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"Inail: un modello di DUVRI e le modalità di compilazione"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

29/10/2012 - PuntoSicuro ha presentato nei mesi estivi un documento dell’ Inail - area di ricerca/certificazione/verifica ex Ispesl dal titolo “ Guida per la compilazione del DUVRI” e a cura dell’Ing. Raffaele Sabatino – RSPP Inail/ex Ispesl.
 
Il documento non solo riporta diverse informazioni sul DUVRI ( Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) e sulla normativa vigente, ma presenta un vero e proprio modello di DUVRI che trova “efficace applicazione in tutti i casi di appalti ordinari” e che, anche per gli appalti più complessi, può comunque servire da traccia per la stesura del documento.
 
Il modello è diviso in sette parti.

La Parte 1 comprende le informazioni generali e la Parte 2, a cura del committente, predispone una griglia per l’inserimento delle informazioni riguardo la committenza
 
La Parte 3 è invece strutturata in quattro diverse tabelle:
- 3a) individuazione delle aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell’appalto;
- 3b) descrizione delle singole fasi di lavoro (suddivise, nel modello, in tre fasi);
- 3c) indicazione dei rischi specifici presenti nelle varie fasi di lavoro;
- 3d) indicazione dei rischi convenzionali dovuti agli impianti presenti nelle varie fasi di lavoro.
La guida sottolinea che tutte e quattro le tabelle sono solo “una traccia per la compilazione”, sono flessibili ad eventuali modifiche. Per esempio, “nell’eventuale ipotesi di voler dettagliare lo svolgimento dei lavori in 4 fasi, sarà sufficiente aggiungere una riga alla tabella 3b”.
 
La Parte 4 costituisce invece la vera e propria valutazione dei rischi dovuti all’interferenza ed è composta da due tabelle (4a e 4b) tra loro alternative.
Il modello ricorda che, come indicato nella Determinazione autorità vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008, si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. E ciò premesso “si può ipotizzare che vi siano contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un contatto rischioso. Si può ipotizzare inoltre che le misure da intraprendere per ridurre tali rischi possano essere a costo zero oppure onerosi e in tal caso deve essere compilato il quadro ‘ determinazione dei costi per la sicurezza’. La ditta, in base alle proprie esperienze e valutazioni, può comunque segnalare una attività interferente pericolosa e richiedere una modifica al DUVRI”.
 
Le due tabelle, tra loro alternative, riguardano:
-  4a) appalto a rischio interferenziale nullo: analizzate le modalità di esecuzione dei lavori delle varie fasi si dichiara che le interferenze “sono da considerarsi a contatto non rischioso, così come definito nella Determinazione 5 marzo 2008 n. 3 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l’eventuale aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria”;
- 4b) appalto a contatto rischioso: analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è stato rilevato che le interferenze “sono da considerarsi a contatto rischioso per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d’asta”.
Dunque, come riportato nella guida, “nell’ipotesi in cui nessuna delle fasi di lavoro presenti rischi interferenti si dovrà compilare la tabella 4a” ed eliminare la tabella 4b. Nel caso opposto, “cioè anche quando in una sola delle fasi di lavoro siano presenti rischi dovuti all’interferenza, si dovrà eliminare la tabella 4a e procedere con la compilazione della tabella 4b”.
 
La guida ricorda che “in analogia ai lavori, come previsto dall’art.7 comma 1 del DPR 222/2003, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI”. La stima “dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi non a percentuale), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato”.
 
La Parte 5 costituisce invece la parte informativa dei rischi e delle regole vigenti in materia di sicurezza. È una parte “esplicitamente richiesta dall’art.26 comma 2 punto b) del D.Lgs. 81/2008 e sostituisce la precedente informativa ex art.7 D.Lgs. 626/94.
 
Riguardo alle misure di prevenzione e protezione “tutto il personale delle ditte esterne che opera all’interno della struttura oggetto del contratto ha l’obbligo di avvertire preventivamente il Responsabile della Struttura prima dell’inizio dei lavori al fine di coordinare gli interventi in maniera sicura”.
Si riporta inoltre un elenco indicativo di misure di prevenzione e protezione da adottare con riferimento al modello di DUVRI pubblicato dall’Inail:
- “è vietato fumare;
- è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;  - è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente;  - è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale;
- nelle zone autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d’uomo rispettando la segnaletica ed il codice della strada;
- il personale delle imprese appaltatrici operanti all’interno delle strutture dell’Istituto deve essere munito ed indossare in modo visibile l’apposita tessera di riconoscimento”.
 
In particolare nei laboratori (chimici, biologici, fisico-ingegneristici):
- “è vietato conservare ed assumere cibi e bevande;
- il personale deve: rispettare le elementari norme igieniche (ad es. lavarsi le mani alla fine del lavoro e non portare oggetti alla bocca); indossare, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale (DPI): guanti, occhiali, otoprotettori, mascherine, ecc.; attenersi alle istruzioni fissate per ogni laboratorio dal Responsabile dello stesso;
- il personale non deve: entrare nei locali se non espressamente autorizzato, soffermandosi nei laboratori esclusivamente per il tempo necessario all'intervento; fare operazioni per le quali non sia autorizzato”.
In questa parte si fa riferimento anche alle procedura d’emergenza adottate. Ricordando che “la ditta deve prendere visione delle misure delle procedure di emergenza”. E al “verificarsi di una qualsiasi emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l’altrui incolumità contattando gli addetti alle emergenze della struttura”.
 
Ricordiamo infine che la compilazione della Parte 6 è a carico della ditta che risponde alla richiesta di offerta. “Per mezzo di tale parte l’azienda offerente comunica alla Stazione Appaltante le proprie generalità e la propria organizzazione in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro. Inoltre, nell’ottica della cooperazione per la sicurezza, la ditta può fornire indicazioni su ulteriori misure (rispetto a quelle indicate in tabella 4b) ritenute necessarie per eliminare, ovvero ridurre al minimo, le interferenze”.
La Parte 6 comprende anche la dichiarazione sostitutiva atto di notorietà.
 
Infine la Parte 7 riporta uno schema utile alla stesura del verbale di riunione e coordinamento, verbale che committente e la/e ditta/ditte interessate all'affidamento dei lavori devono redigere una volta avvenuta la stipula del/dei contratto/i.
 
Concludiamo ricordando che la guida, che vi invitiamo a visionare, riporta anche delle modalità operative di compilazione della guida relative a tre diverse ipotesi:
- Ipotesi A: assenza di rischi dovuti all’interferenza;
- Ipotesi B: presenza di rischi dovuti all’interferenza;
- Ipotesi C: caso in cui non deve essere redatto il DUVRI.
 
 
 
Inail/ex Ispesl, “ Guida per la compilazione del DUVRI”, a cura dell’Ing. Raffaele Sabatino – RSPP Inail/ex Ispesl (formato PDF, 115 kB).
 
 

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