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"Pacchetto Qualità, ok dal Consiglio dell'UE"

fonte www.alimentibevande.it / Sicurezza alimentare

21/11/2012 - Il 13 novembre scorso il Consiglio dei ministri dell’Unione europea ha formalmente adottato il regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, il cosidetto "Pacchetto Qualità".
L’adozione fa seguito all’accordo politico raggiunto il 20 giugno scorso tra le tre istituzioni europee, Consiglio, Parlamento e Commissione e al voto favorevole del Parlamento europeo del 13 settembre.
Il nuovo regolamento, che abrogherà la normativa precedente ( reg. CE 509/2006 e reg. CE 510/2006), sarà operativo entro l’anno con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Queste le novità introdotte dal provvedimento:


- Protezione di prodotti e ingredienti Dop e Igp nel Mercato interno:
sono stati chiariti gli equivoci sorti a seguito della sentenza “Parmesan” in Germania, affermando l’obbligo per le autorità nazionali degli Stati membri sia di controllare ex officio la presenza di prodotti di imitazione e le usurpazioni delle indicazioni geografiche registrate sia di intervenire ai fini del ritiro dal mercato dei prodotti non sicuri (art. 35). Tali controlli devono essere compresi nei piani di controllo nazionali introdotti dal reg. CE 882/2004 (art. 37). La tutela delle designazioni registrate è estesa anche all'utilizzo dei relativi prodotti come ingredienti (art. 13).
- Tutela internazionale: la Commissione europea può promuovere o comunque dare incarico per attivare procedimenti legali, nei contesti internazionali, per la difesa delle designazioni registrate da atti di usurpazione (art. 41.2). Tali azioni sono finanziate attraverso il Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, vedi il reg. CE 1290/2005, art. 5).
- Simboli comunitari: il logo comunitario dovrà essere apposto, in etichetta, sullo stesso campo visivo del nome del prodotto. Potrà inoltre essere indicata la descrizione dell’area geografica, in forma grafica o testuale, ovvero mediante simbolo regionale o nazionale, con eventuale aggiunta del logo del Consorzio. La Commissione potrà adottare regole di dettaglio a tale riguardo, mediante atti delegati.
- Prescrizioni ulteriori: sempre attraverso atti delegati, la Commissione potrà definire ulteriori regole o restrizioni, in particolare per quanto riguarda l'origine dei mangimi – oltreché delle materie prime, come già previsto – e le modalità di macellazione, in relazione ai prodotti Dop e Igp (art. 5.3). Tali restrizioni sono peraltro limitate alle nuove domande di registrazione e alle parti oggetto di richiesta di modifica (per i disciplinari già registrati).
- Modifiche dei disciplinari per le denominazioni già registrate: la Commissione potrà richiedere chiarimenti, modifiche e integrazioni del disciplinare solo sulle questioni oggetto di modifica e non potrà invece intervenire, come avviene attualmente, sull'intero testo del disciplinare.
- Produzione e condizionamento: si prevede che per le Dop/Igp solo le fasi della produzione debbano avvenire in area tipica. Restrizioni geografiche sull'area di condizionamento potranno essere ammesse, nei disciplinari, solo a condizione di dimostrare la loro effettiva necessità per la salvaguardia della qualità del prodotto, ovvero la garanzia dell’origine o dei controlli, senza pregiudizio al principio della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione dei servizi (art. 7.1.e).
- Definizione del termine “tradizionale” (Stg): i produttori che richiedono la registrazione di una Specialità tradizionale garantita (Stg) dovranno dimostrare il radicamento sul mercato domestico da almeno 30 anni (invece dei 25 anni sinora previsti). Il nuovo regime Stg tutelerà non solo i metodi di produzione tradizionali, ma anche le ricette.
- Revisione dello schema delle Stg: dopo un periodo transitorio di 10 anni, saranno mantenute nell’elenco comunitario solo le Stg registrate con riserva del nome. Per le Stg registrate in base al regolamento CE 509/2006 senza la riserva del nome si applica una procedura semplificata che prevede la possibilità di registrare il nome con un qualificativo aggiuntivo (ad esempio, “Mozzarella tradizionale Igp”). Dopo un periodo transitorio, il nome registrato potrà essere usato solo per descrivere il prodotto fatto in conformità alla specifica riserva del nome. È poi introdotto un nuovo motivo d’opposizione alla riserva del nome, quando esso sia già utilizzato in modo legittimo e significativo (dal punto di vista economico) per prodotti agricoli o alimentari analoghi (art. 21).
- Indicazioni facoltative di qualità: le indicazioni facoltative di qualità devono:
a) essere riferite a una o più categorie di prodotti (ad esempio, prodotto di campagna) ovvero a una modalità di produzione o di trasformazione applicabili in zone specifiche;
b) avere una “dimensione europea”;
c) conferire un maggior valore ai prodotti contrassegnati rispetto a prodotti simili (art. 27).
Si precisa che «Le indicazioni facoltative di qualità escludono le indicazioni facoltative riservate che promuovono e integrano le norme di commercializzazione specifiche su base settoriale o di categoria di prodotto» (ad esempio, “prima spremitura a freddo” per gli oli extravergini di oliva, n.d.r.).
Il regolamento introduce, inoltre, alcune nuove indicazioni facoltative:
a) Prodotto di montagna: è prevista una nuova locuzione facoltativa, a condizione che le aree di montagna siano chiaramente definite (vedi il reg. CE 1257/1999, art. 18.1) e che le materie prime dei mangimi, come pure il processo di trasformazione, avvengano in tali aree.
b) Prodotto delle isole: entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione presenterà una relazione – se del caso, corredata da un'apposita proposta legislativa – circa l'opportunità di introdurre una dicitura che esprima la provenienza delle materie prime e la trasformazione dei prodotti nelle isole, solo a condizione che ciò determini le caratteristiche;
c) Vendita diretta e locale: anche in questo caso, non si è ritenuto opportuno definire un nuovo schema di etichettatura, ma è stato affidato alla Commissione il compito di presentare una relazione al proposito entro i 12 mesi dalla pubblicazione del regolamento, se opportuno, insieme a una proposta legislativa per l'introduzione del relativo schema.
- Disposizioni orizzontali:
a) Verifica del rispetto delle specifiche del prodotto Dop/Igp/Stg: i costi dei controlli che precedono l’immissione del prodotto sul mercato potranno essere a carico degli operatori, con facoltà per gli Stati membri di contribuirvi (art. 34).
b) Pratiche svalorizzanti: i gruppi di produttori (Consorzi di tutela) possono adottare provvedimenti che impediscano o contrastino misure che sono o rischiano di essere svalorizzanti per l’immagine del prodotto (art. 42.1.bis).
c) Denominazioni generiche: la Commissione potrà definire regole aggiuntive per determinare lo status di genericità di un nome o di un termine; non si è ritenuto opportuno procedere alla definizione di un elenco di termini generici.

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