Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Domenica, 24 Novembre 2024
News

"Regione Sicilia: recepimento degli accordi sulla formazione"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

04/10/2012 - La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è una della materie in cui si intrecciano competenze legislative dello Stato e competenze concorrenti delle Regioni. Legislazione concorrente che spesso si concretizza in norme statali con indicazioni e principi che la normativa regionale recepisce, magari calandoli nel concreto specifico dell’apparato produttivo locale.
 
Dopo aver presentato la circolare regionale n.7 del 17 settembre 2012 della Regione Lombardia, ci soffermiamo sul decreto 8 agosto 2012 della Regione Sicilia, “ Recepimento degli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 n. 221 e n. 223 e del 25 luglio 2012 e linee guida per l’organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti”.
 
Il decreto approva le linee guida per l’organizzazione dei corsi di formazione sia in relazione ai datore di lavoro con compiti di prevenzione e protezione dai rischi, sia dei lavoratori, dirigenti e preposti. Linee guida che solo allegate al decreto e che intendono disciplinare l’attuazione nel territorio regionale siciliano degli accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e dell’accordo del 25 luglio 2012 relativo all’adeguamento e linee applicative degli accordi. Intendono inoltre “garantire una formazione di qualità, efficiente ed efficace, a datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, in considerazione del ruolo strategico che la stessa riveste per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
 

Riguardo alla formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, le linee guida prevedono l’istituzione, presso il dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (DASOE - Servizio 3 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” dell’Assessorato della salute) dell’ Elenco regionale dei soggetti formatori.
Nell’elenco sono “automaticamente inseriti” gli enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione indicati nel documento. Mentre per essere inseriti nell’elenco regionale dei soggetti formatori e per verificare il possesso dei requisiti di cui all’Accordo Stato-Regioni “gli organismi paritetici, gli enti bilaterali, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, i Fondi interprofessionali di settore e gli ordini ed i collegi professionali del settore di specifico riferimento, che intendano effettuare le attività formative direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione, devono presentare specifica istanza, secondo lo schema di cui all’allegato 1, al DASOE dell’Assessorato della salute, almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’attività formativa”. Il documento riporta nel dettaglio gli elementi necessari all’istanza e le procedure per l’accreditamento e l’inserimento nell’elenco regionale dei soggetti formatori.
 
Le linee guida affrontano anche la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, ai sensi dell’art. 37 del Decreto legislativo 81/2008.
 
Le modalità di effettuazione della formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, nonché della formazione facoltativa dei soggetti di cui all’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, devono essere conformi a quanto sancito dagli Accordi recepiti dal decreto. E ad esempio gli accordi stabiliscono che i corsi “devono essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera ee del decreto legislativo n. 81/08, ed agli enti bilaterali come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 276/2003, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. Ove la richiesta di collaborazione non riceva riscontro dall’ organismo paritetico o dall’ente bilaterale entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione”.
Anche per la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti è importante fare riferimento all’ elenco dei formatori .
Infatti “ nel caso in cui il datore di lavoro intenda avvalersi di soggetti formatori per procedere all’effettuazione della formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti, lo stesso deve rivolgersi ad enti inseriti nell’ ‘Elenco regionale dei soggetti formatori’ di cui al paragrafo 1.2 delle presenti linee guida”.
 
Inoltre per agevolare i datori di lavoro nell’individuazione degli organismi paritetici e degli enti bilaterali ai quali dovranno rivolgersi, anche la Regione Sicilia istituisce, presso il Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, l’ Elenco regionale degli organismi paritetici e degli enti bilaterali.
In particolare gli organismi paritetici e gli enti bilaterali, “per essere legittimati a svolgere l’attività di collaborazione con i datori di lavoro prevista dall’art. 37 del decreto legislativo n. 81/08, devono possedere i requisiti previsti dalle circolari n. 20 del 29 luglio 2011 e n. 13 del 5 giugno 2012 ed essere inseriti nell’elenco regionale sopra citato. A tal fine gli stessi devono presentare specifica istanza al DASOE - Servizio 3, secondo lo schema di cui all’allegato 7” al decreto.
Nell’Elenco regionale degli organismi paritetici e degli enti bilaterali sono “automaticamente inseriti, altresì, gli organismi paritetici del settore edile di cui alla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 giugno 2012 n. 13, i quali devono comunicare al DASOE la/e provincia/e del territorio regionale in cui operano”.
 
Gli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro “provvedono a verificare la correttezza formale e sostanziale dei corsi di formazione stabiliti dal decreto legislativo n. 81/08, organizzati nel territorio di competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dalle presenti linee guida”.
Le attività di verifica saranno espletate:
- “con attività di monitoraggio e controllo effettuate in occasione dello svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento, anche tramite richiesta di copia della documentazione esistente agli atti del soggetto formatore secondo quanto stabilito ai paragrafi 1.6 e 1.8 delle presenti linee guida;
- con attività di vigilanza e controllo effettuata in occasione dell’attività ispettiva”.
 
E con successivo atto del dirigente generale del dipartimento ASOE (DASOE) “sarà emanata una check-list per la verifica degli adempimenti informativi e formativi di cui al decreto legislativo n. 81/08 e sul rispetto delle procedure previste dalle presenti linee guida”.
 
Concludiamo ricordando che nella Regione Sicilia e in attesa della “rimodulazione degli Accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 26 gennaio 2006 n. 2407 e del 5 ottobre 2006 n. 2635 da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, rimane in vigore la circolare interassessoriale - Regione siciliana del 25 settembre 2008 n. 1248 sulla formazione degli addetti e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo n. 195/03 ed all’art. 32 del decreto legislativo n. 81/2008”. Circolare che ribadisce l’obbligo che “ per i corsi di aggiornamento il numero massimo di partecipanti sia pari a 30”.
 
 
 

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1143 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino