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"Inail: un modello di DUVRI e le modalità di compilazione"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
29/10/2012 - PuntoSicuro ha presentato nei mesi estivi un documento dell’ Inail - area di
ricerca/certificazione/verifica ex Ispesl dal titolo “ Guida per la compilazione
del DUVRI” e a cura dell’Ing. Raffaele Sabatino – RSPP Inail/ex Ispesl.
Il
documento non solo riporta diverse informazioni sul
DUVRI ( Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) e sulla normativa vigente, ma
presenta un vero e proprio
modello di DUVRI che trova “efficace applicazione in tutti
i casi di appalti ordinari” e che, anche per gli appalti più complessi, può comunque
servire da traccia per la stesura del documento.
Il
modello è diviso in
sette parti.
La
Parte 1 comprende le informazioni
generali e la
Parte 2, a cura del
committente, predispone una griglia per l’inserimento delle informazioni
riguardo la committenza
La
Parte 3 è invece strutturata in
quattro diverse tabelle:
- 3a) individuazione delle aree di lavoro dove
verranno svolte le attività oggetto dell’appalto;
- 3b) descrizione delle singole fasi di lavoro
(suddivise, nel modello, in tre fasi);
- 3c) indicazione dei rischi specifici presenti
nelle varie fasi di lavoro;
- 3d) indicazione dei rischi convenzionali dovuti
agli impianti presenti nelle varie fasi di lavoro.
La
guida sottolinea che tutte e quattro le tabelle sono solo “una traccia per la
compilazione”, sono flessibili ad eventuali modifiche. Per esempio,
“nell’eventuale ipotesi di voler dettagliare lo svolgimento dei lavori in 4
fasi, sarà sufficiente aggiungere una riga alla tabella 3b”.
La
Parte 4 costituisce invece la
vera e propria valutazione dei rischi
dovuti all’interferenza ed è composta da due tabelle (4a e 4b) tra loro
alternative.
Il
modello ricorda che, come indicato nella Determinazione
autorità vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008,
si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un
contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o
tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con
contratti differenti. E ciò premesso “si può ipotizzare che vi siano
contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa,
ove si verifichi un contatto rischioso. Si può ipotizzare inoltre che le misure
da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure
onerosi e in tal caso deve essere compilato il quadro ‘
determinazione dei costi per la sicurezza’. La ditta, in base alle
proprie esperienze e valutazioni, può comunque segnalare una attività
interferente pericolosa e richiedere una modifica al DUVRI”.
Le
due tabelle, tra loro alternative, riguardano:
- 4a)
appalto
a rischio interferenziale nullo: analizzate le modalità di esecuzione dei
lavori delle varie fasi si dichiara che le interferenze “sono da considerarsi a
contatto non rischioso, così come definito nella Determinazione 5 marzo 2008 n.
3 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento
l’eventuale aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute
dalla ditta aggiudicataria”;
-
4b)
appalto a contatto rischioso: analizzate
le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è stato rilevato che le
interferenze “sono da considerarsi a contatto rischioso per cui è
indispensabile definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi
costi che non saranno soggetti a ribasso d’asta”.
Dunque,
come riportato nella guida, “nell’ipotesi in cui nessuna delle fasi di lavoro
presenti rischi
interferenti si dovrà compilare la tabella 4a” ed eliminare la tabella 4b.
Nel caso opposto, “cioè anche quando in una sola delle fasi di lavoro siano
presenti rischi dovuti all’interferenza, si dovrà eliminare la tabella 4a e
procedere con la compilazione della tabella 4b”.
La
guida ricorda che “in analogia ai lavori, come previsto dall’art.7 comma 1 del
DPR 222/2003, sono quantificabili come costi della
sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per
l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI”.
La stima “dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura
(quindi non a percentuale), riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area
interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente;
nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà
riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato”.
La
Parte 5 costituisce invece la
parte informativa dei rischi e delle regole
vigenti in materia di sicurezza. È una parte “esplicitamente richiesta
dall’art.26 comma 2 punto b) del D.Lgs. 81/2008 e sostituisce la precedente
informativa ex art.7 D.Lgs. 626/94.
Riguardo
alle misure di prevenzione e protezione “tutto il personale delle ditte esterne
che opera all’interno della struttura oggetto del contratto ha l’obbligo di
avvertire preventivamente il Responsabile della Struttura prima dell’inizio dei
lavori al fine di coordinare gli interventi in maniera sicura”.
Si
riporta inoltre un elenco indicativo di
misure
di prevenzione e protezione da adottare con riferimento al modello di DUVRI
pubblicato dall’Inail:
-
“è vietato fumare;
-
è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti,
pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio)
contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o
acustici;
-
è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle
interessate ai lavori; - è vietato
trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il
Committente; - è vietato compiere, di
propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e
che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
-
è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di
qualsiasi natura;
-
è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio,
fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del
materiale;
-
nelle zone autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d’uomo
rispettando la segnaletica ed il codice della strada;
-
il personale delle imprese appaltatrici operanti all’interno delle strutture
dell’Istituto deve essere munito ed indossare in modo visibile l’apposita tessera
di riconoscimento”.
In
particolare nei
laboratori (chimici,
biologici, fisico-ingegneristici):
-
“è vietato conservare ed assumere cibi e bevande;
-
il personale deve: rispettare le elementari norme igieniche (ad es. lavarsi le
mani alla fine del lavoro e non portare oggetti alla bocca); indossare, ove
previsto, i dispositivi
di protezione individuale (DPI): guanti, occhiali, otoprotettori,
mascherine, ecc.; attenersi alle istruzioni fissate per ogni laboratorio dal
Responsabile dello stesso;
-
il personale non deve: entrare nei locali se non espressamente autorizzato,
soffermandosi nei laboratori esclusivamente per il tempo necessario
all'intervento; fare operazioni per le quali non sia autorizzato”.
In
questa parte si fa riferimento anche alle
procedura
d’emergenza adottate. Ricordando che “la ditta deve prendere visione delle
misure delle procedure di emergenza”. E al “verificarsi di una qualsiasi
emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e
l’altrui incolumità contattando gli addetti alle emergenze della struttura”.
Ricordiamo
infine che la compilazione della
Parte 6
è a carico della ditta che risponde alla richiesta di offerta. “Per mezzo di
tale parte l’azienda offerente comunica alla Stazione Appaltante le proprie
generalità e la propria organizzazione in materia di prevenzione dei rischi sui
luoghi di lavoro. Inoltre, nell’ottica della cooperazione per la sicurezza, la
ditta può fornire indicazioni su ulteriori misure (rispetto a quelle indicate
in tabella 4b) ritenute necessarie per eliminare, ovvero ridurre al minimo, le
interferenze”.
La
Parte 6 comprende anche la
dichiarazione
sostitutiva atto di notorietà.
Infine
la
Parte 7 riporta uno schema utile
alla stesura del
verbale di riunione e
coordinamento, verbale che committente e la/e ditta/ditte interessate
all'affidamento dei lavori devono redigere una volta avvenuta la stipula
del/dei contratto/i.
Concludiamo
ricordando che la guida, che vi invitiamo a visionare, riporta anche delle
modalità operative di compilazione
della guida relative a tre diverse ipotesi:
- Ipotesi
A: assenza di rischi dovuti all’interferenza;
-
Ipotesi B: presenza di rischi dovuti all’interferenza;
-
Ipotesi C: caso in cui non deve essere redatto il DUVRI.
Inail/ex
Ispesl, “ Guida
per la compilazione del DUVRI”, a cura dell’Ing. Raffaele Sabatino – RSPP
Inail/ex Ispesl (formato PDF, 115 kB).
Inail/ex
Ispesl, “ Documento
unico di valutazione dei rischi da interferenza nei contratti di appalto,
d'opera o di somministrazione presso l’INAIL - Art. 26, comma 3, D. Lgs.
81/2008”, modello di documento (formato PDF, 129 kB).
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