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"I quesiti sul decreto 81: sulle procedure standardizzate"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
30/01/2013 -
Quesito
E’ prossima l’ entrata
in vigore delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi. Le aziende
che occupano fino a 10 lavoratori dopo l’entrata in vigore saranno tenute ad
effettuare la valutazione secondo tale procedura o possono redigere un regolare
DVR? E chi ha già fatto ricorso all’autocertificazione dei rischi deve rifare
la valutazione secondo le nuove disposizioni?
Risposta
Il lettore nel suo
quesito ha messo in evidenza quella che possiamo definire una “disattenzione”
del legislatore nell’articolare le disposizioni di all’articolo 29 del D. Lgs. 9/4/2008
n. 81 contenente le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi e
più in particolare le disposizioni dell’articolo stesso riguardanti l’autocertificazione
dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi per i datori di
lavoro di aziende che occupano fino a 10 lavoratori nonché le procedure
standardizzate per la valutazione dei rischi medesimi.
L’autocertificazione
della effettuazione della valutazione dei rischi, in realtà, è stata introdotta
in Italia già con il comma 11 dell’articolo 4 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 secondo
il quale:
“11. Fatta eccezione per le aziende
indicate nella nota (1) dell'Allegato I, il datore di lavoro delle aziende
familiari nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti
non è
soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 (redazione del
documento di valutazione dei rischi
) e 3 (custodia
del documento di valutazione dei rischi presso l’azienda o l’unità produttiva
)
, ma è tenuto comunque ad
autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei
rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono
in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari
nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari
fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con
uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanità, dell'industria del commercio e dell'artigianato,
delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di
rispettiva competenza”.
Con
il D. Lgs. n. 626/1994, quindi, le aziende che occupavano fino a 10 addetti, ad
eccezione di quelle indicate nella nota dell’Allegato I allo stesso D. Lgs.,
sono state esonerate dall’obbligo di redigere il documento di valutazione dei
rischi (DVR) ma alle stesse veniva comunque chiesto di autocertificare
l’effettuazione della valutazione dei rischi e quindi in sostanza, al posto
di elaborare il DVR, veniva a loro concessa la facoltà di fare ricorso all’autocertificazione
della valutazione dei rischi.
Successivamente il D.
Lgs. n. 81/2008, nell’abrogare e recepire il D. Lgs. n. 626/1994 e le
successive modificazioni ed integrazioni, ha ribadito quanto già indicato in
quest’ultimo D. Lgs. in merito alla
facoltà di ricorrere all’autocertificazione della valutazione dei rischi ma in
più ha introdotto la possibilità di ricorrere alle procedure standardizzate, demandando,
con l’art. 6 comma 8 lettera f) dello stesso decreto legislativo, l’elaborazione
delle stesse alla Commissione consultiva permanente, e lo ha fatto con il comma
5 dell’art. 29 secondo il quale:
“5.
I datori di lavoro che occupano fino
a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente
articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma
8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto interministeriale di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare
l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente
periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere
a), b), c), d) nonché g)”,
aggiungendo altresì,
con il comma 6 dello stesso articolo 29, che anche:
“6.
I datori di lavoro che occupano fino
a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base
delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f).
Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4”.
Il recepimento da
parte del legislatore della facoltà di ricorrere all’autocertificazione della
valutazione dei rischi è stato fatto però in un modo poco felice in quanto a
causa della presenza dell’espressione “
effettuano
la valutazione” che compare nell’articolo 29 comma 5 sembrerebbe che per
le aziende fino a 10 lavoratori alla facoltà di ricorrere
all’autocertificazione della valutazione dei rischi sia subentrato con il D.
Lgs. n. 81/2008 l’obbligo di adottare le procedure standardizzate indicate
nello stesso articolo. Più correttamente, in realtà, nel comma 5 dell’articolo
29 si sarebbe dovuto indicare, a parere dello scrivente, che i datori di lavoro
che occupano fino a 10 lavoratori “
possono
effettuare” la valutazione dei rischi sulla base delle procedure
standardizzate così come del resto è stato fatto nel successivo comma 6 quando tale
facoltà di ricorrere alle procedure standardizzate è stata estesa anche alle aziende
fino a 50 lavoratori. Nella fascia delle aziende che occupano fino a 50
lavoratori di cui al comma 6, del resto, non sono inserite anche quelle aziende
che occupano fino a 10 lavoratori?
Quindi, in risposta
al quesito formulato, quando entrerà in vigore il decreto che introdurrà le
procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e per la redazione del
relativo documento, i datori di lavoro che non hanno ancora provveduto ad
attuare tali adempimenti lo potranno fare o elaborando il DVR completo, secondo
le modalità ed i contenuti di cui all’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
oppure adottando le procedure
standardizzate nei casi in cui ovviamente è concessa la facoltà di
ricorrere alle stesse.
Per quanto
riguarda, infine, quelle aziende che alla data di entrata in vigore delle procedure
standardizzate hanno già provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi e
ad elaborare il relativo DVR questo continua a conservare la sua validità e
dovrà essere solo revisionato ed aggiornato se necessario. Se invece i datori
di lavoro, alla stessa data di entrata in vigore delle procedure standardizzate,
hanno già fatto ricorso alla facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi,
alla scadenza di tale facoltà dovranno scegliere o di elaborare il DVR completo
o, se rientrano nella fascia delle aziende esonerate, di fare ricorso alle procedure
standardizzate.
In tal senso si è
anche espresso la Commissione per gli interpelli di cui all’art. 12 del D. Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i. istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’interpello
n. 7 del 15/11/2012 in risposta ad una richiesta effettuata dal CNA
finalizzata a conoscere se le aziende fino a 10 lavoratori potessero preparare
il DVR applicando integralmente l’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. senza
utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi previste
dall’art. 29 comma 5 dello stesso decreto legislativo. La Commissione, le cui
indicazioni fornite con le risposte ai quesiti costituiscono, si rammenta, ai
sensi del comma 3 dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 81/2008, criteri
interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza, ha fondato
in particolare il proprio parere sulla base di quanto indicato dallo stesso
legislatore nel comma 2 lettera a) dell’art. 28 dello stesso D. Lgs., così
come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, secondo il quale “
la scelta dei criteri di redazione del
documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di
semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e
l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi
aziendali e di prevenzione”
dalla lettura del quale emerge chiaramente che al datore di lavoro viene
concessa la facoltà e non imposto l’obbligo di scegliersi i criteri di redazione
del documento di valutazione dei rischi. E’ in fondo la conferma di quella “
disattenzione”
da parte del legislatore che lo scrivente ha evidenziato all’inizio di questo
articolo.
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