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"I quesiti sul decreto 81: sulla formazione dei lavoratori neoassunti"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
24/10/2012 -
Quesito
La
formazione sulla salute e sicurezza al lavoratore di nuova assunzione andrebbe
fatta secondo l’Accordo del 21/12/2011 anteriormente all'inizio del rapporto di
collaborazione. Ma come è possibile soddisfare questo requisito visto che prima del rapporto di
collaborazione il dipendente non ha nessun vincolo e visto inoltre che la
formazione in tal caso verrebbe fatta "fuori dell'orario di lavoro" e
di conseguenza "in un orario non retribuito"?
Risposta
E’
giusta l’osservazione fatta da chi ha formulato il quesito il quale ha messo in
evidenza un mancato allineamento delle indicazioni fornite dalla Conferenza
Stato-Regioni con l’Accordo
del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori rispetto alle disposizioni
sulla formazione stessa contenute nel D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il
Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’obbligo
da parte dei datori di lavoro di formare i lavoratori è riportato nel comma 1
dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale:
“1. Il datore di
lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze
linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di
rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza;
b) rischi riferiti
alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell'azienda”.
In
merito poi a quando tale formazione dei lavoratori deve essere impartita è
stato stabilito con il comma 4 dello stesso articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008
che:
“4. La formazione
e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a)
della
costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione
qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del
trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della
introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi”.
Con
l’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 il legislatore ha altresì stabilito che la
formazione dei lavoratori, così come per
la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, deve avvenire
durante l’orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori con l’evidente scopo che la
formazione stessa non debba comunque comportare spese per il lavoratore.
Il
compito di definire le modalità, la durata ed i contenuti minimi della
formazione dei lavoratori è stato affidato dal legislatore, come è noto, alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, cosa che la stessa ha fatto con l’ Accordo
stipulato nella seduta del 21/12/2011. Nel punto 10 del citato Accordo,
riportante le disposizioni transitorie di prima applicazione dell’Accordo
stesso, è stato preso in considerazione il caso della formazione dei lavoratori
di nuova assunzione. Secondo lo stesso 10 punto infatti:
“Al fine di
consentire la piena ed
effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente
accordo, unicamente in
sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono
tenuti ad avviare i dirigenti e i
preposti a corsi
di formazione di
contenuto rispettivamente
coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi
corsi vengano conclusi entro e non oltre il
termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente
accordo.
Il personale di nuova assunzione
deve essere avviato ai rispettivi
corsi di formazione anteriormente o, se
ciò non risulta
possibile, contestualmente
all'assunzione. In tale ultima ipotesi,
ove non risulti
possibile completare il corso
di formazione prima
della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore
alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere
completato entro e non oltre 60 giorni
dalla assunzione”
Quindi
mentre secondo quanto indicato dalle disposizioni di legge i lavoratori devono
essere formati in occasione della costituzione del rapporto di lavoro e quindi
sostanzialmente durante l’orario di lavoro ed a spese del datore di lavoro,
secondo l’Accordo Stato-Regioni la formazione stessa deve essere impartita
possibilmente anteriormente all’assunzione e, se ciò non proprio fosse
possibile, contestualmente all’assunzione medesima, facendo sorgere in tal modo quelle
perplessità espresse dal lettore nel quesito, formazione che deve essere
comunque completata prima di adibire il lavoratore alla propria attività o al
massimo entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione stessa.
La
Conferenza Stato-Regioni in sostanza ha aggiunto rispetto al dispositivo di
legge quella che possiamo definire più che un obbligo una opportunità, una
sorta di “suggerimento” che è del tutto comunque condivisibile tenuto conto
della natura prevenzionistica della formazione. E’ chiaro infine che, se si
adotta la soluzione suggerita dalla Conferenza Stato –Regioni della formazione
del lavoratore anteriormente all’assunzione, resta comunque fermo che anche
in tal caso la stessa, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge,
deve essere impartita a spese del datore di lavoro che provvederà ad assumere
il lavoratore.
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