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"Indagini in situ, chiarimenti sulle autorizzazioni di laboratorio"

fonte www.insic.it / Normativa

29/10/2012 - Con propria nota il Consiglio superiore dei Lavori pubblici chiarisce in merito alle autorizzazioni per indagini geotecniche e geologiche, alla luce della normativa e della interpretazione giurisprudenziale competente.

La normativa di riferimento
In base alla legge n.134 del 7.8.2012 di conversione del decreto legge n.83 del 22.6.2012, circa la modifica dell’art.59 del DPR n.380/2001 si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto altri laboratori ad effettuare:
a) prove sui materiali da costruzione;
b) prove di laboratorio su terre e rocce. 
Vige quindi l’obbligatorietà dell’autorizzazione ministeriale necessaria ai laboratori per la certificazione del prelievo dei campioni e di alcune prove in situ, eliminando eventuali dubbi interpretativi dei termini geognostica, geotecnica, etc...

Interpretazioni giurisprudenziali difformi
In questi ultimi anni, differenti interpretazioni delle circolari ministeriali che disciplinavano il sistema e l’ambito delle autorizzazioni ministeriali nel settore delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, hanno dato luogo a ricorsi e contenziosi che hanno condotto a diverse, e talvolta contrastanti, sentenze del TAR e, più recentemente, del Consiglio di Stato, sulla materia. Tali sentenze hanno comunque operato una netta distinzione fra indagini geognostiche ed indagini geotecniche, e il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 563 del 2 febbraio 2012, ha chiarito che “può ritenersi che le indagini geognostiche sono “preliminari e preordinate” all’espletamento delle prove geotecniche”.

Cosa dicono le Norme Tecniche
Le Norme tecniche sulle costruzioni
, infatti, ai fini di una corretta progettazione ed esecuzione delle opere, prevedono esplicitamente dapprima la Relazione geologica, che deve consentire la modellazione geologica del sito da parte del Geologo, e quindi la Relazione geotecnica, con la quale il Progettista deve fornire il modello geotecnico del terreno. Le stesse Norme tecniche prevedono che le indagini e le prove geotecniche, propedeutiche alla definizione del modello geotecnico, devono essere certificate da uno dei laboratori di cui all’art.59 del DPR n.380/2001.

Chiarimenti sulle indagini in situ
Da quanto sopra, appare evidente che le cosiddette indagini geognostiche, finalizzate ad acquisire tutti i dati eventualmente utili per la redazione della Relazione geologica, sono ad esclusivo appannaggio della figura del geologo, sia come programmazione che come esecuzione. Le indagini di tipo geotecnico - programmate dal progettista sulla base dei dati desunti dalla Relazione geologica - rientrano invece nell’attività di “laboratorio”, nell’accezione più ampia del termine, che prevede sia le attività di prova da eseguire in situ, che le attività di prova interne del laboratorio da effettuare sui campioni prelevati. 
La circolare n. 7619 del 2010 tiene distinti i concetti di «indagine geognostiche» e di «prove in situ».… La circolare, come già rilevato, fornisce, inoltre, una nozione ampia di laboratorio.
Lo stesso decreto ministeriale 14 gennaio 2008 fa riferimento, in un ambito dedicato esclusivamente alle prove geotecniche, alla necessità che i valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche avvenga anche attraverso «l’interpretazione dei risultati di prove e misure in situ».

Interpretazione del Consiglio superiore
In tal senso, ad avviso del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, il normatore ha inteso tenere tecnicamente distinti i ruoli e le finalità della parte geologica e della parte geotecnica, senza tuttavia escludere che la programmazione e lo studio della campagna di indagini del sito e del terreno di fondazione possano essere opportunamente condivise fra il progettista dell’opera ed il geologo incaricato.
In tal senso il Consiglio Superiore ribadisce la piena vigenza dell'autorizzazione ministeriale nei vari ambiti riguardanti le prove in situ e dei relativi certificati già emessi, rappresentando altresì l’opportunità che gli Enti appaltanti, pubblici e privati, continuino a richiedere il possesso della predetta autorizzazione ai laboratori incaricati di eseguire e certificare il prelievo dei campioni da inviare in laboratorio e quelle prove in situ per le quali è richiesta l’autorizzazione.
Pertanto, al fine di stabilire criteri aggiornati ed efficaci per lo svolgimento dell’attività autorizzativa, il Servizio Tecnico Centrale intende predisporre una nuova apposita Circolare, recante i criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla certificazione delle attività di “laboratorio” che comprenderanno diversi settori, eventualmente ciascuno oggetto di specifica autorizzazione.
Con tale circolare sarà possibile in tempi brevi ovviare al vuoto normativo creatosi con l’annullamento della Circolare n.7619/201, e completare l'iter delle numerose richieste di autorizzazione attualmente in attesa di essere concluse.

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