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"Lista di controllo per gli adempimenti e la documentazione di cantiere"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
01/10/2012 - Se le liste di controllo non possono esaurire tutti i necessari
controlli relativi all’analisi dei rischi e al rispetto degli obblighi
normativi, possono essere tuttavia un utile strumento per le imprese impegnate
nelle attività in cantiere.
Il
“
Vademecum sulla sicurezza nei cantieri.
Gli obblighi per le imprese e per il cittadino committente”, realizzato
dall’ Ance di
L’Aquila e l’Ance Giovani territoriale, in collaborazione con gli enti
bilaterali della provincia, affronta gli
obblighi
delle figure da cui dipende la sicurezza dei cantieri e presenta una
lista di controllo per la “
verifica dell'attuazione dei principali
adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri edili e della documentazione
da custodire in cantiere”. Una lista che può essere un valido supporto “oltre
che per il datore di lavoro, anche e soprattutto per i direttori di cantiere, i
preposti, i capi squadra, gli assistenti e per tutti coloro che quotidianamente
sono addetti alla conduzione del cantiere”.
Dunque
la lista di controllo non solo presenta la documentazione necessaria in
cantiere, ma si sofferma su vari aspetti relativi alla sicurezza: le installazioni
fisse, gli scavi e la viabilità di cantiere, le opere provvisionali, gli apparecchi
di sollevamento, i castelli di carico, gli impianti elettrici e le
demolizioni.
Avendo
rilevato come le attività
di demolizione e ristrutturazione siano tra le attività edili maggiormente
a rischio, ci soffermiamo proprio sull’ultimo punto trattato: la
sicurezza nelle demolizioni.
A
questo proposito la lista di controllo parla di
rafforzamento delle strutture ricordando che, in relazione al Decreto legislativo 81/2008, “prima
dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica
delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da
demolire” e che “in relazione al risultato di tale verifica devono essere
eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare
che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi” (art. 150).
Riguardo
all’
ordine delle demolizioni, i
lavori di demolizione “devono procedere con cautela e con ordine, devono essere
eseguiti sotto la sorveglianza
di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle
strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti”. La
successione dei lavori “deve risultare da apposito programma contenuto nel POS,
tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto
a disposizione degli organi di vigilanza” (art. 151).
La
demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali “deve essere fatta
servendosi di
ponti di servizio indipendenti
dall’opera in demolizione” ed è vietato “lavorare e fare lavorare gli operai
sui muri in demolizione” (art. 152).
Importante
poi verificare il
convogliamento del
materiale di demolizione.
Infatti
“il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere
trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non
deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di
raccolta”. I
canali suddetti “devono
essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli
eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati” e “l’imboccatura
superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi
accidentalmente persone”. Inoltre “ove sia costituito da elementi pesanti od
ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi
idonei” (art. 153). Sempre l’articolo 153 indica che durante i lavori
di demolizione “si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere,
irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta”.
Importante
poi un adeguato
sbarramento della zona
di demolizione: “nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata
la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti” e
“l’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto
del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato
sospeso lo scarico dall’alto” (art. 154).
Si
ricorda che “salvo l’osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e
locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non
superiore a 5 metri può essere effettuata mediante
rovesciamento per trazione o per spinta”.
La
trazione o la spinta “deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e
deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati
dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli
intempestivi o non previsti di altre parti”. Devono poi “essere adottate le
precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza
non minore di una volta e mezzo l’altezza del muro o della struttura da
abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata”. Senza
dimenticare che “il rovesciamento per spinta può essere effettuato con
martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l’ausilio di
puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. Deve essere
evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta
delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli
edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti” (art.
155).
Concludiamo
questa breve presentazione della check-list, riportando l’elenco, aggiornato ad
aprile 2012, della
documentazione da
custodire, laddove previsto, in cantiere:
-
“esposizione, ove sussiste l’obbligo, della copia della Notifica Preliminare
(art. 99 D.lgs. 81/08);
-
copia del Piano Operativo di sicurezza (POS) (art. 89, comma 1, lettera h) del
D.lgs. 81/08);
-
copia del Piano
di sicurezza e di coordinamento (PSC) - (art. 100 D.lgs. 81/08);
-
copia del Piano di sicurezza sostitutivo (PSS) - (art. 131, comma 2, lettera b)
D.lgs. 163/06);
-
Piano di Montaggio, uso e smontaggio (PI.M.U.S.) del ponteggio (art.134, comma
1 D.lgs.81/08);
-
copia della autorizzazione ministeriale all’uso del ponteggio e copia della
relazione tecnica del fabbricante (art.131, comma 6 D.lgs. 81/08);
-
Progetto del ponteggio (alto più di 20 m o non realizzato nell’ambito dello
schema-tipo) firmato da un ingegnere o architetto abilitato (art.133 D.lgs.
81/08);
-
Disegno esecutivo del ponteggio (art.133, comma 6 D.lgs. 81/08);
-
Documentazione comprovante l’avvenuta formazione del preposto e degli addetti
al montaggio del ponteggio e/o attestante l’esperienza di montaggio di ponteggi
maturata dagli stessi (art.136, comma 6 D.lgs. 81/08);
-
libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 kg
completi dei verbali di verifica periodica (allegato V D.lgs. 81/08);
-
Documentazione comprovante la verifica trimestrale di funi e catene (allegato V
D.lgs. 81/08);
-
copia della richiesta di verifica all’ A.S.L. competente per territorio in
Documentazione da custodire in cantiere
seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento (allegato V
D.lgs. 81/08);
-
libretti dei recipienti a pressione di capacità superiore a 25 l. (es.
compressori d’aria, ecc.) (allegato V D.lgs. 81/08);
-
copia delle disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i
lavoratori dai conseguenti rischi durante i lavori in prossimità di parti
attive (art 117 D.lgs. 81/08);
-
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere alla regola
d’arte, rilasciata da un installatore abilitato (D.M. 37/08);
-
Documentazione comprovante la trasmissione della dichiarazione di conformità dell’impianto
elettrico del cantiere e/o di protezione contro le scariche atmosferiche, entro
trenta giorni della messa in esercizio dell’impianto all’INAIL (ex ISPESL) ed
alla ASL territorialmente competenti (DPR 462/01);
-
Documentazione comprovante l’avvenuta verifica periodica biennale dell’impianto
elettrico di messa a terra e/o di quello di protezione
contro le scariche atmosferiche (DPR 462/01);
-
relazione tecnica relativa alla protezione contro i fulmini delle strutture
metalliche presenti in cantiere ove siano riportate le valutazioni dei rischi
dovuti al fulmine e le eventuali misure di protezione (CEI 81-10);
-
tabella espositiva dell’orario di lavoro;
-
iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
-
certificato di regolarità contributiva (DURC);
-
copia lettere di assunzione dei dipendenti presenti in cantiere;
-
copia UNILAV;
-
copia del piano di lavoro redatto dal datore di lavoro ed inviato all’Organo di
vigilanza, prima dell’inizio dei lavori di bonifica dell’amianto (art. 256,
comma 2 D.lgs. 81/08);
-
libretti di uso e manutenzione delle macchine e copia del certificato di
conformità delle stesse;
-
Permesso a costruire o DIA”.
Ance
L’Aquila, Ance Giovani L’Aquila, “ Vademecum
sulla sicurezza nei cantieri. Gli obblighi per le imprese e per il cittadino
committente” (formato PDF, 4.14 MB).
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