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"DPI, valutazione dei rischi e rimozione di materiali edilizi in amianto "
fonte www.puntosicuro.it / Salute
30/08/2012 - L’argomento
amianto è
tornato con forza sulle pagine dei media non specializzati sia per la storica sentenza
Eternit, sia, in misura minori, per i dati relativi all’esposizione
all’amianto in aziende come la Fibronit
di Bari e la Sacelit
Italcementi di Senigallia.
Con
riferimento anche ai dati non rassicuranti del numero di esposizioni a
cancerogeni in Italia, ci occupiamo oggi di un documento della Regione Lazio pubblicato
sul sito dell’ Azienda
USL Roma F dal titolo “
Indicazioni operative per l’applicazione del D.Lgs. 81/08 e smi - Titolo IX – Sostanze pericolose
Capo III – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto”.
Il
documento – approvato l’11 ottobre 2010
e elaborato da un gruppo di lavoro regionale laziale di ASL (Roma A,
Roma C, Roma D, Roma E, Roma F, Roma G, LT, FR ) – fornisce alcune
linee guida per la protezione dei rischi
connessi all'esposizione all'amianto e, in particolare, una guida operativa per la
redazione dei piani amianto.
Un
documento che nasce non tanto per affrontare tutti i complessi problemi legati
alla presenza e all’esposizione ad amianto, ma per “pervenire all’adozione di
procedure condivise dai vari Servizi PRESAL su quegli aspetti che più
coinvolgono le attività quotidiane dei Servizi” (gestione dei piani di lavoro
per la rimozione dell’amianto, corretta valutazione dei piani, corretta
vigilanza sugli interventi di rimozione, gestione delle attività soggette a notifica
obbligatoria, gestione novità introdotte sull’utilizzo dei DPI delle vie
respiratorie e sulla valutazione dei rischi da amianto, ...).
Rimandando
i nostri lettori ad una lettura esaustiva del documento ci soffermiamo su
alcuni aspetti: i DPI di
protezione delle vie respiratorie, la valutazione dei rischi e le
informazioni necessarie per chi intende rimuovere materiali edilizi in
cemento-amianto o vinil-amianto.
Per
tutti i lavoratori esposti i
DPI di
protezione delle vie respiratorie devono avere “un fattore di protezione
operativo adeguato alla concentrazione di fibre di amianto nell’aria, tale da
garantire sempre e comunque che l’aria filtrata all’interno del DPI indossato
sia non superiore a 10 fibre/litro. Si
fa esplicito riferimento al fattore di protezione operativo (FPO) piuttosto che
al fattore di protezione nominale (FPN).
Il FPO rappresenta un indice più cautelativo nella pratica operativa
dell’ambiente di lavoro, assumendo valori sensibilmente inferiori al FPN”.
E
l’obbligo di utilizzo di questi DPI è ribadito nel Decreto legislativo 81/2008 dall’art. 254, comma 4, “quando l’esposizione non può
essere ridotta con altri mezzi”.
Dunque
l’introduzione di questa norma “rinforza l’obbligo, già esistente, di
utilizzare durante le operazioni di bonifica vera e proprie dell’amianto
floccato o applicato a spruzzo respiratori a ventilazione assistita, caschi
ventilati, ma anche respiratori a rifornimento d’aria esterno (respiratori
isolanti) o con bombole (autorespiratori) quando necessario. Negli ambienti confinati, infatti, si possono
raggiungere concentrazioni elevatissime, anche superiori a 20.000 fibre/litro,
mentre le maschere intere con filtro P3 e FPO di 400 proteggono fino a concentrazioni
di 4.000 fibre/litro”.
Ai
fini della
vigilanza il documento
propone:
-
“di non consentire mai l’impiego di facciali filtranti FFP1 e maschere o
semimaschere con filtro P1;
-
di far rispettare l’utilizzo, per ogni tipo di esposizione, di facciali
filtranti e maschere o semimaschere con grado di protezione non inferiore a
FFP2, e conformi alla norma UNI EN 149:2001;
-
di far rispettare l’utilizzo di filtri P3 quando vi sia una certa
imprevedibilità dell’esposizione;
-
di consentire l’utilizzo di maschere intere con filtro P3 solo per periodi di
tempo assai limitati; - di far rispettare l’utilizzo di respiratori a
ventilazione assistita di classe 3, abbinati a maschera intera, per la bonifica
di amianto floccato o applicato a spruzzo;
-
di far rispettare il periodo di riposo previsto di ½ ora ogni 2 ore di lavoro
con i D.P.I. delle vie respiratorie
quando l’impegno fisico della lavorazione lo richiede (rimozione amianto
floccato, rimozioni di grandi quantità di amianto compatto);
-
di far rispettare il controllo dell’esposizione durante questi interventi per
verificare che la concentrazione delle fibre non sia superiore al FPO dei
respiratori a ventilazione assistita;
-
di imporre l’utilizzo, in caso di superamento della concentrazione del FPO, di
respiratori isolanti o autorespiratori; o, in alternativa, di imporre la
riduzione dei tempi di esposizione”.
Inoltre
il gruppo di lavoro ritiene che la
valutazione
dei rischi dovuti alle fibre di amianto aerodisperse “debba essere sempre
effettuata con misure strumentali che prevedano il campionamento diretto delle
fibre stesse. La determinazione della concentrazione
di fibre di amianto aerodisperse dovrà essere effettuata dai Laboratori in
possesso dei requisiti di cui al D.M.S. del 14 maggio 1996, regolarmente
iscritti, con accettazione, al programma di controllo della qualità di cui al
D.M.S. del 7 luglio 1997”.
Le
linee guida forniscono ulteriori indicazioni riguardo al prelievo dei campioni,
alla periodicità con cui ripetere le misure strumentali e alle iscrizioni nel registro
degli esposti.
Veniamo
infine a
quanto dovrebbe sapere chi
intende rimuovere materiali edilizi in cemento-amianto o vinil-amianto:
-
“allo stato attuale, non esiste alcun obbligo per i proprietari di immobili di
procedere alla rimozione di materiali edilizi in amianto, quali coperture,
canne fumarie, serbatoi idrici, pannelli, ecc.). Il cemento-amianto, ma anche il vinilamianto
(alcuni tipi di pavimenti), se vengono lasciati indisturbati, e se sono in
buono stato di conservazione, non rappresentano un pericolo per la salute
pubblica;
-
la legge, invece, regolamenta in modo puntuale, la manutenzione, il
trattamento, la demolizione o la rimozione, il trasporto, lo smaltimento, ecc.,
dei materiali contenenti amianto. In
caso di inosservanza sono previste pesanti sanzioni penali sia per chi esegue,
sia per chi affida i lavori;
-
le imprese che operano nella rimozione
dell’amianto devono essere iscritte all’
Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 10A o 10B
(bonifica amianto). Lo smaltimento dell’amianto rimosso deve avvenire sempre in
una discarica autorizzata. Prima
dell’affidamento dei lavori è obbligatorio verificare l’iscrizione dell’impresa
a cui si intende far eseguire l’intervento di rimozione;
-
l’impresa che intende eseguire l’intervento di rimozione di amianto (o un
intervento di incapsulamento con trattamento preliminare o parziale
sostituzione), ha l’obbligo di predisporre un
piano di lavoro, e di inviarne copia al Servizio Pre.S.A.L. (Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro)
dell’Azienda USL competente per territorio almeno 30 giorni prima dell’inizio
dei lavori. Il Servizio può richiedere
integrazioni o modifiche del piano di lavoro, e rilasciare prescrizioni
operative. Trascorsi i 30 giorni senza
che vi siano state richieste, o prescrizioni, da parte del Servizio , l’impresa
può cominciare i lavori stessi secondo il piano di lavoro inviato. L’inizio dei lavori prima della scadenza dei
30 giorni è consentito solo in casi di urgenza”;
-
“l’impresa ha l’obbligo, al termine dei lavori, di verificare l’assenza dei
rischi dovuti all’esposizione all’amianto nel sito di rimozione. Pertanto il committente può richiedere
all’impresa una dichiarazione attestante quanto sopra;
-
al committente dei lavori di rimozione dell’amianto in ambito edilizio
(proprietario dell’edificio, amministratore del condominio, ecc.) spettano gli
obblighi stabiliti dalle norme sui cantieri edili temporanei e mobili. Nei cantieri di rimozione di materiali
edilizi contenenti amianto, se è prevista la presenza di almeno un’altra
impresa oltre a quella di bonifica (anche non contemporanea o in fasi
successive) è obbligatoria sia la
notifica
preliminare, sia la designazione dei coordinatori per la progettazione e
per l’esecuzione dei lavori. L’obbligo
della notifica preliminare è estesa anche nel caso in cui operi la sola impresa
di bonifica con una durata presunta dei lavori superiore a 200
uomini-giorno. In caso di lavori
privati, non soggetti a permesso di costruire, e comunque di importo inferiore
a 100.000 Euro, non è obbligatorio designare il coordinatore per la
progettazione dei lavori”.
Ricordiamo
infine che diverse regioni, oltre il Lazio,
hanno deliberato proprie linee di indirizzo per la
protezione dei rischi connessi all’esposizione all’amianto.
L’
indice del documento:
Procedure
per i piani di lavoro
1)
Piani di lavoro per la rimozione
2)
Attività soggette a notifica
3)
L’utilizzo dei dpi di protezione delle vie respiratorie
4)
La valutazione dei rischi e il controllo dell’esposizione
Nota
informativa per i piani di lavoro per la rimozione di materiali edilizi in
cemento-amianto e in vinil-amianto
Che
cosa deve contenere il piano di lavoro
1-
Notizie generali
2-
Oggetto dei lavori
3-
Tecniche lavorative adottate
4-
Misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei
lavori
5-
Misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti
Allegati
Cose
che dovrebbe sapere chi intende rimuovere materiali edilizi in cemento-amianto
o vinil-amianto
Regione
Lazio, “ Indicazioni
operative per l’applicazione del D.Lgs.
81/08 e smi - Titolo IX – Sostanze pericolose Capo III – Protezione dai
rischi connessi all’esposizione all’amianto”, documento elaborato da un gruppo di lavoro regionale laziale di
ASL (Roma A, Roma C, Roma D, Roma E, Roma F, Roma G, LT, FR ) e approvato l’11
ottobre 2010 (formato PDF, 445 kB).
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