News
"Regione Sicilia: recepimento degli accordi sulla formazione"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
04/10/2012 - La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è una della materie
in cui si intrecciano competenze legislative dello Stato e competenze
concorrenti delle Regioni. Legislazione concorrente che spesso si concretizza in
norme statali con indicazioni e principi che la normativa regionale recepisce,
magari calandoli nel concreto specifico dell’apparato produttivo locale.
Dopo
aver presentato la circolare regionale
n.7 del 17 settembre 2012 della Regione Lombardia, ci soffermiamo sul
decreto 8 agosto 2012 della Regione
Sicilia,
“
Recepimento degli Accordi Stato-Regioni
del 21 dicembre 2011 n. 221 e n. 223 e del 25 luglio 2012 e linee guida per
l’organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte
del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per
lavoratori, dirigenti e preposti”.
Il
decreto approva le
linee guida per
l’organizzazione dei corsi di formazione sia in relazione ai datore di
lavoro con compiti di prevenzione e protezione dai rischi, sia dei lavoratori,
dirigenti e preposti. Linee guida che solo allegate al decreto e che intendono
disciplinare l’attuazione nel territorio regionale siciliano degli accordi
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e dell’accordo del 25 luglio 2012 relativo
all’adeguamento e linee applicative degli accordi.
Intendono inoltre “garantire una
formazione
di qualità, efficiente ed efficace, a datori di lavoro, dirigenti, preposti
e lavoratori, in considerazione del ruolo strategico che la stessa riveste per
la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Riguardo
alla
formazione per lo svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi, le linee guida prevedono l’istituzione, presso il dipartimento
attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (DASOE - Servizio 3 “Tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” dell’Assessorato della
salute) dell’
Elenco regionale dei
soggetti formatori.
Nell’elenco
sono “automaticamente inseriti” gli enti appartenenti alla Pubblica
Amministrazione indicati nel documento. Mentre per essere inseriti nell’elenco
regionale dei soggetti formatori e per verificare il possesso dei requisiti di
cui all’Accordo Stato-Regioni “gli organismi paritetici, gli enti bilaterali,
le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, i Fondi
interprofessionali di settore e gli ordini ed i collegi professionali del
settore di specifico riferimento, che intendano effettuare le attività
formative direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta
emanazione, devono presentare specifica istanza, secondo lo schema di cui
all’allegato 1, al DASOE dell’Assessorato della salute, almeno 60 giorni prima
dell’inizio dell’attività formativa”. Il documento riporta nel dettaglio gli
elementi necessari all’istanza e le procedure per l’accreditamento e
l’inserimento nell’elenco regionale dei soggetti formatori.
Le
linee guida affrontano anche la
formazione
dei lavoratori, dirigenti e preposti, ai sensi dell’art. 37 del Decreto legislativo 81/2008.
Le
modalità di effettuazione della
formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, nonché della formazione
facoltativa dei soggetti di cui all’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, devono
essere conformi a quanto sancito dagli Accordi recepiti dal decreto. E ad
esempio gli accordi stabiliscono che i corsi “devono essere realizzati previa
richiesta di collaborazione agli organismi
paritetici come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera ee del decreto
legislativo n. 81/08, ed agli
enti
bilaterali come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo
n. 276/2003, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera
l’azienda. Ove la richiesta di collaborazione non riceva riscontro dall’ organismo
paritetico
o dall’ente bilaterale entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro
procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di
formazione”.
Anche
per la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti è importante fare
riferimento all’ elenco dei formatori
.
Infatti
“
nel caso in cui il datore di lavoro
intenda avvalersi di soggetti formatori per procedere all’effettuazione della
formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti, lo stesso deve
rivolgersi ad enti inseriti nell’ ‘Elenco regionale dei soggetti formatori’
di cui al paragrafo 1.2 delle presenti linee guida”.
Inoltre
per agevolare i datori di lavoro nell’individuazione degli organismi paritetici
e degli enti bilaterali ai quali dovranno rivolgersi, anche la Regione Sicilia
istituisce, presso il Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio
epidemiologico, l’
Elenco regionale degli
organismi paritetici e degli enti bilaterali.
In
particolare gli organismi paritetici e gli enti
bilaterali, “per essere legittimati a svolgere l’attività di collaborazione con
i datori di lavoro prevista dall’art. 37 del decreto legislativo n. 81/08,
devono possedere i requisiti previsti dalle circolari n. 20 del 29 luglio 2011
e n. 13 del 5 giugno 2012 ed essere inseriti nell’elenco regionale sopra
citato. A tal fine gli stessi devono presentare specifica istanza al DASOE -
Servizio 3, secondo lo schema di cui all’allegato 7” al decreto.
Nell’Elenco
regionale degli organismi paritetici e degli enti bilaterali sono
“automaticamente inseriti, altresì, gli organismi paritetici del settore edile
di cui alla circolare del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali del 5 giugno 2012 n. 13, i quali devono comunicare al DASOE
la/e provincia/e del territorio regionale in cui operano”.
Gli
organi di vigilanza in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro “provvedono a verificare la correttezza
formale e sostanziale dei corsi di formazione stabiliti dal decreto legislativo
n. 81/08, organizzati nel territorio di competenza, con particolare riferimento
a quanto previsto dalle presenti linee guida”.
Le
attività di verifica saranno espletate:
-
“con
attività di monitoraggio e
controllo effettuate in occasione dello svolgimento dei corsi di formazione
e di aggiornamento, anche tramite richiesta di copia della documentazione
esistente agli atti del soggetto formatore secondo quanto stabilito ai
paragrafi 1.6 e 1.8 delle presenti linee guida;
-
con
attività di vigilanza e controllo
effettuata in occasione dell’attività ispettiva”.
E
con successivo atto del dirigente generale del dipartimento ASOE (DASOE) “sarà
emanata una
check-list per la verifica
degli adempimenti informativi e formativi di cui al decreto legislativo n.
81/08 e sul rispetto delle procedure previste dalle presenti linee guida”.
Concludiamo
ricordando che nella Regione Sicilia e in attesa della “rimodulazione degli
Accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 26 gennaio 2006
n. 2407 e del 5 ottobre 2006 n. 2635 da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano,
rimane in vigore la circolare interassessoriale - Regione siciliana del 25
settembre 2008 n. 1248 sulla formazione degli addetti e dei responsabili del
servizio di prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo n. 195/03 ed
all’art. 32 del decreto legislativo n. 81/2008”. Circolare che ribadisce
l’obbligo che “
per i corsi di
aggiornamento il numero massimo di partecipanti sia pari a 30”.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1143 volte.
Pubblicità