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"Commissione Consultiva: come gestire il rischio chimico nelle aziende"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
03/12/2012 - La correlazione tra i vari regolamenti europei relativi alle sostanze
chimiche ha dirette ripercussioni su chi si trova a
valutare i rischi chimici secondo la normativa vigente.
Per
supportare gli attori della sicurezza impegnati nelle valutazioni dei rischi –
con riferimento al Titolo IX del Decreto legislativo 81/2008 - il sottogruppo
“Agenti Chimici” del Comitato 9 ( Agenti
chimici, fisici e biologici) della Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro ha approvato il 28 novembre uno specifico
documento.
In
“
Criteri e strumenti per la valutazione
e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I ‘Protezione da Agenti Chimici’ e Capo II
‘Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni’), alla luce delle ricadute del
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation
Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008
(Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010
(recante modifiche all’Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente
le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza)” la Commissione
Consultiva, come indicato chiaramente dal lungo titolo, fornisce chiare e
complete indicazioni sugli aggiornamenti degli obblighi e delle procedure
conseguenti alle ricadute dei regolamenti europei sul sistema prevenzionistico
definito dal Titolo IX, Capi I e II del D.Lgs. n. 81/2008.
La
Commissione in realtà era già intervenuta nel 2011 sulle problematicità
correlate ai vari regolamenti europei (REACH CLP, SDS), tuttavia si è
ritenuto elaborare necessario un nuovo e più esaustivo documento. Documento
reso necessario dal fatto che “i riferimenti normativi citati dal D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i, in particolare il D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. per le sostanze
pericolose e il D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i. per i preparati
pericolosi, andranno gradualmente sostituiti dal Regolamento CLP, secondo
le scadenze ivi indicate”.
E
in realtà il Regolamento
REACH ha già “individuato nuove figure e nuovi obblighi per la gestione dei
prodotti chimici”. Senza dimenticare che l’entrata in vigore dell’Allegato II
del REACH “ha modificato profondamente la Scheda
Dati di Sicurezza (SDS) e tale aggiornamento è in via di completamento
attraverso l’attuazione del Regolamento SDS che ha previsto, già dal 1°
dicembre 2010, l’adeguamento della SDS per tutte le sostanze immesse sul
mercato e per le miscele di nuova immissione”.
Il
documento ha dunque l’
obiettivo di
fornire indicazioni sulle modifiche che tali Regolamenti hanno apportato ai
processi di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi e cancerogeni
e mutageni, indicando, inoltre, metodi e strumenti volti a garantire la tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In
relazione al Capo I del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 ci soffermiamo oggi sul
confronto
tra il Regolamento CLP con le precedenti Direttive sulle Sostanze
Pericolose (Direttiva n. 67/548/CEE - DSP)
e sui Preparati Pericolosi (Direttiva n. 1999/45/CE - DPP),
recepite rispettivamente dal D.Lgs. n. 52/1997 e dal D.Lgs. n. 65/2003.
Intanto
con l’entrata in vigore del CLP, “le classi di pericolo sono aumentate e
maggiormente differenziate, mentre i criteri di classificazione risultano
parzialmente differenti rispetto alla DSP”: una differenza sostanziale si
osserva in particolare “per i pericoli fisici che passano da 5 classi di
pericolo a 16 classi nel CLP”.
La
Commissione segnala inoltre che vi sono differenze anche negli “
effetti sulla salute”.
In
relazione a tali effetti “per alcune classi di pericolo la
classificazione secondo i criteri enunciati nella DSP non corrisponde
direttamente alla classificazione in una classe e/o categoria di pericolo
secondo il Regolamento CLP”.
A
questo proposito il documento riporta le nuove classi/categorie di pericolo per
la salute che hanno subito delle
modifiche
nei criteri di classificazione rispetto alla DSP:
-
“
tossicità acuta: si passa dalle 3
categorie della DSP (molto tossico, tossico e nocivo) alle 4 categorie del CLP”.
Rimangono le 3 “vie di esposizione (inalatoria, dermica e per ingestione) ma
cambiano i criteri di attribuzione nelle 4 categorie: infatti, la DL 50 (o
Stima della Tossicità Acuta come definita dal Regolamento CLP) che
attribuisce la categoria, viene cambiata e l’introduzione della categoria 4 di
fatto modifica il range di tossicità per ciascuna classe, anche se il valore
pìù alto di DL50 che fa scattare la classificazione relativa alla tossicità
rimane invariata ovvero 2000/20.000/20/5 rispettivamente per la tossicità orale
e cutanea/ inalatoria gas/ inalatoria vapori/ inalatoria polveri,
come già era prevista nella DSP;
-
corrosione cutanea: le due categorie
previste dalla DSP (R35 e R34) diventano tre in base al tempo di esposizione
necessario per l’insorgere degli effetti;
-
tossicità specifica per organi bersaglio
– esposizione singola: tale categoria è riconducibile a quella prevista
nella DSP dalla frase R68 (possibilità di effetti irreversibili) che prevedeva
il criterio di ‘prove evidenti della possibilità di un danno irreversibile’”. “Per
indicarne la via di somministrazione/esposizione era necessario fare uso di
frasi combinate (ad esempio R 68/21, 68/22, 68/23 68/21/22/23 ecc.);
-
tossicità specifica per organi bersaglio
– esposizione ripetute: tale categoria è riconducibile a quella prevista
nella DSP dalla frase R48 (Rischio di effetti gravi per la salute in caso di
esposizione prolungata). Tale classe di pericolo era così definita: possibilità
di gravi danni (evidenti disturbi funzionali o mutamenti morfologici di
rilevanza tossicologica) in caso di esposizione ripetuta o prolungata per via
appropriata. Per indicarne la via di somministrazione/esposizione era
necessario fare uso di frasi R combinate (ad esempio R 48/21, 48/22, 48/23,
48/21/22/23 ecc.);
-
mutagenicità: le categorie di
pericolo sono 1A, 1B e 2, corrispondenti, rispettivamente, alle categorie 1, 2,
3 della DSP. I criteri per classificare le sostanze come mutagene sono
modificate rispetto a quelli della DSP infatti per il Regolamento CLP è
necessario, per la classificazione nella categoria 2, l’effettuazione di test
non solamente sulle cellule germinali ma anche sulle quelle somatiche;
-
cancerogenicità: le categorie di
pericolo sono 1A, 1B e 2, corrispondenti, rispettivamente, alle categorie 1, 2,
3 della DSP. La categoria 1B (cancerogena per l’uomo sulla base di studi su
animali), secondo i vecchi criteri di classificazione, risultava cancerogena
per l'uomo sulla base degli studi su animali almeno su due specie differenti,
(ratto e topo ad esempio) o prove positive evidenti in una specie. In
quest’ultimo caso il Regolamento CLP prevede l’effettuazione di almeno due
studi indipendenti a meno che non ci sia uno studio eseguito correttamente che
dia evidenza di una maggiore incidenza
di tumore nei due sessi di un’unica specie;
-
tossici per la riproduzione: le
categorie di pericolo sono 1A, 1B e 2, che corrispondono rispettivamente alla
categoria 1, 2, 3 della DSP. Non si evidenziano particolari differenze fra i
criteri della DSP e del Regolamento CLP”.
La
Commissione ricorda inoltre che “la DSP prevedeva alcune frasi R che non hanno
trovato una corrispondenza con la nuova classificazione secondo il Regolamento
CLP, ma che sono state oggetto di una trasposizione speciale presente
nell’Allegato II del Regolamento CLP (Disposizioni particolari relative
all’etichettatura e all’imballaggio di talune sostanze e miscele) Parte 1
(Informazioni supplementari sui pericoli) e nell’Allegato VII Tabella 1.2 del medesimo Regolamento
(Conversione tra le frasi di rischio attribuite secondo la Direttiva n.
67/548/CEE e le prescrizioni supplementari relative all'etichettatura del presente
regolamento)”.
Ricordiamo
infine che anche per la
classificazione
delle miscele (precedentemente erano definite “preparati”) il CLP introduce un
approccio
diverso: “se non si dispone di dati provenienti da test sperimentali, si
applicano
i ‘principi ponte’, cosi definiti dallo stesso
Regolamento CLP all’Art.
9.4”. In alternativa “si utilizzano metodi di calcolo per gli effetti additivi
ed i limiti di concentrazione, basati sui componenti della miscela”.
Evidenziamo
per concludere le
classi di pericolo
“per le quali sono cambiati i limiti di concentrazione per classificare la
miscela come pericolosa:
-
corrosione/irritazione:
“sono state abbassate le concentrazioni soglia delle sostanze corrosive o irritanti
in virtù delle quali vengono classificate le miscele. Ad esempio quando la
concentrazione della sostanza corrosiva e compresa tra 1% e 5% la miscela si
classifica come irritante per la pelle”, quando è maggiore o uguale al 5% come
corrosiva per la pelle. Quando la concentrazione della sostanza irritante per
la pelle è maggiore o uguale al 10%, la miscela e classificata come irritante
per la pelle;
-
sensibilizzazione:
“il
Regolamento n.
286 del 10 marzo 2011 (di seguito
indicato come 2 ATP),
le cui
disposizioni diventano obbligatorie per le sostanze a decorrere dal 1
° dicembre 2012, mentre per le miscele dal 1° giugno 2015, prevede l’aggiornamento
dei criteri per i sensibilizzanti
cutanei e respiratori introducendo due sottocategorie, 1A e 1B, per
distinguere tra sensibilizzanti
potenti e deboli quando i dati lo permettono”. La presenza di sensibilizzanti
della pelle e delle vie respiratorie di categoria 1 A, in concentrazione maggiore
o uguale a 0,1 % “classifica la miscela come sensibilizzante categoria 1 A;
-
tossicità
per la riprod
uzione: si sono abbassate
le concentrazioni soglia delle sostanze tossiche per la riproduzione in
virtù
delle quali vengono classificate le miscele. Per le miscele contenenti
sostanze
tossiche per la riproduzione di categoria 1 A, 1 B e con effetti tossici
sull’allattamento, la concentrazione soglia si è abbassata allo 0,3%.
Per le
miscele contenenti sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 2,
la
concentrazione soglia si è abbassata al 3 %”.
L’
indice del documento:
PREMESSA
SCOPO
DEL DOCUMENTO
1.
TITOLO IX: SOSTANZE PERICOLOSE
2.
CAPO I: PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
2.1
Aspetti generali
2.2
Campo d’applicazione
2.3
La classificazione CLP degli agenti chimici pericolosi
2.4
Confronto tra i due sistemi classificativi: CLP e D.Lgs. 52/1997 e s.m.i.,
D.Lgs. 65/2003 e s.m.i
3. CAPO
I: VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI
3.1
Rischio chimico per la sicurezza e la salute.
3.2
Strumenti per la valutazione del rischio chimico (SDS)
3.3
Criteri e metodi per la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi
3.4 Valori
Limite di Esposizione Professionale (VLEP) per gli agenti chimici pericolosi
3.5
Significato dei Derived No-Effect Level (DNEL) e Derived Minimal Effect Level
(DMEL) nell’ambito della tutela della salute dei lavoratori
3.6
Disposizioni in caso di incidenti e di emergenze
3.7
Informazione e formazione dei lavoratori .
4.
CAPO II: PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
4.1
Aspetti generali
4.2
Campo di applicazione
4.3
La classificazione degli agenti chimici cancerogeni e mutageni
4.4
Confronto tra i due sistemi classificativi: CLP e D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i.,
D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i.
4.5
La valutazione dell’esposizione
4.6
Valori Limite di Esposizione Professionale (VLEP) per le sostanze cancerogene e
mutagene
5. LA
SORVEGLIANZA SANITARIA
5.1
Il registro degli esposti
6.
AUTORIZZAZIONE E RESTRIZIONE
ACRONIMI
GLOSSARIO
ALLEGATO
1: Scadenze per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio di sostanze
miscele e per la stesura della SDS
ALLEGATO
2: Regolamento (CE) n. 1272/2008-Classificazione ed etichettatura delle
0sostanze
ALLEGATO
3: Evoluzione della classificazione e dell’etichettatura delle sostanze:
confronto tra il Regolamento (CE) n. 1272/2008 e il D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i.
ALLEGATO
4: Normativa vigente ed altri riferimenti
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