Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Venerdì, 22 Novembre 2024
News

"DPI, valutazione dei rischi e rimozione di materiali edilizi in amianto "

fonte www.puntosicuro.it / Salute

30/08/2012 - L’argomento amianto è tornato con forza sulle pagine dei media non specializzati sia per la storica sentenza Eternit, sia, in misura minori, per i dati relativi all’esposizione all’amianto in aziende come la Fibronit di Bari e la Sacelit Italcementi di Senigallia.  
Con riferimento anche ai dati non rassicuranti del numero di esposizioni a cancerogeni in Italia, ci occupiamo oggi di un documento della Regione Lazio pubblicato sul sito dell’ Azienda USL Roma F dal titolo  “ Indicazioni operative per l’applicazione del D.Lgs.  81/08 e smi - Titolo IX – Sostanze pericolose Capo III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto”.
 
Il documento – approvato l’11 ottobre 2010  e elaborato da un gruppo di lavoro regionale laziale di ASL (Roma A, Roma C, Roma D, Roma E, Roma F, Roma G, LT, FR ) – fornisce alcune linee guida per la protezione dei rischi connessi all'esposizione all'amianto e, in particolare,   una guida operativa per la redazione dei piani amianto.
Un documento che nasce non tanto per affrontare tutti i complessi problemi legati alla presenza e all’esposizione ad amianto, ma per “pervenire all’adozione di procedure condivise dai vari Servizi PRESAL su quegli aspetti che più coinvolgono le attività quotidiane dei Servizi” (gestione dei piani di lavoro per la rimozione dell’amianto, corretta valutazione dei piani, corretta vigilanza sugli interventi di rimozione,  gestione delle attività soggette a notifica obbligatoria, gestione novità introdotte sull’utilizzo dei DPI delle vie respiratorie e sulla valutazione dei rischi da amianto, ...).
 
Rimandando i nostri lettori ad una lettura esaustiva del documento ci soffermiamo su alcuni aspetti: i DPI di protezione delle vie respiratorie, la valutazione dei rischi e le informazioni necessarie per chi intende rimuovere materiali edilizi in cemento-amianto o vinil-amianto.

Per tutti i lavoratori esposti i DPI di protezione delle vie respiratorie devono avere “un fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di fibre di amianto nell’aria, tale da garantire sempre e comunque che l’aria filtrata all’interno del DPI indossato sia non superiore a 10 fibre/litro.  Si fa esplicito riferimento al fattore di protezione operativo (FPO) piuttosto che al fattore di protezione nominale (FPN).  Il FPO rappresenta un indice più cautelativo nella pratica operativa dell’ambiente di lavoro, assumendo valori sensibilmente inferiori al FPN”.
E l’obbligo di utilizzo di questi DPI è ribadito nel Decreto legislativo 81/2008 dall’art.  254, comma 4, “quando l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi”.
 
Dunque l’introduzione di questa norma “rinforza l’obbligo, già esistente, di utilizzare durante le operazioni di bonifica vera e proprie dell’amianto floccato o applicato a spruzzo respiratori a ventilazione assistita, caschi ventilati, ma anche respiratori a rifornimento d’aria esterno (respiratori isolanti) o con bombole (autorespiratori) quando necessario.  Negli ambienti confinati, infatti, si possono raggiungere concentrazioni elevatissime, anche superiori a 20.000 fibre/litro, mentre le maschere intere con filtro P3 e FPO di 400 proteggono fino a concentrazioni di 4.000 fibre/litro”.
Ai fini della vigilanza il documento propone:
- “di non consentire mai l’impiego di facciali filtranti FFP1 e maschere o semimaschere con filtro P1;
- di far rispettare l’utilizzo, per ogni tipo di esposizione, di facciali filtranti e maschere o semimaschere con grado di protezione non inferiore a FFP2, e conformi alla norma UNI EN 149:2001;
- di far rispettare l’utilizzo di filtri P3 quando vi sia una certa imprevedibilità dell’esposizione;
- di consentire l’utilizzo di maschere intere con filtro P3 solo per periodi di tempo assai limitati; - di far rispettare l’utilizzo di respiratori a ventilazione assistita di classe 3, abbinati a maschera intera, per la bonifica di amianto floccato o applicato a spruzzo;
- di far rispettare il periodo di riposo previsto di ½ ora ogni 2 ore di lavoro con i D.P.I.  delle vie respiratorie quando l’impegno fisico della lavorazione lo richiede (rimozione amianto floccato, rimozioni di grandi quantità di amianto compatto);
- di far rispettare il controllo dell’esposizione durante questi interventi per verificare che la concentrazione delle fibre non sia superiore al FPO dei respiratori a ventilazione assistita;
- di imporre l’utilizzo, in caso di superamento della concentrazione del FPO, di respiratori isolanti o autorespiratori; o, in alternativa, di imporre la riduzione dei tempi di esposizione”.
 
Inoltre il gruppo di lavoro ritiene che la valutazione dei rischi dovuti alle fibre di amianto aerodisperse “debba essere sempre effettuata con misure strumentali che prevedano il campionamento diretto delle fibre stesse. La determinazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse dovrà essere effettuata dai Laboratori in possesso dei requisiti di cui al D.M.S. del 14 maggio 1996, regolarmente iscritti, con accettazione, al programma di controllo della qualità di cui al D.M.S. del 7 luglio 1997”.
Le linee guida forniscono ulteriori indicazioni riguardo al prelievo dei campioni, alla periodicità con cui ripetere le misure strumentali e alle iscrizioni nel registro degli esposti.
 
Veniamo infine a quanto dovrebbe sapere chi intende rimuovere materiali edilizi in cemento-amianto o vinil-amianto:
- “allo stato attuale, non esiste alcun obbligo per i proprietari di immobili di procedere alla rimozione di materiali edilizi in amianto, quali coperture, canne fumarie, serbatoi idrici, pannelli, ecc.).  Il cemento-amianto, ma anche il vinilamianto (alcuni tipi di pavimenti), se vengono lasciati indisturbati, e se sono in buono stato di conservazione, non rappresentano un pericolo per la salute pubblica;
- la legge, invece, regolamenta in modo puntuale, la manutenzione, il trattamento, la demolizione o la rimozione, il trasporto, lo smaltimento, ecc., dei materiali contenenti amianto.  In caso di inosservanza sono previste pesanti sanzioni penali sia per chi esegue, sia per chi affida i lavori;
- le imprese che operano nella rimozione dell’amianto devono essere iscritte all’ Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 10A o 10B (bonifica amianto). Lo smaltimento dell’amianto rimosso deve avvenire sempre in una discarica autorizzata.  Prima dell’affidamento dei lavori è obbligatorio verificare l’iscrizione dell’impresa a cui si intende far eseguire l’intervento di rimozione;
- l’impresa che intende eseguire l’intervento di rimozione di amianto (o un intervento di incapsulamento con trattamento preliminare o parziale sostituzione), ha l’obbligo di predisporre un piano di lavoro, e di inviarne copia al Servizio Pre.S.A.L.  (Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) dell’Azienda USL competente per territorio almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.  Il Servizio può richiedere integrazioni o modifiche del piano di lavoro, e rilasciare prescrizioni operative.  Trascorsi i 30 giorni senza che vi siano state richieste, o prescrizioni, da parte del Servizio , l’impresa può cominciare i lavori stessi secondo il piano di lavoro inviato.  L’inizio dei lavori prima della scadenza dei 30 giorni è consentito solo in casi di urgenza”;
- “l’impresa ha l’obbligo, al termine dei lavori, di verificare l’assenza dei rischi dovuti all’esposizione all’amianto nel sito di rimozione.  Pertanto il committente può richiedere all’impresa una dichiarazione attestante quanto sopra;
- al committente dei lavori di rimozione dell’amianto in ambito edilizio (proprietario dell’edificio, amministratore del condominio, ecc.) spettano gli obblighi stabiliti dalle norme sui cantieri edili temporanei e mobili.  Nei cantieri di rimozione di materiali edilizi contenenti amianto, se è prevista la presenza di almeno un’altra impresa oltre a quella di bonifica (anche non contemporanea o in fasi successive) è obbligatoria sia la notifica preliminare, sia la designazione dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.  L’obbligo della notifica preliminare è estesa anche nel caso in cui operi la sola impresa di bonifica con una durata presunta dei lavori superiore a 200 uomini-giorno.  In caso di lavori privati, non soggetti a permesso di costruire, e comunque di importo inferiore a 100.000 Euro, non è obbligatorio designare il coordinatore per la progettazione dei lavori”.
Ricordiamo infine che diverse regioni, oltre il Lazio,  hanno deliberato proprie linee di indirizzo per la protezione dei rischi connessi all’esposizione all’amianto.
 
 
L’ indice del documento:
 
Procedure per i piani di lavoro
1) Piani di lavoro per la rimozione
2) Attività soggette a notifica 
3) L’utilizzo dei dpi di protezione delle vie respiratorie 
4) La valutazione dei rischi e il controllo dell’esposizione 
 
Nota informativa per i piani di lavoro per la rimozione di materiali edilizi in cemento-amianto e in vinil-amianto  
 
Che cosa deve contenere il piano di lavoro 
1- Notizie generali
2- Oggetto dei lavori
3- Tecniche lavorative adottate
4- Misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori
5- Misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
Allegati    
 
Cose che dovrebbe sapere chi intende rimuovere materiali edilizi in cemento-amianto o vinil-amianto 
    
 
 
Regione Lazio, “ Indicazioni operative per l’applicazione del D.Lgs.  81/08 e smi - Titolo IX – Sostanze pericolose Capo III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto”, documento elaborato  da un gruppo di lavoro regionale laziale di ASL (Roma A, Roma C, Roma D, Roma E, Roma F, Roma G, LT, FR ) e approvato l’11 ottobre 2010  (formato PDF, 445 kB).
 

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1286 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino