News
"Ristrutturazioni interne, non serve il permesso di costruire"
fonte www.edilportale.com / Normativa
05/10/2012 - Non è necessario il permesso di costruire per le ristrutturazioni
interne che non implicano aumenti del volume o della superficie utile.
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 37713/2012.
La Cassazione ha accolto il ricorso di un cittadino contro la sentenza della Corte d’Appello di Lecce che lo aveva condannato per abuso edilizio a causa di lavori effettuati, senza permesso di costruire, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che i lavori, svolti in un edificio esistente, consistevano nella redistribuzione dei vani interni. Secondo il Tribunale ordinario e la Corte d’Appello, il fatto che l’edificio esistesse già non esentava dall’obbligo di richiedere il permesso di costruire.
Per i due tribunali, inoltre, i lavori avevano comportato un aumento della volumetria, facendo in modo che all’interno del fabbricato si verificasse un intervento di nuova costruzione.
Durante il ricorso, è stato invece appurato che i lavori non avevano implicato né un ampliamento volumetrico né un aumento della superficie o delle altezze. L’intervento è stato quindi considerato come una ristrutturazione leggera, per la quale è sufficiente la Dia, Denuncia di inizio attività.
Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, le opere interne necessitano del permesso di costruire quando comportano un aumento delle unità immobiliari, modifiche dei volumi o dei prospetti e delle superfici e cambi di destinazione d’uso.
La Cassazione si è quindi conformata alle pronunce precedenti, affermando che la diversa distribuzione dei vani non comporta un aumento volumetrico. Non essendo neanche compromessi i valori del paesaggio, non è necessario richiedere il permesso di costruire.
La Cassazione ha accolto il ricorso di un cittadino contro la sentenza della Corte d’Appello di Lecce che lo aveva condannato per abuso edilizio a causa di lavori effettuati, senza permesso di costruire, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che i lavori, svolti in un edificio esistente, consistevano nella redistribuzione dei vani interni. Secondo il Tribunale ordinario e la Corte d’Appello, il fatto che l’edificio esistesse già non esentava dall’obbligo di richiedere il permesso di costruire.
Per i due tribunali, inoltre, i lavori avevano comportato un aumento della volumetria, facendo in modo che all’interno del fabbricato si verificasse un intervento di nuova costruzione.
Durante il ricorso, è stato invece appurato che i lavori non avevano implicato né un ampliamento volumetrico né un aumento della superficie o delle altezze. L’intervento è stato quindi considerato come una ristrutturazione leggera, per la quale è sufficiente la Dia, Denuncia di inizio attività.
Secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, le opere interne necessitano del permesso di costruire quando comportano un aumento delle unità immobiliari, modifiche dei volumi o dei prospetti e delle superfici e cambi di destinazione d’uso.
La Cassazione si è quindi conformata alle pronunce precedenti, affermando che la diversa distribuzione dei vani non comporta un aumento volumetrico. Non essendo neanche compromessi i valori del paesaggio, non è necessario richiedere il permesso di costruire.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1032 volte.
Pubblicità