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"I quesiti sul decreto 81: sull’aggiornamento di CSP e CSE"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
03/10/2012 -
Quesito
Per i CSP ed i CSE, ai sensi dell'art. 98 comma
2 in combinato disposto con l'Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008, così come
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, l’obbligo per l’aggiornamento decorre
"dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto". Decorre quindi
dal 20.8.2009 o dal 15.5.2008?
Risposta
L’obbligo dell’ aggiornamento
dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei
cantieri temporanei o mobili è stato introdotto dall’Allegato XIV del D. Lgs.
9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza
sul lavoro entrato in vigore il
15/5/2008,
allegato nel quale, come indicato nell’articolo 98 comma 3 dello stesso decreto
legislativo, sono stati riportati i “
Contenuti
minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori”.
Nell’Allegato XIV, infatti, così come si
legge nella versione originale del D. Lgs. n. 81/2008, era indicato, per quanto
riguarda le modalità di svolgimento dei corsi per i coordinatori, che:
“La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita
almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per
ogni corso è fissato a 30. E' inoltre previsto
l'obbligo di aggiornamento a
cadenza quinquennale della durata
complessiva di 40 ore”.
Successivamente con il D. Lgs. 3/8/2009 n.
106, entrato in vigore il
20/8/2009,
sono state apportate al D. Lgs. n. 81/2008 delle modifiche ed integrazioni ed
in particolare con l’articolo 149 dello stesso decreto correttivo, contenente “
Modifiche agli Allegati del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, sono stati modificati numerosi Allegati
dello stesso D. Lgs. n. 81/2008. L’Allegato XIV in particolare è stato
sostituito integralmente con un nuovo Allegato XIV, riportato nel decreto
correttivo stesso, nel quale, con riferimento alle modalità di svolgimento dei
corsi sia di formazione che di aggiornamento dei coordinatori, si legge che:
“La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita
almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per
ogni corso è fissato a
60 per la parte teorica e a 30 per la parte pratica .
E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza
quinquennale della durata complessiva di
40 ore,
da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del
quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto
anche attraverso la partecipazione
a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.
Per coloro che
hanno conseguito l'attestato
prima dell'entrata in vigore del
presente
decreto, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto”,
testo nel quale con sottolineature sono state
evidenziate le modifiche e le integrazioni
apportate rispetto al testo originale dell’Allegato stesso.
Dal confronto dei due testi sopra riportati
si può facilmente osservare quindi che l’obbligo dell’aggiornamento dei coordinatori
per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, fissato nella durata
complessiva di 40 ore e a cadenza quinquennale, era stato già introdotto dal D.
Lgs. n. 81 nel 2008 e che il decreto correttivo ha ribadito tale obbligo e non
ha riaperto i termini dell’obbligo stesso. Il nuovo Allegato XIV non ha fatto altro
del resto, quindi, che aggiungere che tale aggiornamento può essere effettuato anche
per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio e può essere svolto anche
attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100
partecipanti. Con lo stesso decreto correttivo è stato anche precisato, per
quanto riguarda la decorrenza del quinquennio, ad integrazione di quanto già indicato
nel testo originale, che “p
er coloro
che hanno conseguito l'attestato prima dell'entrata in
vigore del
presente
decreto, l'obbligo di aggiornamento
decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto”.
Il dubbio espresso nel quesito formulato
nasce evidentemente dall’interpretazione da dare alla espressione “
presente
decreto” essendo necessario capire se l’espressione stessa è da
riferirsi al D. Lgs. n. 81/2008 originale, nel qual caso la data dalla quale decorre
il quinquennio entro cui aggiornarsi sarebbe il 15/5/2008 con scadenza del
15/5/2013, o se è da riferirsi al D. Lgs. n. 106/2009 nel qual caso la data dalla
quale decorre il quinquennio entro cui aggiornarsi è il 20/8/2009 con scadenza quindi
del 20/8/2014.
Appare comunque evidente, a parere dello scrivente,
che, avendo il D. Lgs. n. 106/2009 provveduto a sostituire integralmente diversi
allegati originali del D. Lgs. n. 81/2008 con quelli riportati nel D. Lgs. n.
106/2009 stesso, l’espressione “
presente
decreto” che si legge fra le modalità di svolgimento dei corsi non può che
riferirsi al D. Lgs. n. 81/2008 e non al
D. Lgs. n. 106/2009 ragion per cui si è del parere che il quinquennio per
l’aggiornamento decorra dal 15/5/2008 e che la data entro cui tutti i
coordinatori che si sono formati prima del 15/5/2008 devono provvedere ad
aggiornarsi sia quella del 15/5/2013. Si sarebbe potuto, infatti, pensare che
l’espressione “
presente decreto” si riferisse al decreto legislativo
correttivo n. 106/2009 se la stessa espressione
nel D. Lgs. correttivo fosse stata contenuta in una disposizione aggiuntiva al
D. Lgs. n. 81/2008 e non facesse invece parte di un testo che ha sostituito
quello già originariamente inserito nello stesso D. Lgs. n. 81/2008.
Una diversa lettura dell’Allegato XIV, fatta nel
senso di considerare come data di decorrenza del quinquennio quella del
20/8/2009 e non del 15/5/2008 esporrebbe, tra l’altro, i coordinatori che non
hanno provveduto ad aggiornarsi entro il 15/5/2013, convinti di poterlo fare
entro il 20/8/2014, alla violazione della disposizione di legge che ha
introdotto l’obbligo dell’aggiornamento con cadenza quinquennale nonché al
rischio di vedersi sospendere l’attività, per decadenza dei requisiti, nel caso
di un accertamento ispettivo da parte dell’organo di vigilanza ed esporrebbe
altresì il committente al rischio di essere sanzionato per aver nominato un
coordinatore privo dei requisiti medesimi e ciò in quanto l’obbligo
dell’aggiornamento per i coordinatori con cadenza quinquennale è stato comunque
introdotto a partire dal 15/5/2008, data di entrata in vigore del D. Lgs. n.
81/2008.
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