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"L’ABC degli incendi: il rischio di incendio negli uffici"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
19/09/2012 - Tra i luoghi di lavoro più sottovalutati riguardo ai rischi presenti e
non strettamente correlati ai videoterminali, si possono certamente annoverare
gli
uffici.
Questi
luoghi sono soggetti, come più volte ricordato da PuntoSicuro, a diverse
tipologie di rischio: dal rischio
di caduta in piano alle posture scorrette o prolungate, dai rischi
chimici e biologici ai problemi relativi allo stress e all’organizzazione
di lavoro, ...
Un
altro rischio da non sottovalutare nei luoghi di lavoro
ad uso ufficio è quello relativo al
pericolo
di incendio.
A
questi ambienti lavorativi dedica un
capitolo la nuova edizione della pubblicazione Inail “
Formazione antincendio”, pubblicazione che riporta i
criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei
luoghi di lavoro, con riferimento al Decreto
del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 (in assenza dei decreti
previsti all’articolo 46 del Decreto legislativo 81/2008, il Decreto
del 10 marzo 1998 è tuttora vigente).
Il
documento ricorda che gli
uffici “sono
generalmente ubicati in grandi
strutture
edilizie, anche con notevole sviluppo in altezza, destinate allo
svolgimento di attività direttive, amministrative, contabili, di consulenza,
espressione del lavoro organizzato di un ente pubblico o privato, oppure
rappresentazione dell’aggregazione di tanti piccoli uffici destinati alla
direzione di minuscole aziende ovvero di studi professionali o assicurativi
ecc., che occupano una ‘parte’ dell’edificio ovvero una ‘parte’ di un solo
piano”.
Tali
strutture edilizie possono comportare notevoli difficoltà nella eventuale evacuazione
per un’emergenza incendio, difficoltà dovute:
-
“al numero di piani dell’edificio;
-
al numero di persone presenti all’interno dell’ ufficio;
-
alla presenza di pubblico occasionale, che non può avere dimestichezza con i
luoghi di lavoro in genere, e con le uscite di emergenza in particolare”.
Benché
normalmente non siano presenti particolari pericoli d’incendio, è bene
ricordare le
cause più comuni d’incendio
negli uffici; ad esempio con riferimento agli
impianti di alimentazione elettrica ed apparecchi elettrici:
-
“carenza di manutenzione dell’impianto di alimentazione elettrica e/o di quello
di terra;
-
surriscaldamento di cavi di alimentazione elettrica;
-
errato dimensionamento o non corretto uso di prese a spina;
-
corto circuiti;
-
scariche elettrostatiche;
-
scariche atmosferiche;
-
carente stato di conservazione di cavi di alimentazione elettrica di apparecchi
elettrici utilizzatori (come ad esempio fotocopiatrici, server, computer ecc.);
-
utilizzo di prolunghe, o multiprese volanti;
-
interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria non conformi a quanto indicato dal fabbricante
ovvero ai dettami di buona tecnica”.
Inoltre
gli incendi possono svilupparsi per
carenze
di vigilanza relative a:
-
“l’inosservanza del divieto di fumo ed il mancato utilizzo dei posacenere
(nelle aree dove è consentito il fumo);
-
l’utilizzo di apparecchi per il riscaldamento localizzato come stufette
elettriche o a gas, non autorizzato o in condizioni di conservazione non
ottimali oppure posizionate troppo in prossimità di materiali che possono
incendiarsi, come arredi lignei, tende, materiali plastici, carta, stracci
ecc.;
-
l’utilizzo di bollitori, scaldavivande, fornelletti elettrici o a gas, non
autorizzati o in condizioni di conservazione non ottimale;
-
la mancata custodia di prodotti infiammabili per la pulizia dei locali;
-
la mancata custodia di sostanze chimiche infiammabili;
-
la mancata rimozione di materiali combustibili, come carta, cartoni, stracci,
arredi lignei di scarto, materiale plastico;
-
il mancato controllo delle aree normalmente non frequentate come scantinati,
magazzini, depositi ecc.”.
Il
documento identifica poi le
problematiche
connesse alla lotta all’incendio e all’evacuazione, problematiche “spesso
imputabili a carenze di manutenzione dei dispositivi di lotta agli
incendi e mancata formazione ed informazione dei lavoratori”.
In particolare sono evidenziate le
carenze di manutenzione di:
-
“dispositivi di lotta agli incendi (estintori, idranti, naspi, attacchi di
mandata per autopompa dei VV.F. ecc.);
-
impianti di spegnimento automatico e/o manuale d’incendio;
-
rivelatori d’incendio;
-
dispositivi di allarme acustico e/o ottico d’incendio;
-
centraline antincendio, ecc.”.
Altre
carenze riguardano la
formazione ed
informazione dei lavoratori (sui rischi d’incendio specifici, sul
comportamento da adottare in caso di emergenza, sulle esercitazioni di esodo
dai luoghi di lavoro, ecc.) e le
carenze
di controllo dei luoghi di lavoro circa:
-
“l’efficienza e la fruibilità delle vie e delle uscite di emergenza dai
locali di lavoro;
-
l’efficienza e la fruibilità delle uscite di piano;
-
le porte tagliafuoco, affinché queste siano mantenute costantemente chiuse
(quando non previsto il contrario);
-
l’idoneità e l’efficienza dell’illuminazione di emergenza;
-
l’idoneità della segnaletica di emergenza (con particolare riferimento alle
indicazioni delle uscite di emergenza in luoghi di lavoro aperti al pubblico);
-
la presenza di persone ‘diversamente abili’;
-
la presenza di opportune planimetrie dei luoghi di lavoro (ovvero di piano),
negli uffici di grandi dimensioni ed aperti al pubblico;
-
l’avvenuta messa fuori servizio di apparecchiature elettriche, che non devono
restare in servizio, ecc.”.
Infine
è bene ricordare che vi sono attività che possono essere presenti all’interno
di edifici ad uso
ufficio e per le quali, in determinate condizioni, è necessario attivare le
procedure per il rilascio del Certificato
di Prevenzione Incendi (
CPI).
Ad
esempio le attività relative a:
-
“
Attività n. 34 Depositi di carta,
cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche,
depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili
per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;
-
Attività n. 49 Gruppi per la
produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti
di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW;
-
Attività n. 64 Centri informatici di
elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti;
-
Attività n. 65 Locali di spettacolo
e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a
carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di
superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono
escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in
locali o luoghi aperti al pubblico;
-
Attività n. 71 Aziende ed uffici con
oltre 300 persone presenti;
-
Attività n. 72 Edifici sottoposti a
tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico,
destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e
mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell’allegato I al DPR 1
agosto 2011;
-
Attività n. 74 Impianti per la
produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con
potenzialità superiore a 116 Kw;
-
Attività n. 75 Autorimesse pubbliche
e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva
coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili
di superficie superiore a 500 m2;
-
Attività n. 76 Tipografie,
litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti;
-
Attività n. 77 Edifici destinati ad
uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m”.
Inail,
Settore Ricerca Certificazione e Verifica, Servizio Prevenzione e Protezione, “ Formazione
antincendio”, a cura del Dott. Ing. Raffaele Sabatino (Responsabile del SPP
– Ricerca INAIL) con la collaborazione del Dott. Ing. Massimo Giuffrida
(Dipartimento Tecnologie di Sicurezza – Ricerca INAIL), edizione aggiornata al
febbraio 2012 (formato PDF, 4.64 MB).
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