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"Requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
20/12/2012 - Con questo articolo concludiamo la presentazione delle recenti
risposte della
Commissione per gli
interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e
istituita con Decreto
Direttoriale del 28 settembre 2011 – alle istanze d’interpello presentate
in questi anni dalle parti sociali e dai consigli nazionali degli ordini
professionali.
In
particolare in questo articolo ci soffermiamo sul parere della Commissione contenuto
nell’
interpello n. 3/2012 - con
risposta fornita il 15 novembre 2012 e pubblicata il 22 novembre 2012 - relativo
ad un quesito posto dal Consiglio
Nazionale degli Ingegneri.
Parere
che riguarda i
requisiti del personale
destinato ad eseguire lavori sotto
tensione e, come vedremo, si caratterizza per la sua sinteticità.
Infatti
questi pareri, pur importanti, spesso non entrano nel dettaglio dei quesiti
posti e si soffermano solo su aspetti generali dei temi affrontati.
Ringraziando
il Consiglio nazionale degli Ingegneri, che ci ha fornito l’istanza di
interpello inviata, possiamo oggi confrontare il peso delle domande e quello delle
risposte ricevute.
L’istanza
di interpello era stata inviata nel novembre del 2008 e faceva riferimento in
specifico all’articolo 82 del Decreto legislativo
81/2008, come modificato poi dal D.Lgs.
106/2009:
Articolo
82 - Lavori sotto tensione
1.
E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia
consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza,
secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono
eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)
le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri
definiti nelle norme tecniche;
b)
per sistemi di categoria 0 ed I purché l'esecuzione di lavori su parti in
tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come
idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa
tecnica;
c)
per sistemi di II e III categoria purché:
1)
i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con
specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2
l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori
abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica
riconosciuti idonei per tale attività.
2.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di
cui al comma 1, lettera c, numero 1).
3.
Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate
ai sensi della legislazione vigente.
Le
domande inviate alla Commissione facevano riferimento alla formulazione
dell’articolo 82 prima delle modifiche del D.Lgs.
106/2009:
Per tensioni non
superiori a 1000 V in corrente alternata (ora per “sistemi di categoria 0 ed I”, ndr)
l'esecuzione dei lavori su parti in tensione deve essere affidata a
lavoratori riconosciuti dal Datore di lavoro come idonei per tale attività
secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica...
Si richiede se la
pertinente normativa tecnica è la CEI 11-27 e, se si, se è pertanto
obbligatorio quanto in essa contenuto, tra cui:
A) l'attribuzione
per iscritto del profilo professionale di persona comune (PEC), oppure
avvertita (PAV) o esperta (PES), in funzione dei parametri di valutazione
previsti dalla norma stessa, da parte del Datore di lavoro, per tutto il
personale elettricista;
B) la
partecipazione ai corsi previsti dalla norma stessa (14 o 18 ore) in funzione
dei profili sopra riportati;
C) nel caso di
capo squadra di un intervento elettrico, configurandosi verosimilmente la
presenza di un ‘preposto’ di cui
all'art. 2 comma le), gli compete anche la funzione di ‘Persona preposta alla
conduzione dell'attività lavorativa (Preposto ai lavori, PL)’, con le
funzioni e competenze richiamate nella norma stessa?
È prevista una
qualifica dell'ente erogatore della formazione di cui ai punti B) e C)?
|
Veniamo
alla
sintetica risposta.
La Commissione sottolinea che “si esprime su
quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di
salute e sicurezza del lavoro”.
E
pertanto ritiene di potersi esprimere “soltanto su quale sia
la pertinente normativa tecnica e non
sull'interpretazione della norma
tecnica citata che è una competenza del soggetto emanante”.
E
dunque dopo aver premesso “che è sempre legittimo il riferimento ad altra
normativa tecnica pertinente, esistente in ambito comunitario o internazionale”,
la Commissione conclude indicando che “
la
normativa tecnica nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell'idoneità
all'esecuzione di lavori su parti in tensione, è la norma CEI 11-27 la cui
applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge”.
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