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"Mancato uso di DPI e responsabilità del datore di lavoro"
fonte www.insic.it / Normativa
01/02/2013 - Un dipendente di una società, nel piegare un tondino di ferro, era stato
colpito da una scheggia ad un occhio. Dalla ricostruzione dei fatti era
emerso che il datore di lavoro aveva messo a disposizione del
lavoratore degli occhiali protettivi, ma né il
capo officina o altri avevano vigilato e preteso che tali occhiali venissero indossati.
In merito alla vicenda, la Cassazione, con sentenza n. 536/2012, ha confermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso.
Ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore.
L'esonero totale del datore di lavoro da ogni responsabilità può configurarsi solo allorquando la condotta del lavoratore presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento
In merito alla vicenda, la Cassazione, con sentenza n. 536/2012, ha confermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso.
Ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore.
L'esonero totale del datore di lavoro da ogni responsabilità può configurarsi solo allorquando la condotta del lavoratore presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento
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