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"Il distacco di lavoratori e la sicurezza sul lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
22/11/2012 -
Il distacco
si
configura nel caso in cui un datore di lavoro ponga, temporaneamente
uno o più lavoratori a disposizione di un altro datore di lavoro per
l’esecuzione di una determinata attività lavorativa ( art.
30 D.Lgs. 276/2003). È ovviamente salvo il fatto che qualora il distacco
comporti un trasferimento ad unità produttiva superiore a 50 km da quella in cui il lavoratore
viene adibito, questo può avvenire solo “per comprovate ragioni tecniche,
organizzative, produttive o sostitutive”.
Il
distaccante rimane pienamente datore
di lavoro, titolare del rapporto di lavoro, l’unico che ha la
disponibilità di modificare il contratto di lavoro e di adottare provvedimenti
di natura disciplinare
Il
distaccatario
può quindi segnalare le ragioni e le motivazioni dell’adozione di un provvedimento
di natura disciplinare (anche a seguito del mancato rispetto delle disposizioni
e delle direttive in materia di sicurezza sul lavoro) ma non è lui che lo
adotta.
Altro aspetto rilevante in ordine per
esempio agli obblighi in capo al datore di lavoro relativi al giudizio di
idoneità che deve precedere l’assegnazione della mansione. Ebbene,
è il distaccante che assegna la mansione,
il
distaccatario assume su di sé invece
il potere direttivo di gestire le “concrete modalità di svolgimento della mansione”.
Infatti un eventuale cambio di mansioni (che non siano equivalente a quello
previsto in origine dal distaccante) deve avere il consenso del lavoratore.
Il
trattamento economico e retributivo
è in capo al datore di lavoro distaccante.
Per ciò che riguarda gli
obblighi
di natura contributiva questi sono a carico del datore di lavoro
distaccante, fatta salva la facoltà di farsi rimborsare del costo degli oneri contributivi ed
assistenziali dal distaccatario. Al distaccante fanno quindi capo tutti gli
adempimenti di carattere contributivo: il versamento dei contributi, la
consegna del CUD, la denuncia mensile
Emens.
L’inquadramento e il versamento del premio
assicurativo Inail rimangono anch’essi a carico del distaccante. Il premio va tuttavia calcolato applicando la
voce di tariffa in cui rientra la lavorazione svolta presso il distaccatario
(questo se la gestione tariffaria del distaccante coincide con quella del
distaccatario).
Se invece la gestione del distaccante è
diversa da quella del distaccatario, il distaccante dovrà aprire una nuova PAT
nell’ambito della gestione tariffaria del distaccatario e in funzione delle
diverse lavorazioni svolte ottenere dall’Inail la corrispondente voce di
tariffa.
Il distaccante ha poi l’obbligo di
denunciare all’Inail le retribuzioni corrisposte ai lavoratori distaccati in sede di
autoliquidazione dei premi assicurativi.
Per ciò che riguarda la
gestione dell’infortunio e della malattia
professionale, è bene rammentare che l’obbligo di denuncia è in
capo al distaccante.
Il lavoratore distaccato ha quindi l’obbligo
di segnalare l’insorgenza di una malattia professionale o un infortunio
accorsogli al distaccante, e deve trasmettere a questo ultimo il relativo
certificato medico.
Qualora quindi il lavoratore dovesse
trasmettere la documentazione inerente l’infortunio o la malattia professionale
al distaccatario, questi avrebbe il dovere di volturarla immediatamente al
distaccante, essendo quest’ultimo destinatario delle sanzioni per mancata
denuncia.
Peraltro, il distaccante deve riportare nel
proprio
Registro infortuni, gli
infortuni accorsi al proprio personale in distacco.
Il Testo Unico in materia di sicurezza ( D.Lgs.
n. 81/2008) dedica alla figura del distacco il comma 6 dell’art. 3.
Viene chiarito che
la generalità degli obblighi
datoriali in materia di prevenzione e protezione, esclusi quelli
connessi all’assegnazione delle mansioni e alla segnalazione degli infortuni e
delle malattie professionali,
sono in capo al distaccatario.
Ma non tutti, infatti
l’obbligo informativo e formativo
sui rischi “tipici”, quindi
“ specifici”
connessi alla mansione rimangono ancora in capo al distaccante.
Per il personale delle Pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, Dlgs. n. 165/2001, che
presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre
amministrazioni pubbliche, gli obblighi sono a carico del datore di lavoro
designato dall’amministrazione ospitante.
È bene rammentare che per amministrazioni
pubbliche di cui al D.Lgs. n. 165/2001
si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le
istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli
enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni,
le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).
Che il profilo di responsabilità in capo al
distaccante rimanga tuttavia assai delicato, sta a confermarlo anche un recente
orientamento giurisprudenziale che ha avuto modo di sancire che
il
datore di lavoro distaccante continua a
rispondere per fatti illeciti commessi dal proprio dipendente
che abbia causato un infortunio sul lavoro ad atro soggetto ( Cass. n. 215 del
11/01/2010).
Un altro profilo che merita qualche
considerazione è quello sul versante di una eventuale
azione di regresso dell’Inail.
Il regresso è l’azione che consente all’Inail di ottenere dal datore di
lavoro, penalmente responsabile dell’evento infortunistico, il rimborso delle
prestazioni erogate dall’Istituto all’infortunato.
Oggetto dell’azione di regresso è l’intero ammontare delle prestazioni erogate dall’Inail a vario
titolo.
L’azione di regresso è prevista dagli articoli 10 e 11 del D.P.R.
n.1124 del 1965. L’azione di regresso da parte dell’Inail viene esperita verso il datore di lavoro, per
fatto illecito, proprio o dei soggetti dei quali egli debba rispondere ai sensi
dell’articolo 2049 c.c. (incaricati della direzione o della sorveglianza dei
lavoratori).
Ricordiamo che l’art. 2049 del Codice Civile prevede che i datori di
lavoro sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei propri
dipendenti gravando sui primi un dovere di sorveglianza.
Il datore non sarà destinatario di alcuna azione di regresso quando,
nella dinamica infortunistica, si dimostri in sede processuale esserci stato
un comportamento doloso del lavoratore o
una condotta imprevedibile o abnorme o esorbitante i processi di lavorazione e
le stesse direttive impartite.
In questi casi l’Inail potrà esercitare la stessa azione di regresso
verso lo stesso infortunato
.
L’azione di regresso può quindi avere quali
destinatari sia il distaccante che il distaccatario (in questo ultimo caso in
quanto gravato dell’obbligo di sorveglianza e degli obblighi di prevenzione e
protezione nei confronti dei lavoratori in distacco).
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