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"Il microclima nei luoghi di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
14/11/2012 -
Quali
sono le disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, che disciplinano il
microclima nei luoghi di lavoro e quali sono gli organi competenti ad accertare
che tali disposizioni siano rispettate?
A
riscontro del quesito proposto, si evidenzia che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
e s.m.i., anche noto come Testo Unico di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro (di seguito T.U.), contiene, nel Titolo II, una serie di disposizioni
volte a stabilire le caratteristiche dei luoghi di lavoro
necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
A
tal scopo, l’articolo 63 del T.U., prevede che i luoghi di lavoro devono essere
conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV del medesimo T.U. che, al punto
1.9. si occupa proprio del microclima prevedendo che "
nei luoghi di
lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e
degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di
aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture
naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione.
1.9.1.2.
Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto
funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di
controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
1.9.1.3.
Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell’aria o di ventilazione
meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a
correnti d’aria fastidiosa.
1.9.1.4.
Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli,
manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei
lavoratori”.
L’eventuale
violazione di tali disposizioni potrà essere segnalata, nell’ambito della
struttura aziendale, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ( RLS) tra i cui
compiti espressamente rientra quello di segnalare le eventuali irregolarità
riscontrate.
Soggetti
deputati al relativo controllo sono gli organi di vigilanza di cui all’articolo
13 del T.U. che, giova ricordarlo, sono le ASL competenti per territorio e, per
quanto di specifica competenza, il corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le
Direzioni provinciali del lavoro, che possono accedere ai luoghi di lavoro per
effettuare verifiche in materia solo nei casi indicati nel comma 2 della citata
disposizione normativa.
A
tali organi, oltre che alla Procura della Repubblica territorialmente
competente, potrà essere inoltrata una segnalazione, quanto più dettagliata e
documentata possibile, ai fini dell’eventuale intervento ispettivo.
Ministero
del lavoro - FAQ - Microclima
(formato PDF, 13 kB).
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