenti contesti
territoriali, l’organismo di riferimento può essere individuato avendo riguardo
alla sede legale dell’impresa».
2.4
Su quali siano le associazioni più rappresentative che possano costituire
organismi paritetici legittimi, l'Accordo è chiarissimo: «
ai fini del possesso dei citati criteri di
legge da parte dell’organismo paritetico, attese le frequenti richieste di
chiarimento pervenute, si ritiene di individuare quale criterio presuntivo
della c.d. “rappresentatività comparata” (sempre solo limitatamente alle
finalità di cui alla interpretazione dell’articolo 37, comma 12, del d.lgs. n.
81/2008) applicabile quello di essere costituito nell’ambito di associazioni
datoriali o sindacali cui aderiscano organizzazioni datoriali o sindacali –
nazionali, territoriali o
di settore
– firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro. Al riguardo, va
esclusa la rilevanza della firma per mera adesione, essendo necessario che la
firma sia il risultato finale di una partecipazione ufficiale alla
contrattazione. Tale criterio non pregiudica la possibilità delle singole
organizzazioni datoriali o sindacali di dimostrare le propria rappresentatività
secondo altri consolidati principi giurisprudenziali.
Restano ferme le
eventuali specifiche disposizioni adottate dalle Regioni o dalle Province
autonome in ordine al riconoscimento della rappresentatività degli organismi paritetici.
Rimane, altresì, impregiudicata l’applicazione del disposto di cui all’articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e
successive modifiche e integrazioni. Resta inteso che – in ossequio al
principio della pariteticità – sia le associazioni datoriali sia le
associazioni sindacali nel cui ambito sia costituito l’organismo paritetico
devono essere in possesso sia del criterio presuntivo appena esposto che di
quello territoriale di cui sopra.
Al fine di evitare
erronei affidamenti dei datori di lavoro nei riguardi di organismi paritetici
che, attraverso pubblicità o propri siti, affermino essere in possesso dei
citati requisiti di legge, si ritiene opportuno puntualizzare che il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali non provvede ad alcun accreditamento
rispetto agli organismi paritetici né
riconosce ai medesimi o alle organizzazioni datoriali o sindacali nel cui
contesto i medesimi organismi siano costituiti alcuna capacità di
rappresentanza in base a protocolli o “codici” del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, i quali, pertanto, non rilevano ai fini della verifica dei
requisiti appena richiamati. Allo stesso modo e per le stesse ragioni non può
essere attribuita alcuna valenza, ai fini del possesso dei requisiti di
rappresentanza di cui alla legge, all’eventuale inoltro al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali di documentazione finalizzata al citato
“accreditamento”«.
2.5.
Per quel che riguarda le modalità di richiesta di collaborazione agli organismi
paritetici, la nota alla “Premessa” dell’accordo
ex articolo 37 del 2012, puntualizza che:
“Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o
dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella
pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale
realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi
paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’ente
bilaterale o dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore
di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività
di formazione
”. L'Accordo
interpretativo del 2012 «
puntualizza che
la richiesta in parola può essere avanzata anche ad uno solo (ove ve ne siano
diversi) di organismi paritetici in possesso dei requisiti sin qui richiamati,
in qualunque modo idoneo allo scopo (ad esempio, anche con semplice
comunicazione per posta elettronica, purché contenga indicazioni sufficienti a
poter permettere all’organismo paritetico di comprendere il tipo di intervento
formativo di riferimento e, quindi, mettendolo nelle condizioni di potere supportare
il datore di lavoro al riguardo)».
La
conseguenza della comunicazione è molto semplice, afferma l'Accordo 2012,
«della risposta dell’organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto,
senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta
necessariamente con l’organismo paritetico, qualora la risposta di quest’ultimo
comprenda una proposta di svolgimento presso l’organismo della attività di
formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere
obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell’attività formativa».
3. Disciplina
transitoria e riconoscimento della formazione pregressa
3.1 L'Accordo 2012 ricade nel clamoroso errore
giuridico prima citato al punto 1, confondendo entrata in vigore, 15 giorni
dopo la pubblicazione, con la data della pubblicazione: «con riferimento alla
disciplina transitoria e al riconoscimento della formazione pregressa, si
rammenta che, in applicazione di quanto esposto nel paragrafo dedicato all’efficacia
degli accordi, tutti i riferimenti all’entrata in vigore e quelli alla pubblicazione
degli accordi vanno riferiti sempre all’11 gennaio 2012, data di pubblicazione
degli accordi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
Chi
ha applicato correttamente gli accordi
utilizzando il termine di entrata in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione (26
gennaio 2012), qualora in un verbale di contestazione di contravvezione si veda
contestare la circostanza, potrà sempre chiedere direttamente alla Procura
della Repubblica competente, a mezzo di difensore appositamente nominato, richiesta di archiviazione del verbale
illegittimo, se fondato su una giuridicamente aberrante definizione del
concetto di entrata in vigore. Ribadito che non mi occupo della figura del
datore di lavoro rspp, che non ha senso e ritengo sia pure in violazione della
direttiva 391 del 1989, il punto 10,
secondo capoverso, dell’accordo
ex articolo
37 del “testo unico” di salute e sicurezza analogamente specifica che:
“non sono tenuti a frequentare i corsi di
formazione (…) i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato -
entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo -
corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di
entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e
delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto
riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.”
Con
tale previsione, precisa l'Accordo 2012, «
si
è voluto inserire, limitatamente ad una fase di prima applicazione degli accordi,
la possibilità di esonero dalla frequenza dei corsi di formazione secondo le nuove
regole, le nuove modalità e le nuove durate, che sono ora legate alle classi di
rischio delle attività svolte, e di frequentare ancora, invece, corsi di
formazione secondo i vecchi criteri individuati per i datori di lavoro nel
decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e per i lavoratori nel rispetto delle
previsioni normative e delle indicazioni eventualmente contenute nei contratti
collettivi di lavoro. Tale esonero è stato comunque subordinato alla condizione
che la frequenza di tali corsi con le “vecchie” regole sia svolta per i datori
di lavoro entro e non oltre sei mesi dall’11 gennaio 2012 (punto 11, accordo ex
articolo 34 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, ove si fa
riferimento alla data di “entrata in vigore” dell’accordo) [qui l'Accordo 2012
è giuridicamente sbagliato e illegittimo, la scadenza è il 26.1.2012 n.d.r.] e
per i lavoratori, dirigenti e preposti entro e non oltre dodici mesi dall’11
gennaio 2012 (punto 10, accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008) [qui
l'Accordo 2012 è giuridicamente sbagliato e illegittimo, la scadenza è il
26.1.2012 n.d.r.] nonché alla condizione per entrambi che i corsi stessi siano
stati già organizzati ed approvati “formalmente e documentalmente” prima dell’11
gennaio 2012 [qui l'Accordo 2012 è giuridicamente sbagliato e illegittimo, la
scadenza è il 26.1.2012 n.d.r.]».
3.2
La dimostrazione documentale è rappresentata dal fatto, afferma l'Accordo 2012,
«
che deve esistere una documentazione
(quali, ad esempio, una richiesta di finanziamento o di riconoscimento avanzata
per un determinato corso, un bando, un programma puntuale di attività che
risulti da un accordo collettivo o, ancora, un verbale di riunione periodica)
che dimostri che, alla data dell’11 gennaio 2012 [qui l'Accordo 2012 è
giuridicamente sbagliato e illegittimo, la scadenza è il 26.1.2012 n.d.r.], i
corsi fossero già stati progettati e pianificati, all’evidente fine di non penalizzare
oltremodo coloro che su tale progettazione e pianificazione abbiano investito
risorse o che le abbiano condivise con le parti sociali e/o le rappresentanze
dei lavoratori per la sicurezza. Tale documentazione non richiede la data
certa, restando tuttavia onere di chi intenda avvalersi, nei limitati limiti
temporali appena specificati, della facoltà di svolgere corsi secondo le
“vecchie” regole, dimostrare con ogni mezzo idoneo che tali corsi erano, alla data
dell’11 gennaio 2012 [qui l'Accordo 2012 è giuridicamente sbagliato e
illegittimo, la scadenza è il 26.1.2012 n.d.r.], in una fase molto avanzata di
pianificazione e realizzazione, alla quale debba seguire solo l’erogazione dei
corsi. Al riguardo, appare opportuno invitare gli organi di vigilanza a
prestare particolare attenzione nella verifica dei requisiti appena citati, al
fine di dissuadere gli operatori da un utilizzo fraudolento delle disposizioni
appena illustrate».
3.3
Di fondamentale importanza la seguente considerazione degli Accordi 2012: «
la circostanza che la puntuale definizione e
la specifica regolamentazione del ruolo e delle attività dei dirigenti e dei
preposti siano state introdotte solo dal “testo unico” di salute e sicurezza
sul lavoro è alla base della previsione di cui al primo capoverso del punto 10
dell’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, il quale, “al fine di
consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente
accordo”, dispone – “unicamente in sede di prima applicazione” (quindi, con
previsione destinata ad esaurire la propria efficacia una volta completato
l’arco temporale individuato dall’accordo) – che il datore di lavoro che non
abbia già avviato a corsi di formazione coerenti con il ruolo svolto in azienda
i dirigenti o i preposti in forza alla propria azienda possa procedere a tale
avvio (sempre in relazione a corsi che siano coerenti con i contenuti
dell’accordo) in modo che i relativi corsi si concludano entro e non oltre 18 mesi
dalla pubblicazione dell’accordo (11 gennaio 2012). La previsione opera in combinato
disposto con quanto previsto dal successivo punto 11 e comporta che nel caso in
cui il lavoratore che abbia svolto e svolga funzioni
di preposto alla data della pubblicazione dell’accordo e che abbia, al
contempo, svolto un corso da lavoratore rispettoso delle previsioni previgenti
non debba ripetere il corso da lavoratore ma debba svolgere, entro i citati 18
mesi a far data dall’11 gennaio 2012, solo la formazione peculiare e specifica
relativa allo svolgimento di tali compiti di preposto. Al riguardo, si evidenzia
come il termine di riferimento per il completamento del percorso formativo particolare
e aggiuntivo da preposto sia quello appena richiamato (18 mesi) e non, invece,
quello di 12 mesi erroneamente indicato al punto 11, lettera a), ultimo
periodo,dell’accordo ex
articolo 37 del “testo unico”«.
3.4
Per quel che riguarda la figura di primo livello, «
il dirigente che dimostri di aver svolto, alla data di pubblicazione
dell’accordo ex articolo 37 del “testo unico”, una formazione con i contenuti
previsti all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 o con i contenuti del Modulo A per
ASPP/RSPP, anche se di durata inferiore, non è tenuto a frequentare il corso di
formazione di cui al punto 6 dell’accordo in commento. Il termine per il
completamento del percorso formativo per dirigenti è di 18 mesi, a meno che le
modalità della formazione
dei dirigenti non vengano individuate da accordi aziendali, adottati previa
consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel qual caso
– per quanto disposto al punto 6, secondo periodo – il termine entro il quale
programmare e completare l’attività formativa è di 12 mesi a far data dall’11
gennaio 2012, data di pubblicazione degli accordi del 21 dicembre 2011 nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
3.3
Ma la previsione relativa ai 18 mesi per i corsi da dirigente e preposto non
riguarda, tuttavia, «
il personale di
nuova assunzione (o quello, già in forza alla azienda, al quale vengano
attribuiti compiti di dirigente o preposto successivamente all’11 gennaio 2012 il
quale, in ragione della esistenza di un quadro normativo ormai definito in
materia di formazione (proprio in ragione della approvazione degli accordi del
21 dicembre), dovrà essere avviato a corsi da dirigente o preposto
anteriormente o contestualmente all’assunzione o alla adibizione a compiti di
dirigente o preposto. In tal caso occorre avere completato il prescritto
percorso formativo prima dell’inizio della attività richiesta in azienda al
dirigente o al preposto e solo ove ciò non risulti possibile, per ragioni che spetta
al datore di lavoro evidenziare adeguatamente, l’accordo prevede che il
percorso formativo debba essere completato entro e non oltre 60 giorni
dall’inizio della attività lavorativa».
3.5
È importante la seguente precisazione, che gli accordi dispongono per il
futuro e in alcun modo regolano i corsi già effettuati: «
gli accordi del 21 dicembre individuano solo per il futuro la
disciplina della formazione e non prevedono che i corsi così regolamentati
debbano essere svolti dalle aziende che abbiano già pienamente rispettato le
previgenti disposizioni in materia. Al fine di esplicitare questo concetto, il
punto 11 dell’accordo ex articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza
sul lavoro disciplina il “riconoscimento della formazione pregressa”
puntualizzando che per lavoratori e preposti già formati alla data dell’11 gennaio
2012 non occorre ripetere la formazione».
3.6
L'Accordo 2012 precisa che «
sia in
relazione alla attività formativa pregressa svolta da lavoratori o preposti sia
in relazione a quella, sempre pregressa, svolta dal dirigente, il datore di
lavoro deve, comprovare – con idonea documentazione e/o attraverso qualsiasi
mezzo idoneo allo scopo – l’avvenuto svolgimento della attività formativa e la
coerenza della medesima rispetto alla normativa previgente agli accordi (la
quale, quindi, potrà legittimamente far riferimento a durata dei corsi diversa
ed inferiore a quella degli accordi del 21 dicembre 2011)».
3.7.
Settore Ateco 2007 (lettera e numero)
Molto
opportunamente l'Accordo 2012 precisa che
"
«in ordine alla individuazione del settore di riferimento per i corsi di
formazione, si reputa opportuno sottolineare che il dato al quale occorre
riferirsi sia quello contenuto nella colonna a destra (relativa all’”Ateco
2007”) e identificato, per ciascun settore, con la lettera, comprensiva di vari
numeri (i quali sono da intendersi come esemplificativi rispetto alla lettera).
Si precisa inoltre che, con riferimento alla tabella dell'Allegato II agli
accordi, per un mero errore materiale, si è omessa la trascrizione del codice
33 della lettera C, relativo alla riparazione, manutenzione e installazione di
macchine ed apparecchiature, ricompreso nella categoria di rischio alto. Le
previsioni relative al riconoscimento della formazione pregressa richiedono che
il datore di lavoro comprovi lo svolgimento di attività formative pregresse con
qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare la durata, i contenuti e le
modalità (ovviamente, comprensive anche delle prove dell’avvenuto svolgimento
dei corsi) dei corsi in oggetto. In difetto, le previsioni di riferimento non
possono operare, con la conseguenza che i corsi di formazione per lavoratori
vanno svolti nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle modalità di cui
all’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, e quelli da dirigente e
preposto nel termine di 18 mesi, citato».
3.8
Attestati
L'Accordo
2012 sottolinea che «
per consentire ai
lavoratori, preposti, dirigenti e, di conseguenza, anche ai datori di lavoro di
poter usufruire dei crediti formativi, copia dell’attestato relativo alla formazione
effettuata è opportuno venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente».
In realtà al lavoratore va rilasciato l'originale, posto che si tratta di
documento intestato al lavoratore medesimo, o al dirigente o al preposto.
3.9.
Norma di chiusura
Va
ricordato sempre che l’ultimo capoverso del punto 4 dell’accordo
ex articolo 37 del “testo unico”
puntualizza, ancora una volta ripetendo un principio di ordine generale (e sopra
già rimarcato), che:
“Rimane comunque
salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica
secondo le risultanze della valutazione dei rischi”.
3.10
L'accordo ricorda che la formazione «può essere svolta sia in aula che nel
luogo di lavoro».
4. Aggiornamento
della formazione
4.1
Il punto fondamentale è il seguente: «
entrambi
gli accordi del 21 dicembre prevedono l’aggiornamento della formazione, svolto
in un arco temporale quinquennale, a partire dal momento in cui è stato completato
il percorso formativo di riferimento».
L’obbligo di
aggiornamento «può essere ottemperato in una unica occasione o anche per mezzo
di attività che siano distribuite nell’arco temporale di riferimento (il quinquennio)
in modo che, complessivamente, corrispondano a quanto richiesto negli accordi
(cfr. quanto si legge al punto 7 dell’accordo ex articolo 34, ove viene
specificato che: ”l’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito
nell’arco temporale di riferimento”)».
Con
una considerazione assai sbrigativa e forse poco attenta all'esigenza di avere
lavoratori, preposti e dirigenti sempre in possesso di nozioni e metodi di
comportamento sicuri e aggiornati, l'Accordo 2012 prevede che «
al fine di favorire una rapida
individuazione, anche nel caso in cui l’aggiornamento sia svolto in diverse
occasioni nell’arco del quinquennio, dei termini per l’adempimento, si ritiene
che i cinque anni di cui agli accordi decorrano sempre a far data dal giorno
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli accordi e, quindi, sempre
considerando il quinquennio successivo all’11 gennaio 2012. Quindi, la prossima
scadenza da considerare, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione
degli accordi, cadrà sempre l’11 gennaio 2017«.
Invece,
qui ragionevolmente, «
con riferimento ai soggetti formati
successivamente all’11 gennaio 2012, il termine iniziale per il calcolo del
quinquennio per l’aggiornamento non può che essere, invece, quello della data
dell’effettivo completamento del rispettivo percorso formativo, coerente con i
contenuti degli accordi».
Segue
poi un punto che innova l'Accordo del 2012 in modo poco coerente con
l'impostazione che ribalta il limite di 35 presenze ai corsi «in ordine alle
modalità per mezzo delle quali si possa ottemperare all’obbligo di
aggiornamento, si ritiene che una parte non superiore ad 1/3 del percorso di
aggiornamento (pari a 2 ore) possa essere validamente svolta anche per mezzo
della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino
delle materie di cui ai
punti 7 (accordo
ex articolo 34) e 9
(accordo
ex articolo 37) degli
accordi e che prevedano una verifica finale di apprendimento. In relazione alla
restante parte del percorso di aggiornamento, pari a 4 ore, essa dovrà comunque
essere svolta nel rispetto delle regole (quali, ad esempio, quelle relative al numero
massimo dei partecipanti) di cui agli accordi». Sì è quindi introdotta
l'ennesima deroga all'italiana, «the italian job».
4.2
Per quel che riguarda l'obbligo di aggiornamento della formazione del preposto si
precisa che «
quanto all’aggiornamento
dei preposti, si puntualizza che le 6 ore di aggiornamento quinquennale – che
si ritengono comprensive delle 6 ore di aggiornamento quali lavoratori – devono
essere svolte avendo riguardo ai particolari compiti svolti in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. Sempre in ordine alla formazione del preposto,
si rammenta quanto al punto 8 dell’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n.
81/2008, ove si ribadisce che la “formazione particolare e aggiuntiva del
preposto costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui sia
determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della
stessa o di altra azienda”. Se ne evince che il credito formativo continua a
sussistere fino a quando la posizione del preposto rimane sostanzialmente
analoga nell’ambito dell’organizzazione di riferimento, con la conseguenza che
il preposto deve solo aggiornare la propria formazione (nella misura appena
specificata), mentre tale credito viene meno ove la posizione del preposto sia sostanzialmente
mutata nell’ambito dell’organizzazione di riferimento, con la conseguenza che
il preposto deve, in tale seconda ipotesi, svolgere la formazione articolare
aggiuntiva (perché legata al ruolo svolto in azienda) come preposto».
Il
tutto ovviamente alla luce della valutazione dei rischi.
5.
La formazione del Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione
5.1
I requisiti per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
(di seguito indicati come ASPP e RSPP) relativamente alla formazione sono
disciplinati dai commi 2, 3 e 5 dell’articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008, mentre
per l’aggiornamento il riferimento è il comma 6 dello stesso articolo da farsi
«
secondo gli indirizzi definiti
nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2”. (accordo sancito il 26
gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nellaGazzetta
Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni)
.
L'accordo
del 26 gennaio 2006, relativamente all’aggiornamento, oltre a stabilirne la periodicità
(quinquennale) precisa che:”
… i corsi di
aggiornamento, che potranno essere effettuati anche con modalità di formazione
a distanza, dovranno comunque far riferimento ai contenuti dei moduli del
rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo:
a) al settore
produttivo di riferimento;
b) alle novità
normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;
c) alle innovazioni
nel campo delle misure di prevenzione".
L’accordo
regolamenta anche la durata di detti corsi di aggiornamento fissata, per quanto
riguarda i RSPP, in 60 ore per i macrosettori di attività Ateco 3, 4, 5 e 7 ed
in 40 ore per i macrosettori di attività Ateco n. 1, 2, 6, 8 e 9 mentre, per
quanto riguarda gli ASPP l’aggiornamento prevede una durata di 28 ore per tutti
i macrosettori di attività Ateco».
In
relazione «
alla data di decorrenza del
quinquennio è intervenuto anche un successivo accordo sancito in Conferenza
Stato Regioni il 5 ottobre 2006« che « al punto 2.6, ... precisa ...la
decorrenza per ASPP e RSPP che avevano usufruito dell’esonero dalla frequenza
del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi
(Tabella A4 e Tabella A5 allegate all’Accordo
del 26 gennaio 006) come di seguito:
“Per coloro che
possono usufruire dell’esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del
riconoscimento di crediti professionali pregressi, l’obbligo di aggiornamento legato
all’esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012«.
L'Accordo
2012
«rileva che molti ASSP e RSPP non
sono riusciti a completare l’aggiornamento entro il 14 febbraio 2012 che
rappresenta, di fatto, la prima scadenza,
in ordine cronologico, dell’obbligo di aggiornamento e riguarda i soli
esonerati previsti nell’accordo del 26 gennaio 2006. Tale situazione si potrà
comunque manifestare anche in futuro ogni qualvolta un ASPPo RSPP non dovesse
riuscire a completare l’aggiornamento nei 5 anni previsti e si ritiene pertanto
necessario fornire alcune prime indicazioni operative finalizzate a disciplinare
i casi di mancato assolvimento del predetto obbligo di aggiornamento, da ritenersi
valide in attesa della revisione dell’ accordo
del 26 gennaio 2006, così come previsto al punto 2.7 dello stesso.
Relativamente alla
formazione, l’accordo specifica che sia il Modulo A che il Modulo C costituiscono
credito formativo permanente. Relativamente al modulo B, sia nell’accordo che
nelle successive linee interpretative, è specificato che: “Il credito ottenuto
con la frequenza al modulo B è valido per cinque anni. Alla scadenza dei cinque
anni scatta l’obbligo di aggiornamento”.
Pertanto, si
ritiene che l’ASPP o il RSPP che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei
tempi previsti, perda la propria “operatività”. Ciò significa che, pur
mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi
, egli non è in grado di poter esercitare i
propri compiti fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte
ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.
Il completamento
dell’aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la fruibilità del credito
relativo al modulo B consentendo, contemporaneamente, a ASPP e RSPP di recuperare
la propria “operatività”«.
6. Decorrenza
dell’aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell’articolo 32
del d.lgs. n. 81/2008
6.1
In attesa della prevista revisione dell'accordo del 26 gennaio 2006, l'Accordo
2012 «
al fine di non creare disparità di
trattamento per situazioni analoghe, si ritiene doveroso analizzare anche i casi
in cui il mancato raggiungimento del totale delle ore di aggiornamento riguardi
i soggetti esonerati, ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del d.lgs. n.
81/2008, dalla frequenza ai corsi di formazione previsti al comma 2, primo
periodo, del medesimo articolo».
Il
ragionamento dell'Accordo 2012 è condivisibile: «
in considerazione del fatto che anche tali soggetti, in caso di
effettivo esercizio della funzione di ASPP o RSPP, sono obbligati ad effettuare
l'aggiornamento quinquennale e che anche per essi, in caso di mancato
adempimento di tale obbligo, scatterebbe la perdita della propria
"operatività", recuperabile solo con il completamento dell'aggiornamento,
si ritiene che – in analogia a quanto previsto nell’accordo sancito in Conferenza
Stato-Regioni il 5 ottobre 2006 – per gli
esonerati dalla frequenza del modulo B, l’obbligo di aggiornamento, per
coloro che usufruiscono dell’esonero ex articolo 32, comma 5, del d.lgs. n.
81/2008, decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso e, cioè, a far
data dal 15 maggio 2008 dovendo essere completato entro il 15 maggio 2013.
Invece, per coloro che abbiano
conseguito una delle lauree indicate nel sopra citato articolo 32, comma 5, del
d.lgs. n. 81/2008, successivamente alla data del 15 maggio 2008, si precisa che
in tale caso costituisce riferimento, per l’individuazione della decorrenza del
quinquennio entro cui terminare l’aggiornamento, la data di conseguimento della
laurea».
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