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"Il riconoscimento della formazione pregressa dei lavoratori"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
09/11/2012 - In relazione agli accordi Stato Regioni relativi alla formazione alla
sicurezza dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, dei datori di
lavoro e alla formazione per l’abilitazione alla conduzione delle
attrezzature, ci sono ancora domande e nodi interpretativi da
sciogliere. Ad esempio in relazione al
riconoscimento della formazione effettuata precedentemente all’entrata in vigore degli accordi o al
ruolo svolto dagli organismi paritetici.
Questi temi sono stati approfonditi a Roma lo scorso 19 settembre in un seminario formativo dal titolo “
Il riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici”, organizzato dalla “Commissione Sicurezza nei luoghi di lavoro” dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma.
L’intervento “
Il riconoscimento della formazione pregressa per lavoratori e datori di lavoro”,
a cura dell’Ing. Marco Conti (membro della “Commissione Sicurezza nei
luoghi di lavoro”), riporta alcuni punti essenziali degli accordi sulla
formazione, entrati in vigore il 26 gennaio 2012, e alcuni chiarimenti
forniti con il documento “ Adeguamento
e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, co. 2,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni e integrazioni”.
In particolare le linee applicative indicano che gli accordi del 21 dicembre “
individuano
solo per il futuro la disciplina della formazione e non prevedono che i
corsi così regolamentati debbano essere svolti dalle aziende che
abbiano già pienamente rispettato le previgenti disposizioni in materia. …(omissis)… Tanto premesso, gli accordi in commento recano una
disciplina transitoria(punto
11 dell’accordo ex articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008 e punto 10
dell’accordo ex articolo 37 del ‘testo unico’ di salute e sicurezza sul
lavoro) puntuale, allo scopo di prevenire dubbi interpretativi legati
alla sovrapposizione tra la normativa precedente e quella introdotta
tramite gli accordi in oggetto. …(omissis)… In tal modo si è voluto
inserire, limitatamente ad una fase di prima applicazione degli accordi,
la
possibilità di esonero dalla frequenza dei corsi di formazione secondo le nuove regole, le nuove modalità e le nuove durate, che sono ora legate alle classi di rischio delle attività svolte, e di
frequentare ancora, invece, corsi di formazione secondo i vecchi criteri individuati
per i datori di lavoro nel decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e per i
lavoratori nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni
eventualmente contenute nei contratti collettivi di lavoro”.
Il
punto 10 dell’accordo per la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti è
dunque dedicato alle
disposizioni
transitorie: “al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli
obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione,
i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto
rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo
che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi
dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve
essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta
possibile, contestualmente all'assunzione”. (...)
In
particolare l’intervento, sempre con riferimento al testo punto 10, sottolinea
che “
in fase di prima applicazione, non
sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i
lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non
oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di
formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in
vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni
normative e delle indicazioni previste
nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e
modalità di svolgimento dei corsi.
Le linee applicative, in considerazione
del fatto che in vari punti degli accordi sulla formazione si prevedono termini
con riguardo alla “
pubblicazione” o
alla “
entrata in vigore” degli
accordi medesimi, indicano che “
tali
termini si debbano in ogni caso identificare sempre nella data dell’11 gennaio
2012, data di pubblicazione degli accordi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana”.
Riguardo
poi all’indicazione relativa alla necessità che i corsi siano stati già
organizzati ed approvati “
formalmente e
documentalmente” prima dell’11 gennaio 2012, questa indicazione “va intesa
nel senso che deve esistere una documentazione (quali, ad esempio, una
richiesta di finanziamento o di riconoscimento avanzata per un determinato
corso, un bando, un programma puntuale di attività che risulti da un accordo
collettivo o, ancora, un verbale di riunione periodica) attestante. Tale
documentazione non richiede la data certa, restando tuttavia
onere di chi intenda avvalersene, dimostrare con ogni mezzo idoneo che tali
corsi erano, alla data dell’11 gennaio 2012, in una fase molto avanzata di
pianificazione e realizzazione, alla quale debba seguire solo l’erogazione dei
corsi”.
In
merito alla
formazione dei lavoratori e
preposti il punto 11 dell’accordo del 21 dicembre 2012 indica che “fermo
restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9,
non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i
lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver
svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel
rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti
collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento
dei corsi. L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i
quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di
pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi. In
ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà
concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del
presente accordo”.
Le
linee applicative spiegano e correggono quanto indicato nell’ultima frase: “la
previsione opera in combinato disposto con quanto previsto dal precedente punto
10 e comporta che nel caso in cui il lavoratore che abbia svolto e svolga
funzioni di preposto alla data della pubblicazione dell’accordo e che abbia, al
contempo, svolto un corso da lavoratore rispettoso delle previsioni previgenti
non debba ripetere il corso da lavoratore ma
debba svolgere, entro i citati 18 mesi a far data dall’11 gennaio 2012,
solo la formazione peculiare e specifica relativa allo svolgimento di tali
compiti di preposto. Al riguardo, si evidenzia come il termine di
riferimento per il completamento del percorso formativo particolare e
aggiuntivo da preposto sia quello appena richiamato (18 mesi)
e non, invece, quello di 12 mesi
erroneamente indicato al punto 11, lettera a), ultimo periodo, dell’accordo
ex articolo 37 del ‘testo unico’”.
Il
punto 11 affronta anche il
riconoscimento
della formazione pregressa dei dirigenti: “fermo restando l'obbligo di
aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di
formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla
data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti
conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o
a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del
26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006”.
Ricordando
che durata, contenuti e modalità di svolgimento della formazione devono essere
rispettosi anche delle previsioni normative e delle indicazioni riportate nei
vari CCNL (contratti collettivi nazionali di lavoro), riportiamo per concludere
un ulteriore elemento di chiarezza presente nelle Linee applicative.
Il
documento - approvato in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano
- indica che “sia in relazione alla attività formativa pregressa svolta da
lavoratori o preposti sia in relazione a quella, sempre pregressa, svolta dal
dirigente e dal datore di lavoro che volesse ricoprire il ruolo RSPP, il datore
di lavoro deve,
comprovare – con idonea
documentazione
e/o attraverso
qualsiasi mezzo idoneo allo scopo – l’avvenuto svolgimento della attività
formativa e la coerenza della medesima rispetto alla normativa previgente
agli accordi. Le previsioni relative al riconoscimento
della formazione pregressa richiedono che il datore di lavoro comprovi lo
svolgimento di attività formative pregresse con qualsiasi mezzo di prova idoneo
a dimostrare la durata, i contenuti e le modalità (ovviamente, comprensive
anche delle prove dell’avvenuto svolgimento dei corsi) dei corsi in oggetto. In
difetto, le previsioni di riferimento non possono operare, con la conseguenza
che i corsi di formazione per lavoratori vanno svolti nel più breve tempo possibile,
nel rispetto delle modalità di cui all’accordo ex articolo 37 del d.lgs. n.
81/2008, e quelli da dirigente e preposto nel termine di 18 mesi, citato”.
“ Il riconoscimento
della formazione pregressa per lavoratori e datori di lavoro”, intervento a
cura dell’Ing. Marco Conti (membro della Commissione Sicurezza sul lavoro
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma) al seminario formativo “Il
Riconoscimento della formazione pregressa e gli organismi paritetici” (formato PDF, 1.5 MB).
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