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"Edilizia e sicurezza: normative europee a confronto"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
17/12/2012 - Nel 2011 la
Commissione
Sicurezza della Federazione degli Ordini degli Ingegneri dell’Emilia Romagna ha
portato avanti un progetto di ricerca che prevedeva il confronto tra l’Italia
ed altri paesi dell’Unione Europea in relazione alla normativa sull’edilizia.
Un confronto che ha sottolineato in particolare i requisiti professionali
dell'ingegnere che si occupa di sicurezza, le differenze tra le normative di
recepimento delle direttive europee e l’identificazione di eventuali elementi
normativi originali.
La
ricerca, che ha visto il coinvolgimento di partner istituzionali di altri
paesi, ha permesso un confronto con la situazione vigente in Francia, in Gran
Bretagna, in Spagna e in Germania.
Un
resoconto di tale ricerca è apparso sul sito Ambiente e
Sicurezza 24, un sito correlato a Il Sole 24 ORE Business Media, ed è stato
pubblicato sul n. 22/2012 della rivista Ambiente&Sicurezza.
Nell’articolo
“
Una ricerca di confronto sulla normativa europea per la
sicurezza in cantiere” – a cura di Stefano Bergagnin, Andrea Bassi,
Beatrice Fonti, Gabriella Magri, Federico Serri, Francesca Turci e Felice
Monaco (Commissione della Sicurezza della Federazione degli Ordini aderenti
della Regione Emilia Romagna), Gaetano Fede (CNI), YvesRiffard (Cobaty),
SusanMurray (Unite theUnion NationalHealth and SafetyAdviser) e Ramon Puig (President
Reseau Europeen FOCUS) – si sottolinea che “essere parte dell’Europa significa
anche sapersi confrontare con le diverse applicazioni delle direttive
comunitarie negli stati dell’Unione”. Infatti le varie normative nazionali, pur
partendo dalle stesse direttive, hanno spesso aspetti e sfumature diverse.
Rimandando
i nostri lettori ad una lettura integrale dell’articolo originale, ci
soffermiamo su alcuni degli aspetti più rilevanti riportati dagli autori.
Riguardo
alla
Francia è possibile comparare
il Decreto legislativo 81/2008 con la
loi
31 dicembre 1993.
In
particolare in Francia:
-
il
maitre d’ouvrage ha “un
significato più ampio del ‘ committente
dell’opera’, anche se le due figure possono essere ritenute equivalenti, in
quanto ‘primi responsabili’ della sicurezza in cantiere;
-
non esiste la figura del responsabile dei lavori “ma è presente la possibilità,
in mancanza delle necessarie competenze, di nominare, da parte del committente
(
maitre d’ouvrage), il
maitre d’ouvrage déléguee la cui delega
può riguardare ampiamente tutto l’ambito tecnico”;
-
è presente “un sistema di copertura assicurativa molto più radicato e forte
rispetto all’Italia, obbligatorio per gli appalti pubblici e facoltativo, ma
molto utilizzato, negli appalti privati”;
-
esistono “3 tipi di coordinatori
della sicurezza (CSPS) che si distinguono in base alla formazione che hanno
seguito”. E per fare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione “è
necessario avere acquisito anche 5 anni di esperienza nell’ambito progettuale
(3 anni per i cantieri ‘piccoli’). Per fare il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione è necessario avere acquisito, invece, 5 anni di esperienza
nell’ambito della realizzazione di un’opera (3 anni per i cantieri ‘piccoli’)”.
Ricordiamo che in Francia esistono tre tipologie di cantieri (grandi, medi e
piccoli): un cantiere piccolo arriva fino a 500 uomini-giorno e ha un importo-lavori
fino a 300.000 euro;
-
il coordinatore della sicurezza francese “deve predisporre il PGC (
plan général de coordination) che è
l’equivalente del nostro PSC (piano di sicurezza e coordinamento), inoltre,
deve redigere anche il DIUO (
dossier di
intervention ultérieure sur l’ouvrage) equivalente del fascicolo dell’opera
italiano”;
-
le imprese devono essere “in possesso del PPSPS (
plan particulier de securité et protection del la santé) che è
l’equivalente del POS ( piano
operativo di sicurezza)”;
-
è presente l’obbligo per il coordinatore della sicurezza di “effettuare una
riunione con l’impresa illustrando il PGC e le particolarità del cantiere e
della sua organizzazione, rapportando i contenuti sul ‘registro giornale’
(documento obbligatorio da tenere in cantiere). Solo successivamente a questa
riunione l’impresa consegnerà il suo PPSPS”.
Riguardo
alla
Spagna è possibile confrontare
il nostro Testo Unico con il
real decreto
n. 1627/1997. Dal confronto emerge che in Spagna:
-
“il coordinatore
in fase di progettazione è nominato solo nel caso in cui siano presenti più
progettisti che non abbiano fra loro vincoli societari, ovvero più liberi
professionisti, più studi associati oppure più società di ingegneria ecc.”. In pratica,
“essendo frequenti gli incarichi professionali a importanti società di
ingegneria o a studi professionali, soprattutto per le grandi opere, ne
consegue che il coordinatore in fase di progettazione non sia quasi mai
nominato, né per piccoli cantieri né per cantieri di grandi dimensioni”;
-
il coordinatore in fase di esecuzione “è nominato quando nel cantiere sono
previste più imprese”;
-
il committente “fa predisporre il piano di sicurezza (
estudio de seguridad y salud ESS) direttamente dal tecnico che sarà
incaricato di fare il coordinamento in fase di esecuzione, con la conseguenza
di ottenere un documento redatto a posteriori rispetto al progetto e, pertanto,
privo di contenuti progettuali significativi finalizzati alla prevenzione della
sicurezza”;
-
non ci sono due documenti distinti (il piano
di sicurezza e coordinamento e il fascicolo tecnico dell’opera), ma il
piano di sicurezza “contiene al suo interno un capitolo che, di fatto, ha i
contenuti previsti per il fascicolo tecnico. Questo fa si che il documento
perda la sua funzione in quanto non più aggiornato durante l’esecuzione dei
lavori e, pertanto, non più considerato successivamente”;
- c’è l’obbligo per il coordinatore di tenere
un
incidences register book “dove
deve indicare, a ogni sua visita in cantiere, le istruzioni che ha impartito
alle imprese, gli avvertimenti, gli eventuali infortuni e le interruzioni dei
lavori disposte in seguito a inadempienze dell’impresa”.
Le
differenze più grosse sono con la normativa della
Gran Bretagna, con riferimento alle CDM (
construction design and management)
regulations n. 320/2007. E un elemento di diversità è riscontrabile
proprio “nella notevole importanza riservata dalle
regulations britanniche al
concetto
di progettazione in sicurezza. Queste hanno previsto, infatti, puntuali e
vincolanti obblighi del progettista relativi alla sicurezza dell’opera”.
Nel
Regno Unito:
-
“il progettista è obbligato a pensare l’opera in sicurezza rispetto a tutte le
persone che entreranno a contatto con essa, da coloro che la realizzeranno, ai
futuri utilizzatori e ai futuri manutentori”;
-
sono stati definiti con precisione “alcuni aspetti tecnici che il progettista è
tenuto a considerare in fase di progettazione come, per esempio, la futura manutenzione
degli impianti e delle strutture, la pulizia delle finestre o delle pareti
traslucide o le modalità di accesso ad aree in cui sia presente il rischio di
caduta dall’alto”;
-
per i cantieri con durata superiore a 30 giorni, una volta che sia stato redatto
il progetto preliminare dal progettista, è previsto “il divieto di procedere
negli ulteriori passaggi di progettazione se non è presente la nomina del
coordinatore. A queste condizioni è probabile che nel Regno Unito l’interazione
tra il progettista e il coordinatore sia effettiva”;
-
è direttamente il committente a “fornire informazioni di ‘precostruzione’,
finalizzate a mettere a conoscenza il progettista, l’affidataria (
principal contractor) e le imprese
esecutrici degli elementi di interesse riguardanti la futura opera, la sua
costruzione, il sito interessato dal cantiere”;
-
è direttamente il
principal contractor
(l’affidataria) a occuparsi della redazione del piano di sicurezza, il
construction phase plan, e a essere investito
della responsabilità della gestione in sicurezza del cantiere, compresi tutti i
necessari controlli e garanzie sull’operato di tutti gli appaltatori e i
subappaltatori che saranno presenti in cantiere”.
Per
concludere qualche parola relativa al confronto con la situazione in
Germania e con il
baustellenverordnung 1° luglio 1998 (Regolamento di cantieri), una normativa
molto simile al Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008.
Una
delle differenze rilevate nell’articolo indica che è “il coordinatore in fase
di esecuzione che deve verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza
(POS) delle imprese esecutrici, corrispondente al
betrieblieche selbstauskunft zum Aerbeits und gesundheitsschutz, e
deve provvedere, secondo la disposizione presente nella normativa tedesca, a
convocare riunioni preliminari, prima dell’ingresso in cantiere degli
appaltatori, durante le quali ha il compito di illustrare il contenuto del
SiGePlan e del regolamento di cantiere”.
Ambiente
e Sicurezza 24, Ambiente&Sicurezza, “ Una ricerca di confronto sulla normativa europea per la
sicurezza in cantiere”, a cura di di Stefano Bergagnin, Andrea Bassi,
Beatrice Fonti, Gabriella Magri, Federico Serri, Francesca Turci e Felice
Monaco (Commissione della Sicurezza della Federazione degli Ordini aderenti
della Regione Emilia Romagna), Gaetano Fede (CNI), YvesRiffard (Cobaty),
SusanMurray (Unite theUnion NationalHealth and SafetyAdviser) e Ramon Puig (President
Reseau Europeen FOCUS), documento pubblicato sul sito Ambiente e Sicurezza 24 e
sul numero 22/2012 della rivista della rivista Ambiente&Sicurezza (formato
PDF, 418 kB).
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