"Guida alle ferie aziendali: maturazione e retribuzione"
fonte www.pmi.it / Normativa
Il diritto a riposo settimanale e ferie annuali retribuite è sancito dalla Costituzione ( articolo 36, comma 3) e regolamentato dal Codice Civile ( art. 2109) , dal Dlgs 66/2003 e successive modificazioni.
Ogni lavoratore ha diritto a un minimo di 4 settimane di ferie, ossia
28 giorni di calendario (non lavorativi, che corrisponderebbero a un periodo complessivo più lungo).
Maturazione ferie
Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, il numero di giorni di ferie matura pro quota nel tempo in base ai mesi di lavoro (distribuite nei 12 mesi), anche durante periodi di assenza (maternità, congedo matrimoniale, malattia, ferie). Il periodo minimo può aumentare in base ai contratti di lavoro. Per eventuali dettagli consulta:
Interruzione ferie
Se i contratti collettivi lo consentono, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie in presenza di serie ragioni: in questo caso il lavoratore avrà diritto a consumare la parte restante in un secondo momento.
Se il lavoratore si ammala prima delle ferie, può sospenderle temporaneamente e, a meno di avviso diverso da parte del datore di lavoro, riprenderle una volta esaurito il periodo di malattia stesso.
Se invece la malattia interviene
durante le ferie,
il lavoratore ha diritto di goderle dopo la guarigione, previo accordo
con l’azienda e sempre che la malattia rappresenti un impedimento per
l’effettivo riposo e quindi impedisca il pieno godimento delle ferie.
Godimento e piano ferie
Il periodo di ferie è stabilito dal datore di lavoro, che deve darne comunicazione al lavoratore. Se l’azienda chiude per un certo periodo si parla di ferie collettive: in questo caso il lavoratore non può opporsi. Altrimenti, queste sono le regole:
- Due settimane (salvo deroghe della contrattazione collettiva, che possono prevederne la riduzione per eccezionali ragioni di servizio, come previsto dalla nota del ministero del Lavoro prot. n. 25/I/0004908 del 18 ottobre 2006) continuative se richiesto dal lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione.
- Altre due settimane possono essere fruite in maniera frazionata, entro 18 mesi dalla conclusione dell’anno di maturazione (salvo deroghe della contrattazione collettiva).
- Ulteriori giorni eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva o individuale, fruibili in maniera frazionata, secondo i contratti o gli usi aziendali.
Ferie non godute
Per la normativa specifica rimandiamo ai seguenti approfondimenti:
- Lavoro: ferie non godute nella normativa UE
- Indennità per ferie non godute: ora deducibili per le aziende
Retribuzione ferie
Il periodo minimo di ferie non è mai monetizzabile con due eccezioni:
- risoluzione del rapporto di lavoro ( vai alle regole 2012 su licenziamenti e dimissioni).
- contratto a tempo determinato di durata inferiore a un anno ( leggi cosa è cambiato con la Riforma del Lavoro).
Nel caso di mancato godimento dopo la scadenza prevista (solitamente 18 mesi), il datore di lavoro deve versare i contributi all’Inps. La mancata fruizione del periodo minimo legale fa scattare le seguenti sanzioni introdotte con l’art. 7 della legge n. 183/2010:
- da 100 a 600 euro per ogni lavoratore.
- da 400 a 1500 euro in caso di violazione per più di cinque lavoratori, o in due diverse annualità.
- Da 800 a 4.500 euro per violazioni riguardanti più di dieci lavoratori o che siano durate almeno quattro anni.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1194 volte.