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"DDL semplificazioni: la CIIP difende la sicurezza"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
30/10/2012 - Nella scorse settimane, il 16 ottobre, il Governo
ha approvato un Disegno di Legge, cosiddetto semplificazioni, che contiene un intero
capitolo dedicato alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Si
tratta, nella sostanza, di una vera e propria modifica al D. Lgs. 81/2008.
Alcune misure sono corrette mentre altre sono sbagliate per non dire di quelle
che, francamente, non possono essere accettate.
Più che legittimo e corretto avanzare proposte di
semplificazione ma, pur non volendo ripetere i lunghissimi riti di
consultazione, spesso inconcludenti, tra le parti sociali e le altrettante
riunioni con le Regioni la sicurezza sul lavoro merita la dovuta attenzione e
consapevolezza che si tratta di materia che pone, o dovrebbe porre, il problema
principale della prevenzione e della riduzione degli infortuni. In questa
chiave devono essere emessi i provvedimenti e le proposte.
Per la CIIP, Consulta Interassociativa Italiana
per la Prevenzione, (che raggruppa le 14 maggiori associazioni italiane che si
occupano di salute e sicurezza sul lavoro) come ha detto il suo presidente
Pavanello “semplificare si può e si deve” ma occorre semplificare ed in qualche
caso anche abolire solo gli adempimenti formali. Meno carta e più trasparenza,
più responsabilità e meno fumosità dei ruoli e delle competenze. Ciò significa
non intaccare le misure sostanziali e garantire un sistema di standard e di
controlli in caso di violazione con l’effettività della sanzione.
Il primo obiettivo della CIIP è quello di
avanzare nuove proposte, con una serie di emendamenti, al testo governativo al
fine di ampliare l’area della salute e sicurezza sul lavoro con una
semplificazione degli atti e delle carte.
Tra le proposte della CIIP si sottolinea:
a) l’abrogazione della certificazione di sana e robusta costituzione;
b) abolizione di notifiche all’organo competente per territorio;
c) eliminazione di verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento di
cui all’allegato VII del D. Lgs. 81/2008;
d) eliminazione di controlli su talune attrezzature di lavoro.
Viene, poi, preso in attenta considerazione il
testo governativo suggerendo semplificazioni utili e concrete.
Art.1 DDL proposto dal Governo laddove..
”sono definite misure di semplificazione
degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza
sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che
implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non
superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.”.
La CIIP sottolinea come 50 giorni sono pari a quasi 2 mesi lavoro (!) e ciò anche se opereranno in aziende ad
altissimo rischio chimico, biologico, infortunistico, di incendio, ecc. con conseguenze
pericolosissime per la sicurezza sul lavoro, soprattutto di giovani e neo
assunti;
La CIIP propone, in alternativa, il
rilascio ai lavoratori di copia dell’attestato di frequenza ai corsi affinché
la formazione svolta non venga ripetuta e sia riconosciuta credito formativo
permanente.
Una novità assoluta potrà essere
costituita dallo svolgimento della formazione generale per gli studenti
universitari e degli istituti superiori. La formazione all’interno del percorso
scolastico ed il reale conseguimento dell’attestato di svolgimento della
formazione generale ne rappresenterebbe un grande passo in avanti sia per lo
sviluppo della cultura della sicurezza e sia per ottemperare alla formazione generale dei lavoratori.
Viene, infine, proposto un serio ed
attuabile sistema di libretto formativo – (un fantasma) sempre descritto nelle
leggi e negli accordi e di cui non esiste traccia – affinché sia il datore di
lavoro ovvero il soggetto formatore a rilasciarne un modello conforme a quanto
previsto dal D. Lgs. 81/2008.
Per quanto
riguarda la sorveglianza
sanitaria la ratio del provvedimento
proposto dal Governo, dovrebbe essere simile a quella precedente: evitare
duplicazioni esclusivamente ripetitive della sorveglianza sanitaria a lavoratori con impieghi di breve
durata o con più datori di lavoro o
stagionali, ecc.
Il problema, fa notare la CIIP, è un falso
problema, poiché già oggi il
Medico competente deve consegnare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro copia della cartella sanitaria e
di rischio (art. 25, c. 1, lett. e) – obbligo che è sanzionato
penalmente, art. 58, c. 1, lett. a) con
l’arresto fino a 1 mese o l’ammenda).
Inoltre, viola l'articolo 14 della direttiva
89/391/Cee in quanto contrasta con l'obbligo del datore di lavoro di “assicurare
un adeguato controllo sanitario dei lavoratori, in funzione dei rischi
riguardanti la loro sicurezza”. Il
problema si risolve facilmente in quanto basta garantire che il lavoratore
riceva e possa consegnare al Medico Competente della nuova azienda la copia
della cartella sanitaria e di rischio, rilasciata dal Medico Competente
della precedente azienda (garantendo tutte le norme sulla privacy, già
contenute dal D.Lgs. 81/2008). Basterebbe
tutto ciò per consentire al Medico Competente della nuova azienda di NON
“rifare” l’intero percorso di accertamenti sanitari a lavoratori che potrebbero averli effettuati più volte, se cambiano
più posti di lavoro.
Ciò del resto avviene
già da parte di tutti quei medici, aziende, RSPP che ragionevolmente, senza
decreti, hanno già attuato tale percorso frutto del buon senso applicativo
della norma e non del solo e mero adempimento formale che, poi di fatto, non è
sostanziale.
Art.2 DDL proposto dal Governo laddove…“
vengono definiti, secondo criteri di
semplicità e comprensibilità, i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità
di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, le quali non possono
riguardare elementi già in possesso di pubbliche amministrazioni. Gli obblighi
di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1
decorrono dalla data dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo
periodo. Fino all’entrata in vigore di tale decreto trovano applicazione le
disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
9 luglio 2012.”.
Non si capisce la ratio di questa norma in quanto
da tre mesi è in vigore il Decreto
9 luglio 2012
pubblicato sulla G.U.
26 luglio 2012, n. 173 che ha già definito
“Contenuti e modalità di
trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di
rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo
81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”.
Inoltre,
la dizione “trasmissione delle informazioni di cui al comma
1, le quali non possono riguardare elementi già in possesso di pubbliche
amministrazioni”, appare incongrua,
incomprensibile e confusionaria, poiché non spetta certamente al Medico
Competente conoscere quali informazioni siano già in possesso della P.A.
Sottolinea, con sconcerto, la CIIP come si
possano inventare altre norme di semplificazione dopo aver già semplificato tre
mesi fa!
Art.3 DDL proposto dal Governo “
all’articolo
6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: “i-bis) redige ogni
cinque anni una relazione sull’attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE
del Consiglio e delle altre direttive dell’Unione europea in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE,
91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con
le modalità previste dall’articolo 17-bis della direttiva 89/3l91/CEE del
Consiglio”.
La proposta è condivisibile, apprezzata ed
attesa.
Art.3 DDL proposto dal Governo
“b)
all’articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti: 3. Il datore
di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al
comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le
misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di
attività a basso rischio infortunistico di cui all’articolo 29, comma 6-ter, un
proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza
professionale, nonché di periodico aggiornamento, per
sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del
documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in
funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Della individuazione
dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione va data
immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è
redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”
Per prima cosa la CIIP sottolinea come la parola
“
incaricato” non significa nulla,
poiché trattasi di adempimenti la cui violazione è penalmente sanzionata! e,
quindi, occorre uno specifico riferimento normativo che può solo essere
all’interno dell’art. 16 sulla delega di funzioni.
Si potrebbe eliminare la proposta o, in
alternativa, la CIIP propone il seguente testo: “Il datore di lavoro
committente promuove la cooperazione
ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò
non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero
individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio
infortunistico e sanitario di cui all’articolo 29, comma 6
-ter, un proprio soggetto delegato, ai sensi dell’art. 16 del
presente decreto, in possesso di requisiti di adeguata formazione, esperienza e
competenza
professionale
,
nonché
di periodico aggiornamento,
stabiliti mediante intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le e province
autonome di Trento e Bolzano per sovrintendere a tale cooperazione e
coordinamento; fino all’entrata in
vigore dei requisiti del soggetto
delegato,
valgono le disposizioni vigenti. Il soggetto delegato non può in
ogni caso avvalersi della facoltà di cui all’articolo 16, comma 4, primo
periodo. In caso di redazione
del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato
in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Il datore di
lavoro committente provvede a dare immediata evidenza nel contratto di appalto o
di opera della individuazione del soggetto delegato di cui al primo periodo o
della sua sostituzione e a darne immediata comunicazione ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo o, ove
non presenti, agli Enti bilaterali territorialmente competenti. Le disposizioni
del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è
redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
Art.3 DDL proposto dal
Governo “b) all’articolo 26, i
commi 3 e 3-bis sono sostituiti: 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura
intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o
servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi
non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui
all’allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende la
entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle
giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o forniture
considerato con riferimento all’arco temporale di un anno
dall’inizio dei lavori.”.
Anche, in questo caso, la proposta merita la soppressione poiché
quintuplica i giorni/uomo, passando da 2 a 5; non sono previsti tutti i rischi
rilevanti ed inoltre viola l’art. 6 nei paragrafi 3 e 4 della Direttiva
89/391/CEE in quanto elimina l’obbligo di valutare i rischi presenti sul luogo
di lavoro e di conseguenza la cooperazione prevenzionale.
Se è pur vero che vi sia la necessità di dare corrette risposte la
CIIP avanza la seguente proposta:
“3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo
di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere
forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non
sia superiore ai quattro uomini-giorno, escluse
le aziende di cui agli articoli 29, comma 7, lettera b) e 31 comma 6 od
ove siano presenti i rischi particolari di cui agli articoli 105, 117, 118,
119, 123, 136, 141, 143, 145, 148, 151, ovvero prevedano l’utilizzo di
dispositivi di protezione individuale, di cui all’articolo 77, comma 5, ovvero
espongono i lavoratori a rischio grave ed immediato, di cui all’articolo 44,
ovvero di elettrocuzione o di amianto, di cui all’allegato II del presente
decreto, nonché al lavori in ambienti confinati, di cui al decreto del presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177
ovvero a rischio di incendio alto o medio, di cui al decreto del
Ministro
dell’interno del 10 marzo 1998 e loro successive integrazioni e
modificazioni. Ai fini del presente
comma, per uomini-giorno si intende la entità
presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle
giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o
forniture, ivi comprese le attività di sopralluogo, manutenzione e
collaudo,
considerato con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio
dei
lavori.”
Art.3 DDL proposto dal Governo “
all’articolo 29:
1. ai commi 5 e 6, sono
premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,”;
2. dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti:
“6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottarsi, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro, sono individuati settori di attività a basso rischio
infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi. Nelle aziende che
operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico i datori di
lavoro possono attestare di avere effettuato la valutazione dei rischi di cui
agli articoli 17, 28 e 29, fermi restando i relativi obblighi, utilizzando il
modello allegato al decreto di cui al precedente periodo.
6-quater. Fino alla
pubblicazione del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al
medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e
6-bis.”.
2. La prima delle relazioni di cui al comma 1, lettera a), relativa al
periodo 2007-2012, è predisposta entro il 30 giugno 2013.
3. Il decreto di cui all’articolo 29, comma 6-ter, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera b) è adottato
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Si tratta, a parere della CIIP, di una proposta troppo
generica e riduttiva che indica criteri parametri oggettivi non meglio
specificati, creando incertezza del diritto, in quanto trattasi di adempimenti
penalmente sanzionati, che non consentono incertezza interpretativa e/o
applicativa. Viene inoltre indicato un non meglio specificato Allegato, la cui
assenza non consente alcuna valutazione e non sono previste sanzioni penali a
carico del datore di lavoro in caso di violazioni
delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi e di corretta
attuazione delle misure di sicurezza.
Infine l’art. 4 del DDL
proposto dal Governo su Semplificazione di adempimenti nei cantieri
prevede:
“1. All’articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: “condizionamento e riscaldamento”, sono
aggiunte le seguenti: “e i piccoli lavori senza costruzione, finalizzati alla
realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi”.
2. Dopo l’articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è
inserito il seguente: “Art.104-bis. (Misure di semplificazione nei cantieri
temporanei e mobili). - Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione
del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h,
del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del
fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi
restando i relativi obblighi.
3. All’articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione
del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di
cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, fermi restando i relativi
obblighi.
4. I decreti previsti dai commi 2 e 3 sono adottati entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge.”.
Anche in questo caso il parere della CIIP è
quello di eliminare l’articolo oppure, in via subordinata, sostituirla col la
seguente proposta:
“1. All’articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: “condizionamento e
riscaldamento”, sono aggiunte le seguenti: “e i piccoli lavori senza
costruzione o demolizione,
finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, ad esclusione dei attività che prevedano
lavori di cui agli articoli 107, 119,
122, 127, 139, 140, 148, 149 ovvero lavori rientranti negli
allegati X ed XI del presente decreto, nonché che prevedano la presenza in
luoghi confinati di cui al DPR 14
settembre 2011, n. 177 ovvero altri sanciti previa intesa
in sede
di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano”.
2. Dopo l’articolo 104 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente: “
Art.104-
bis. (
Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). - Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali d’intesa con il ministro della salute,
da adottarsi, sentite le Associazione
dei datori di lavoro e dei prestatori lavoro maggiormente rappresentative sul
piano nazionale
e
previa
intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di
sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h, del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di
cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi e ad esclusione delle attività indicate negli
articoli 107, 119, 122, 127, 139,
140, 148, 149 ovvero lavori rientranti negli allegati X ed XI del
presente decreto, nonché che prevedano la presenza in luoghi confinati di cui
al DPR 14 settembre 2011, n. 177 ovvero
altri sanciti previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”.
La Consulta, con queste proposte, intende dare un
contributo attivo e di professionalità con la consapevolezza di contribuire a
migliorare e, sicuramente, semplificare gli adempimenti burocratici ma per dare
sempre più maggiore prevenzione e sicurezza sul lavoro.
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