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"Sul comportamento anomalo del lavoratore in occasione di infortunio"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
03/12/2012 -
Commento
a cura di G. Porreca.
Non sempre
il lavoratore è estraneo alle responsabilità di un infortunio che gli è
occorso
e non sempre tali responsabilità sono addebitabili al suo datore di
lavoro. Con
riferimento al principio ormai consolidato in base al quale, in materia
di
prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro non è esonerato da
responsabilità nel caso di un infortunio ascrivibile ad imperizia,
negligenza
ed imprudenza del lavoratore, se lo
stesso ha omesso di adottare le idonee misure preventive e protettive,
ma lo è
invece se il fatto è legato ad una abnormità commessa dal lavoratore
medesimo,
la Corte di Cassazione ha avuto modo in questa sentenza di mettere in
evidenza
uno di questi comportamenti ritenuto di per sé sufficiente a determinare
l’accaduto. Il caso riguarda un infortunio sul lavoro avvenuto durante
la fornitura di calcestruzzo
in un cantiere edile nel corso del quale il manovratore di una autopompa è
rimasto folgorato a causa del contatto dell’attrezzatura stessa con una linea
elettrica posta nelle immediate vicinanze. Sia il committente, sia
l’appaltatore che il fornitore del calcestruzzo, datore di lavoro
dell’infortunato, sono stati ritenuti nella circostanza estranei all’accaduto
in quanto la scelta del posto di operazione dell’autopompa era stata fatta di
iniziativa del lavoratore e contro le indicazioni fornitegli dagli
organizzatori del cantiere motivo per cui il suo comportamento è stato ritenuto
dai giudici “atipico” rispetto all’usuale procedimento lavorativo.
L’evento infortunistico e l’iter giudiziario.
I
fratelli di un lavoratore dipendente di una azienda hanno fatto ricorso al
giudice del lavoro presso il Tribunale per un infortunio accaduto al proprio
congiunto, verificatosi in conseguenza della violazione delle norme di
sicurezza ed antinfortunistiche, ritenendo che responsabili dell’accaduto
fossero sia i committenti dei lavori che si stavano effettuando nella villetta
presso cui era avvenuto l'incidente, che l'appaltatore ed il fornitore del
materiale in quanto tutti questi avevano concorso nella causa del sinistro
disattendendo in particolare l'obbligo di non far eseguire lavori in prossimità
di linee
elettriche aeree a distanza inferiore a cinque metri e omettendo di
predisporre misure di sicurezza atte ad evitare il contatto accidentale con le
linee elettriche e di esigere dai dipendenti la loro osservanza. I congiunti chiedevano
pertanto al giudice che fosse accertata la loro responsabilità solidale e che
gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni.
Il
Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che l'incidente si fosse verificato
per responsabilità esclusiva del lavoratore il quale, disattendendo le
specifiche direttive ricevute e adoperando modalità diverse da quelle in
precedenza adottate per rifornire il cantiere di calcestruzzo, aveva
posizionato l'autopompa non già sulla strada, ovvero in luogo distante dalla
linea elettrica già nota agli operai, ma in prossimità di questa, che correva a
nord della villetta in costruzione, sì da determinare il contatto del braccio
mobile dell'autopompa con tale linea e la scarica elettrica da cui egli era
rimasto folgorato.
La decisione
del Tribunale è stata successivamente confermata dalla Corte d'Appello che nel rigettare
il ricorso proposto dagli eredi del lavoratore ha ribadito che in effetti era
risultato che l'infortunio si era verificato per il comportamento
imprevedibile e abnorme del lavoratore rispetto al procedimento lavorativo
in precedenza seguito ed alle direttive ricevute.
Il ricorso e le decisioni della Corte di
Cassazione
Contro
la sentenza della Corte di Appello gli eredi dell’infortunato hanno fatto
ricorso alla Corte di Cassazione adducendo diverse motivazioni. Gli stessi
hanno lamentato innanzitutto che la Corte d'appello aveva esclusa la
responsabilità, anche a titolo di concorso, del datore di lavoro, pure in
presenza di una violazione del preciso dovere di sorveglianza e controllo
dell'attività del dipendente in occasione dell'infortunio lavorativo. Hanno
sostenuto quindi che dell’infortunio occorso al lavoratore dovevano essere
ritenuti anche responsabili sia il committente
che l'appaltatore in quanto erano tenuti a segnalare la presenza della linea
elettrica sul luogo di lavoro, cosa che non hanno fatto, nonché a verificare la
distanza dalla stessa dell’autopompa utilizzata dal lavoratore per il trasporto
di calcestruzzo che, in base all’articolo 11 del D.P.R. n. 164 del 1956, doveva
essere almeno cinque metri.
Per
quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro la Corte di Cassazione
ha rigettato il ricorso affermando che “
le
norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad
impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il
lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche
da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con
la conseguenza che il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso
al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia
quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso
da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per
l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta
può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni
responsabilità quando essa presenti i caratteri della abnormità, inopinabilità
ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo ‘tipico’ e
alla direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento”.
Nel
caso particolare, ha quindi osservato la Corte di Cassazione, “
i giudici di merito hanno accertato che, in
presenza di una acclarata situazione di pericolo esistente al momento
dell'infortunio e consistente nella elusione della distanza di sicurezza dalle
linee elettriche aeree, tale elusione era dovuta all'iniziativa del lavoratore,
la cui condotta, peraltro, si era rivelata del tutto ‘atipica’ rispetto al
procedimento lavorativo seguito ordinariamente, per la stessa fornitura e per
la stessa manovra da eseguire nel medesimo cantiere, essendo emerso, in
particolare, che il lavoratore già nei giorni precedenti si era recato con il
datore di lavoro presso il cantiere per effettuare un sopralluogo ed era stato
impegnato, insieme allo stesso datore di lavoro e ad altro operaio, per la
medesima incombenza della fornitura del calcestruzzo mediante un'autopompa, ma
in tali occasioni l'operazione era stata espletata collocando la macchina su un
lato diverso del cantiere, a distanza di sicurezza dalla linea dell'alta
tensione "che già era stata notata nei giorni precedenti".
“
Tale circostanza, puntualmente accertata in
sede di merito”, ha quindi proseguito la Sezione Lavoro, “
vale ad escludere la responsabilità
datoriale, atteso che la ‘atipicità’ di un procedimento lavorativo pericoloso,
nel quale l'operatore, per maggiore libertà di movimento, manovri la macchina
dopo avere disatteso una prescrizione di sicurezza, peraltro ordinariamente
seguita e conforme alle direttive impartite, impedisce la configurazione della
colpa dell'imprenditore, tanto più se, come accertato nel caso in esame,
l'operazione, già di per sé atipica quanto alla collocazione del mezzo
meccanico, si sia rivelata pure incauta nell'espletamento della singola manovra
essendo emerso che il lavoratore aveva fatto roteare il braccio dell'autopompa
in maniera eccessiva, senza necessità, sino ad urtare i conduttori della linea
elettrica”.
La
Corte di Cassazione ha quindi concluso ponendo in evidenza che il lavoratore
preposto alle operazioni in corso al momento dell’infortunio era “
un soggetto di indubbia professionalità e
con specifiche conoscenze dei sistemi di sicurezza, sì da non rendersi
necessaria una sorveglianza assidua da parte del datore di lavoro o di altri
dipendenti: circostanza, questa, che il giudice di merito ha puntualmente riscontrato,
avendo accertato che l’infortunato era un lavoratore esperto ed era stato
addetto a lungo a simili macchine nelle sue esperienze di lavoro”.
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