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"Gli obblighi di lavoratori autonomi, imprese affidatarie e esecutrici"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
21/09/2012 - Al di là degli obblighi del committente e degli obblighi generali dei
datori di lavoro, nei cantieri edili sono rilevabili, in merito alla gestione
della sicurezza,
precisi obblighi
per le
imprese affidatarie, le
imprese esecutrici e per i
lavoratori autonomi.
È
quanto ci ricorda un documento - presentato nei giorni scorsi da PuntoSicuro -
dal titolo “
Vademecum sulla sicurezza
nei cantieri. Gli obblighi per le imprese e per il cittadino committente”. Realizzato dall’ Ance di L’Aquila
e l’Ance Giovani territoriale (in collaborazione con gli enti bilaterali della
provincia) per favorire le attività di ricostruzione dopo il terremoto del
2009, il vademecum affronta gli obblighi per le figure da cui dipende la
sicurezza dei cantieri, in relazione a quanto prescritto dal Decreto legislativo 81/2008.
Impresa affidataria
Innanzitutto
il documento ricorda l’ impresa
affidataria è l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente,
un’impresa che nell'esecuzione dell'opera appaltata, può tuttavia avvalersi
anche di altre imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
Se
l’impresa affidataria coincide generalmente con il soggetto titolare di un
appalto, può non essere così nel caso di
consorzio.
Infatti, “nel caso in cui titolare del
contratto di appalto sia un consorzio tra imprese, che svolge la funzione di
promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o
privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori,
l’impresa affidataria è l’impresa del consorzio a cui vengono assegnati i
lavori oggetto del contratto di appalto. Questa impresa viene individuata dal
consorzio nell’atto dell’assegnazione dei lavori comunicato al committente. Nel
caso ci siano più imprese assegnatarie di lavori, nell’atto comunicato al
committente ne viene indicata una sola come affidataria, sempre che questa
abbia espressamente accettato tale individuazione” (parere del 27 luglio 2010
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici).
Il
vademecum – a cui vi rimandiamo per una lettura integrale – riporta altre
specificazioni relative ai consorzi, ad esempio riguardo al fatto che
l`espressione
consorzi di imprese “ricomprende
consorzi stabili, consorzi ordinari e associazioni temporanee (ATI)”.
Veniamo
agli
obblighi propri dell’impresa
affidataria:
-
redazione del
Piano Operativo di Sicurezza (POS): “è obbligatorio redigere il POS
per il datore di lavoro di un’impresa affidataria anche nel caso in cui questa
operi da sola nel cantiere o in cui si tratti di impresa familiare o di impresa
con meno di dieci addetti”. In particolare i contenuti del POS “cambiano a
seconda che nel cantiere in questione operino più imprese” e quindi esista già
un PSC – Piano
di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore della sicurezza.
“Se quindi il PSC è stato redatto, il POS sarà solo di dettaglio e
complementare a questo. Se il PSC non è stato redatto perché nel cantiere opera
una sola impresa, il POS deve assolvere
interamente alla valutazione del rischio per il cantiere in oggetto. Inoltre,
in caso di cantiere di opera pubblica che non richiede il coordinamento della
sicurezza perché ad operare è una sola impresa, la stessa dovrà redigere il PSS
– Piano
sostitutivo di sicurezza che, come dice la parola, sostituisce il PSC. I
suoi contenuti sono quelli di un PSC con l’integrazione di quelli di un POS;
-
“
comunicazione al committente dei
nomi dell’impresa affidataria, dei dirigenti e dei preposti che devono
possedere adeguata formazione”;
- “
trasmissione
del PSC, Piano di sicurezza e coordinamento, alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi prima di iniziare i lavori”;
- “
trasmissione
del POS, Piano Operativo di sicurezza dell’impresa affidataria e quelli
delle imprese esecutrici al coordinatore
per l’esecuzione - CSE solo dopo averne verificato la congruenza”;
- “
verifica
delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del PSC - Piano di sicurezza e coordinamento,
nei casi in cui ne è prevista la redazione”;
- “
verifica
dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi richiedendo alle
imprese
esecutrici: 1) iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto; 2) documento di Valutazione di rischi DVR o
autocertificazione; 3) DURC; 4) dichiarazione di non essere oggetto di
provvedimenti di sospensione o interdittivi”. E richiedendo ai
lavoratori autonomi: 1) iscrizione alla
CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; 2)
documentazione attestante la conformità normativa delle macchine, attrezzature
e opere provvisionali; 3) elenco dei DPI in dotazione; 4) attestati inerenti la
propria formazione e la relativa idoneità sanitaria dove espressamente previsti
dalle norme; 5) il DURC;
-
verifica della congruità dei POS
delle imprese esecutrici rispetto a quello della stessa impresa affidataria. Tale
verifica deve essere completata dall’impresa affidataria entro 15 giorni dal
ricevimento del POS da parte dell’impresa esecutrice. Solo dopo la
comunicazione di verifica positiva da parte dell’impresa affidataria,
l’esecutrice può iniziare i lavori”.
Inoltre
il vademecum ricorda che oltre al POS è obbligatorio redigere:
-
“il
PIMUS – Piano di
Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio, nei casi in cui sia necessario
montare un ponteggio;
- il
Programma
dei lavori da eseguirsi con l’impiego di sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi, in caso di lavori di montaggio di reti paramassi,
consolidamento di versanti rocciosi, lavori su guglie, cupole e campanili, da
eseguirsi con l’utilizzo di tecniche alpinistiche ed altri lavori
specialistici;
- il
Programma
della successione dei lavori di demolizione. La successione dei lavori di
demolizione deve risultare da un apposito programma contenuto nel POS, tenendo
conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto;
- il
Piano
di lavoro per lavori di demolizione o di rimozione di materiali contenenti
amianto. Innanzitutto, per rimuovere l’amianto, occorrono ditte
specializzate e autorizzate per questo genere di lavori con personale
qualificato e appositamente formato. Prima di procedere alla rimozione
di materiali che contengono amianto, bisogna poi predisporre un piano di
lavoro che contenga le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno. La
copia del Piano di lavoro va inviata all’Organo di vigilanza (ASL) almeno 30
giorni prima dell’inizio dei lavori;
- il
DUVRI
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti deve essere elaborato
quando all’interno della propria azienda vengono affidati lavori a ditte
esterne, al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie
attività svolte nell’intero ciclo produttivo”. In particolare il DUVRI non va
redatto: “se non sussistono rischi dovuti a lavorazioni interferenti; nel caso
di cantieri edili ove vi sia già un Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
in cui i rischi da lavorazioni interferenti sono stati già stati considerati”.
Dopo
aver ricordato che “gli oneri
per la sicurezza sostenuti vanno corrisposti alle eventuali imprese
esecutrici per intero e senza alcun ribasso”, sono riportate le
misure generali di tutela:
-
“mantenere il cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
-
scegliere l’ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di
accesso e delle vie di circolazione;
-
curare le condizioni di movimentazione dei materiali;
-
curare la manutenzione iniziale e periodica degli apprestamenti, delle
attrezzature e delle macchine;
-
curare la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio dei materiali,
specie se pericolosi;
-
curare l’adeguamento della durata effettiva delle fasi di lavoro;
-
curare la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori
autonomi;
-
curare le interazioni con le attività che si svolgono sul luogo, all’interno o
in prossimità del cantiere”.
Impresa esecutrice
L’impresa
esecutrice è l’impresa che esegue l’opera o parte di essa impegnando proprie
risorse umane e materiali.
Rimandando
i lettori a tutti i dettagli relativi ai vari adempimenti indicati nel
vademecum, elenchiamo brevemente gli
obblighi
propri del’impresa esecutrice:
-
redazione del POS “specifico per il
cantiere oggetto dei lavori ed eventuale trasmissione all’impresa affidataria
se questa è diversa dall’esecutrice”. Si ricorda che i datori di lavoro delle
imprese esecutrici “mettono a disposizione dei rappresentanti della sicurezza (RLS,
RLST) copia del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del Piano
Operativo di sicurezza (POS) almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori”;
-
redazione del PIMUS;
-
redazione del Programma dei lavori;
-
redazione del Programma della successione
dei lavori di demolizione;
-
redazione del Piano di lavoro per lavori
di demolizione o di rimozione di materiali contenenti amianto;
-
redazione del DUVRI;
-
adozione degli standard di sicurezza
e di salute “per la logistica di cantiere e per gli apprestamenti igienico sanitari;
-
accessi e recinzioni predisposti con
modalità visibili e individuabili;
-
precauzioni ordinarie:
accatastamento dei materiali ed attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento; protezione dei lavoratori dagli agenti atmosferici; rimozione dei
materiali pericolosi; corretto stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle
macerie”.
Lavoratore autonomo
È
la persona fisica “la cui attività professionale contribuisce alla
realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione”.
Non bisogna tuttavia “confondere il lavoratore autonomo con la ditta o
impresa individuale. Il lavoratore
autonomo non ha personale dipendente. La ditta o impresa individuale fa
capo a un solo soggetto, che è l’unico responsabile della gestione
imprenditoriale e, a differenza del lavoratore autonomo, può avere dipendenti.
Se il titolare gestisce con la collaborazione dei propri familiari si parla di
impresa familiare”.
In
particolare è “ritenuta non regolare la posizione di due o più lavoratori
autonomi che si ‘
associano di fatto’
per eseguire un lavoro che a sua volta viene svolto senza rispettare la
reciproca autonomia oppure che uno solo assume l’obbligazione contrattuale
mentre gli altri operano con vincolo di subordinazione nei suoi confronti”.
Questi
gli
obblighi propri del lavoratore
autonomo:
-
“le attrezzature di lavoro devono essere utilizzate in conformità alle
disposizioni vigenti in materia;
-
i DPI, Dispositivi di Protezione individuale, devono essere utilizzati in
conformità alle disposizioni vigenti in materia;
-
la tessera di riconoscimento va regolarmente indossata dal lavoratore autonomo;
-
se c’è un CSE, coordinatore della sicurezza per l’esecuzione, designato dal
committente, nel cantiere in cui il lavoratore autonomo si trova ad operare,
quest’ultimo è tenuto ad adeguarsi alle sue disposizioni in materia di
sicurezza. Quando c’è un CSE in un cantiere, di sicuro c’è anche un PSC - Piano
di sicurezza e coordinamento. Il lavoratore autonomo è tenuto ad attuare anche
questo”.
Per
concludere rimandiamo i nostri lettori ad una tabella del vademecum che riporta
un’utile sintesi schematica dei vari obblighi di trasmissione di PSC e POS.
Ance
L’Aquila, Ance Giovani L’Aquila, “ Vademecum
sulla sicurezza nei cantieri. Gli obblighi per le imprese e per il cittadino committente”
(formato PDF, 4.14 MB).
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