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"La sicurezza sul lavoro per stagisti e tirocinanti"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
23/10/2012 -
Pubblichiamo
i chiarimenti del Ministero del lavoro circa la sicurezza sul luogo di lavoro
per stagisti e tirocinanti, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza
lavoro.
Colui che svolge stage o tirocini formativi può essere
equiparato a tutti gli effetti al lavoratore ai fini dell’applicazione della
normativa prevista dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.?
Dalla
definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini
dell’applicazione della normativa in materia, anche “chi svolge attività
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato,
con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché
il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse
al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare
le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.
Conseguentemente,
nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda o uno studio professionale
siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di
lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al
fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere
gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.
Ministero
del lavoro - FAQ – Stage
e tirocini formativi (formato PDF, 9 kB).
Fonte: Ministero
del Lavoro.
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