"Autorizzazione Integrata Ambientale: rilascio VIA più veloce"
fonte www.pmi.it / Ambiente
Rientra negli obiettivi di semplificazione del governo Monti il processo di acquisizione per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che ora diventa più rapido grazie alla soppressione dell’obbligo di acquisire il parere dei Ministri diversi da quelli concertanti prevista dal D.Lgs. n. 128/2010.
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Il tutto viene reso possibile grazie alla definizione di un semplificato e più veloce rilascio dei provvedimenti di VIA e di parere motivato in sede di VAS.
La novità dovrebbe prendere vita entro fine settembre, grazie al provvedimento attualmente allo studio dell’Esecutivo che va a modificare ed integrare l’art. 7, comma 5, del d.lgs. n.152/2006 che dispone come autorità competente in sede statale il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare che esprime di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e rilascia da solo l’ AIA.
Si ricorda poi che, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, l’AIA sostituisce ogni atto di assenso i competenza delle amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi.
Vengono infine garantiti tempi certi per lo svolgimento dei procedimenti finalizzati al rilascio o al diniego dell’AIA: l’Autorità competente dovrà verificare la conformità della domanda e della documentazione allegata entro 30 giorni dalla sua presentazione.
Nel caso in cui la domanda venga dichiarata “ improcedibile”, il richiedente può renderla conforme nei tre mesi successivi alla ricezione della comunicazione della improcedibilità. Nel caso questo non avvenga l’istanza verrà considerata ritirata.
Decade infine meno l’ obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (o sul Bollettino Ufficiale della Regione) dell’estratto del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), così da abbreviare i tempi. La pubblicazione in G.U. verrà sostituita dalla pubblicazione informatica, sui siti web, già prevista dal comma 2 dell’art. 27 del Codice dell’ambiente.
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