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"I quesiti sul decreto 81: sull’integrazione della formazione"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
05/09/2012 -
Quesiti
Con
riferimento al quesito pubblicato su Puntosicuro dell’1/8/2012 e relativo alla formazione
dei lavoratori in merito all’uso delle scale
portatili come ci si deve comportare nel caso che si debba provvedere a formare
gli stessi sull'uso di tali scale portatili se essi hanno già svolto i corsi di
formazione sia generale che specifica? E’ necessario ripetere il modulo
specifico o basta integrarlo e per quante ore?
Risposta
L’oggetto
del quesito riguarda la formazione specifica dei lavoratori che è regolamentata
nel punto 4 del corrispondente Accordo del 21/12/2011 raggiunto in seno alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. In tale punto 4, così come è stato già indicato nella
risposta al quesito al quale si fa riferimento pubblicato su Puntosicuro dell’1/8/2012 ( I
quesiti sul decreto 81: formazione sull’uso delle scale portatili), fra i
rischi che possono essere presenti in azienda e per i quali il datore di lavoro
deve provvedere a formare i lavoratori viene indicato esplicitamente anche quello
relativo all’uso di attrezzature di lavoro alle quali appartengono appunto le
scale portatili di cui al quesito che si riscontra. Con lo stesso punto 4,
inoltre, l’estensore dell’Accordo ha previsto per la formazione specifica una
durata minima in base alla classificazione del settore di appartenenza dell’azienda
indicato nell’Allegato 2 all’Accordo medesimo, durata individuata in 4 ore per
i settori della classe di rischio basso, 8 ore per i settori della classe di
rischio medio e 12 ore per i settori della classe a rischio alto.
E’
comunque opportuno evidenziare che l’Accordo del 21/12/2011, così come del
resto già indicato dal legislatore nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., prevede che
la formazione dei lavoratori sia in ogni caso conforme e corrispondente ai
rischi effettivamente presenti in azienda, al di là del settore di
appartenenza, ed inoltre che debba provvedere all’occorrenza ad aumentare il
numero delle ore di formazione necessario e prevede altresì che la stessa
formazione vada comunque integrata in relazione all’insorgenza ed alla
evoluzione in azienda di nuovi rischi (art. 37 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008).
Alla
luce di quanto sopra detto quindi ed in risposta al quesito formulato, se il
datore di lavoro constata che il lavoratore non è stato specificatamente
formato per un rischio che è comunque presente nella sua azienda, così come si
è verificato nel caso segnalato nel quesito, lo stesso deve provvedere ad
integrare la formazione già impartita estendendola al rischio medesimo e, nel
caso di affidamento ai lavoratori di attrezzature che richiedano particolari
competenze e conoscenze in relazione ai loro rischi
specifici (art. 71 comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008), deve provvedere altresì
ad integrare la formazione specifica con un idoneo ed adeguato addestramento.
Per
quanto riguarda, infine, il numero delle ore da dedicare ad una eventuale formazione
specifica aggiuntiva né il legislatore né l’estensore dell’Accordo in realtà hanno
fornito delle precise indicazioni in merito ma è ovvio che la durata della
formazione integrativa dipenderà dalla natura e dalla complessità del rischio
per fronteggiare il quale questa formazione integrativa viene richiesta come è
ovvio che la stessa debba essere comunque congrua per consentire una idonea ed
adeguata formazione. Facendo in particolare riferimento alla formazione relativa
all’utilizzo delle scale
portatili di cui al quesito che si riscontra e che costituiscono delle
attrezzature di uso comune si ritiene che una o due ore da dedicare alla relativa
formazione integrativa possano essere più che sufficienti.
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