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"Cemento armato e lottizzazioni, tracciate le competenze dei periti"
fonte www.edilportale.com / Normativa
07/11/2012 - Progettazione di strutture in cemento armato, piani di lottizzazione e
obbligo di partecipare a corsi di formazione sul rendimento energetico
degli edifici. Sono i cardini del
disegno di legge
sulle competenze professionali di periti industriali con
specializzazione in edilizia e periti laureati, presentato al Senato il
10 ottobre scorso, che segue in certi sensi la scia del
ddl Vicari sulle competenze dei geometri.
Il ddl mira a riscrivere la disciplina risalente al 1929, che ha finora regolamentato la professione di perito, inserendo riferimenti certi, in grado di ridurre i contenziosi che spesso sorgono sull’affidamento degli incarichi e sul rilascio dei titoli abilitativi.
Il Regio decreto 275/1929, ad esempio, per delimitare le competenze progettuali del perito utilizza il concetto di modesta costruzione che, come si legge nella relazione al ddl, appare ormai incerta e troppo elastica perché non tiene conto dell’evoluzione tecnica e tecnologica del settore edilizio.
Secondo la nuova norma, invece, le competenze devono essere legate alla formazione scolastica e universitaria, nonché ai corsi di formazione organizzati dalle categorie professionali e alle condizioni del territorio.
Per questo il ddl limita le possibilità operative dei periti alle zone a basso rischio sismico e vincola la progettazione alla frequenza di specifici corsi formativi e di aggiornamento organizzati in collaborazione con le università.
Sulla base di questi motivi, il ddl dà il via libera alla progettazione in cemento armato, già ammessa dalla norma del 1929, sia perché le procedure sono standardizzate, sia per la presenza di laureati iscritti agli albi, sia perché l’esperienza maturata costituisce una garanzia della sicurezza degli edifici e della tutela della pubblica indennità.
Nel settore urbanistico, i periti possono redigere piani di lottizzazione che non superino la superficie di un ettaro. Il ddl specifica comunque che si tratta di interventi di attuazione di direttive e norme edilizie già dettagliatamente previste ed imposte dagli strumenti urbanistici, che nella maggior parte dei casi prescrivono scelte e comportamenti progettuali predeterminati e vincolanti.
Il ddl incentiva inoltre la partecipazione alla progettazione ed alla realizzazione di opere complesse di più professionisti, ciascuno secondo le proprie competenze e con distinte ed autonome funzioni.
Dalle attività dei periti restano invece escluse la progettazione strutturale, la direzione dei lavori inerente a complessi di strutture organicamente e solidamente collegati, che svolgono una funzione statica unitaria, e gli adeguamenti strutturali riguardanti immobili con cubatura superiore a 4 mila metri cubi situati in zona sismica.
In base al ddl, tutti i periti dovrebbero poi avere l’obbligo di partecipazione con profitto ai corsi di formazione sul rendimento energetico degli edifici.
Nel caso dei praticanti, per i quali è proposto un rimborso spese annuo non inferiore a 5 mila euro, la frequenza sarebbe condizione necessaria per l’accesso all’esame di Stato abilitativo alla professione.
Il disegno di legge sulle competenze dei periti ricorda molto il discusso ddl Vicari, che vuole estendere a geometri, geometri laureati, periti industriali specializzati in edilizia e periti industriali laureati la possibilità di progettazione architettonica e strutturale, collaudo statico e ristrutturazioni di edifici fino a 5 mila metri cubi, fino a tre piani fuori terra in zona non sismica e fino a due piani fuori terra in zona sismica ( Leggi Tutto).
La proposta, che ha subito una serie di stop and go in Parlamento, ha destato la forte opposizione di architetti e ingegneri, contrari allo stravolgimento delle competenze professionali.
Dopo la presentazione del nuovo ddl sulle competenze dei periti, si attendono ora le reazioni del mondo della progettazione.
Il ddl mira a riscrivere la disciplina risalente al 1929, che ha finora regolamentato la professione di perito, inserendo riferimenti certi, in grado di ridurre i contenziosi che spesso sorgono sull’affidamento degli incarichi e sul rilascio dei titoli abilitativi.
Il Regio decreto 275/1929, ad esempio, per delimitare le competenze progettuali del perito utilizza il concetto di modesta costruzione che, come si legge nella relazione al ddl, appare ormai incerta e troppo elastica perché non tiene conto dell’evoluzione tecnica e tecnologica del settore edilizio.
Secondo la nuova norma, invece, le competenze devono essere legate alla formazione scolastica e universitaria, nonché ai corsi di formazione organizzati dalle categorie professionali e alle condizioni del territorio.
Per questo il ddl limita le possibilità operative dei periti alle zone a basso rischio sismico e vincola la progettazione alla frequenza di specifici corsi formativi e di aggiornamento organizzati in collaborazione con le università.
Sulla base di questi motivi, il ddl dà il via libera alla progettazione in cemento armato, già ammessa dalla norma del 1929, sia perché le procedure sono standardizzate, sia per la presenza di laureati iscritti agli albi, sia perché l’esperienza maturata costituisce una garanzia della sicurezza degli edifici e della tutela della pubblica indennità.
Nel settore urbanistico, i periti possono redigere piani di lottizzazione che non superino la superficie di un ettaro. Il ddl specifica comunque che si tratta di interventi di attuazione di direttive e norme edilizie già dettagliatamente previste ed imposte dagli strumenti urbanistici, che nella maggior parte dei casi prescrivono scelte e comportamenti progettuali predeterminati e vincolanti.
Il ddl incentiva inoltre la partecipazione alla progettazione ed alla realizzazione di opere complesse di più professionisti, ciascuno secondo le proprie competenze e con distinte ed autonome funzioni.
Dalle attività dei periti restano invece escluse la progettazione strutturale, la direzione dei lavori inerente a complessi di strutture organicamente e solidamente collegati, che svolgono una funzione statica unitaria, e gli adeguamenti strutturali riguardanti immobili con cubatura superiore a 4 mila metri cubi situati in zona sismica.
In base al ddl, tutti i periti dovrebbero poi avere l’obbligo di partecipazione con profitto ai corsi di formazione sul rendimento energetico degli edifici.
Nel caso dei praticanti, per i quali è proposto un rimborso spese annuo non inferiore a 5 mila euro, la frequenza sarebbe condizione necessaria per l’accesso all’esame di Stato abilitativo alla professione.
Il disegno di legge sulle competenze dei periti ricorda molto il discusso ddl Vicari, che vuole estendere a geometri, geometri laureati, periti industriali specializzati in edilizia e periti industriali laureati la possibilità di progettazione architettonica e strutturale, collaudo statico e ristrutturazioni di edifici fino a 5 mila metri cubi, fino a tre piani fuori terra in zona non sismica e fino a due piani fuori terra in zona sismica ( Leggi Tutto).
La proposta, che ha subito una serie di stop and go in Parlamento, ha destato la forte opposizione di architetti e ingegneri, contrari allo stravolgimento delle competenze professionali.
Dopo la presentazione del nuovo ddl sulle competenze dei periti, si attendono ora le reazioni del mondo della progettazione.
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