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"I quesiti sul decreto 81: la formazione di lavoratori presso più aziende"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
07/11/2012 -
Quesito
Nei confronti di un
lavoratore che presta la propria opera a part-time contemporaneamente presso più datori di lavoro la formazione
sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro deve essere erogata
indipendentemente da ognuno dei datori di lavoro anche se hanno tutti lo stesso
livello di rischio? Gli attestati formativi sui corsi di formazione svolti presso
un datore di lavoro sono validi anche per gli altri datori di lavoro? Nel caso
di un infortunio sul lavoro può rispondere un datore di lavoro per la formazione
svolta presso un altro datore di lavoro?
Risposta
Ai casi del tipo di
quello segnalato nel quesito formulato si possono applicare le indicazioni che la
Conferenza Stato Regioni ha fornito al punto 8 dell’ Accordo
del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti, punto
che si riferisce ai crediti formativi, anche se le indicazioni stesse fanno più
propriamente riferimento alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro
o, nel caso della somministrazione
di lavoro, all’inizio di una nuova utilizzazione.
Secondo tale punto
8 infatti:
“
Qualora il lavoratore vada a costituire
un nuovo rapporto
di lavoro o di somministrazione con
un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva
quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza
alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore;
qualora il lavoratore vada a costituire
un nuovo rapporto
di lavoro o di somministrazione con
un'azienda di diverso
settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda
d'origine o precedente, costituisce
credito formativo la
frequenza alla Formazione Generale;
la Formazione Specifica
relativa al nuovo settore deve essere ripetuta”.
Sinteticamente, quindi,
mentre la formazione generale ha un valore permanente cioè costituisce un credito
formativo per qualsiasi settore nel quale il lavoratore va ad operare e
pertanto non va ripetuta, ed in tal caso quindi un datore di lavoro può usufruire
della formazione impartita da un altro datore di lavoro, per quanto riguarda la formazione
specifica bisogna invece valutare se quella già ricevuta sia idonea e
sufficiente con riferimento ai rischi che lo stesso lavoratore può correre nel
settore nel quale andrà a svolgere la sua attività.
In risposta quindi al
quesito formulato si ritiene pertanto, nel rispetto delle indicazioni fornite
dall’Accordo sopraindicato, che nel caso in cui un lavoratore sia occupato a
part-time contemporaneamente presso più datori di lavoro, ci si possa orientare
nella maniera così come di seguito indicato. Se le aziende presso le quali il lavoratore
presta contemporaneamente la propria attività a part-time appartengono allo
stesso settore di attività si riterrà valida sia la formazione generale che quella
specifica già impartita allo stesso e basterà soltanto acquisire dal datore di
lavoro che l’ha impartita la documentazione attestante che la stessa sia stata
svolta e che sia stata effettuata secondo i criteri e le modalità indicati
nell’Accordo del 21/12/2011. Nel caso invece che le aziende appartengano a
settori di attività diversi è conveniente che la formazione specifica sia
ripetuta sulla base dei rischi e secondo le esigenze del nuovo settore di
attività tenendo sempre presente che la formazione specifica è legata alla
presenza degli eventuali rischi ai quali i lavoratori possono essere esposti ed
il cui elenco è contenuto nel punto 4 dell’Accordo medesimo. Al massimo l’altro
datore di lavoro, acquisendo sempre la documentazione relativa alla formazione specifica
che gli è stata impartita precedentemente e ricevute le indicazioni su quali
rischi la stessa è stata basata, provvederà ad integrare tale formazione facendo
frequentare al lavoratore dei moduli aggiuntivi e relativi ai rischi presenti
nella sua azienda che non hanno formato oggetto della formazione specifica pregressa.
Resta fermo ovviamente,
infine, che l’obbligo della formazione del lavoratore rimane sempre a carico di
ogni singolo datore di lavoro per il quale lo stesso presta la sua attività
lavorativa e che questi, assumendo quindi una posizione di garanzia nei suoi
confronti, risponde nel caso di un infortunio legato ad una mancata o
inadeguata formazione.
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