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"I quesiti sul decreto 81: la formazione di lavoratori presso più aziende"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

07/11/2012 -
Quesito
Nei confronti di un lavoratore che presta la propria opera a part-time contemporaneamente  presso più datori di lavoro la formazione sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro deve essere erogata indipendentemente da ognuno dei datori di lavoro anche se hanno tutti lo stesso livello di rischio? Gli attestati formativi sui corsi di formazione svolti presso un datore di lavoro sono validi anche per gli altri datori di lavoro? Nel caso di un infortunio sul lavoro può rispondere un datore di lavoro per la formazione svolta presso un altro datore di lavoro?
 
Risposta
Ai casi del tipo di quello segnalato nel quesito formulato si possono applicare le indicazioni che la Conferenza Stato Regioni ha fornito al punto 8 dell’ Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, punto che si riferisce ai crediti formativi, anche se le indicazioni stesse fanno più propriamente riferimento alla costituzione di un nuovo rapporto di  lavoro  o,  nel caso della somministrazione di lavoro, all’inizio  di una nuova utilizzazione.
 
Secondo tale punto 8 infatti:
 
Qualora il lavoratore vada a  costituire  un  nuovo  rapporto  di  lavoro o di somministrazione  con  un'azienda  dello  stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore;
qualora il lavoratore vada a  costituire  un  nuovo  rapporto  di lavoro o  di  somministrazione  con  un'azienda  di  diverso  settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva  l'azienda  d'origine  o precedente,  costituisce  credito   formativo   la   frequenza   alla Formazione  Generale;  la  Formazione  Specifica  relativa  al  nuovo settore deve essere ripetuta”.
 
Sinteticamente, quindi, mentre la formazione generale ha un valore permanente cioè costituisce un credito formativo per qualsiasi settore nel quale il lavoratore va ad operare e pertanto non va ripetuta, ed in tal caso quindi un datore di lavoro può usufruire della formazione impartita da un altro datore di lavoro, per quanto riguarda la formazione specifica bisogna invece valutare se quella già ricevuta sia idonea e sufficiente con riferimento ai rischi che lo stesso lavoratore può correre nel settore nel quale andrà a svolgere la sua attività.
 
In risposta quindi al quesito formulato si ritiene pertanto, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Accordo sopraindicato, che nel caso in cui un lavoratore sia occupato a part-time contemporaneamente presso più datori di lavoro, ci si possa orientare nella maniera così come di seguito indicato. Se le aziende presso le quali il lavoratore presta contemporaneamente la propria attività a part-time appartengono allo stesso settore di attività si riterrà valida sia la formazione generale che quella specifica già impartita allo stesso e basterà soltanto acquisire dal datore di lavoro che l’ha impartita la documentazione attestante che la stessa sia stata svolta e che sia stata effettuata secondo i criteri e le modalità indicati nell’Accordo del 21/12/2011. Nel caso invece che le aziende appartengano a settori di attività diversi è conveniente che la formazione specifica sia ripetuta sulla base dei rischi e secondo le esigenze del nuovo settore di attività tenendo sempre presente che la formazione specifica è legata alla presenza degli eventuali rischi ai quali i lavoratori possono essere esposti ed il cui elenco è contenuto nel punto 4 dell’Accordo medesimo. Al massimo l’altro datore di lavoro, acquisendo sempre la documentazione relativa alla formazione specifica che gli è stata impartita precedentemente e ricevute le indicazioni su quali rischi la stessa è stata basata, provvederà ad integrare tale formazione facendo frequentare al lavoratore dei moduli aggiuntivi e relativi ai rischi presenti nella sua azienda che non hanno formato oggetto della formazione specifica pregressa.
 
Resta fermo ovviamente, infine, che l’obbligo della formazione del lavoratore rimane sempre a carico di ogni singolo datore di lavoro per il quale lo stesso presta la sua attività lavorativa e che questi, assumendo quindi una posizione di garanzia nei suoi confronti, risponde nel caso di un infortunio legato ad una mancata o inadeguata formazione.

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