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"La verifica straordinaria dell’inidoneità per il personale sanitario"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
01/02/2013 -
Pubblichiamo
un articolo tratto dal sito medicocompetente.it che affronta il problema della verifica
straordinaria, da parte dell'Inps, nei confronti del personale sanitario
dichiarato inidoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate, prevista dalla legge di stabilità 2013.
L’articolo è a cura del
Dr Adriano Ossicini (Specialista in Medicina Legale e del Lavoro,
Sovrintendenza Medica Nazionale Inail).
Le
crociate del terzo millennio: dai "falsi invalidi" ai "falsi
inidonei"?
Anche
quest'anno legge finanziaria , "La madre di tutte le leggi" - cosi
definita con un neologismo sin dal 1991 da M. Giannini su "La
Repubblica", parafrasando la definizione in voga in quel periodo di
"La madre di tutte le battaglie" annunciata da Saddam Hussein,
durante il "Desert Storm" - ricomprende, tra i provvedimenti più
disparati, compresa l'ennesimo "milleproroghe", una misura specifica
che riguarda, ancora una volta, i controlli di verifica sulla regolarità di
attività mediche.
La
nuova legge di stabilità per il 2013, cosi è stata ribattezzata nei fatti la
legge finanziaria, prevede, accanto due punti precisi, uno dedicato
all'ennesima verifica sulla "invalidità civile", e l'altro ad un
controllo/verifica sui soggetti dichiarati "
inidonei alla mansione
specifica".
Riguardo
al primo punto, che dovrebbe perseguire lo scopo di svelare i cosiddetti
"falsi invalidi", il comma 108 dell'art.1 della "Legge di
stabilità" dispone che
"..l'Istituto nazionale della previdenza
sociale
(INPS),
nel periodo 2013/2015, realizza, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un
piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto
all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari
e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile,
cecità civile, sordità, handicap e disabilità.", tali nuove attività
si aggiungono a quelle precedenti, in cui l'INPS avrebbe effettuato un totale
di 800.000 verifiche nel quadriennio 2009-2012.
Sulla
valenze di tale verifiche ci soffermeremo successivamente, e rimandiamo alla
relazione intergale della Corte dei Conti del 6 novembre u.s., Delibera n.
91/2012 "
Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli
enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) per l'esercizio
2011" lettura che riteniamo istruttiva in quanto vengono affrontati
concretamente diverse problematiche ed offre spunti per un dibattito serio.
In
merito invece al secondo punto,
verifiche
sulle "inidoneità", il comma 88, come si legge nella versione in
rete dispone che:
"Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di una
verifica straordinaria, da effettuarsi
nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione
specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81. nonché
del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo
svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a
proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto
sanità del 20 settembre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le
modalità con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorità alla
riassegnazione nell'ambito dell'assistenza territoriale, il personale
eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica, in
esito alla predetta verifica.
La
verifica straordinaria, da completarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, è svolta dall'INPS, che può avvalersi a tal fine
anche del personale medico delle ASL, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza oneri per la finanza
pubblica."
Detto
comma è stato subito ri-battezzato, è sufficiente una ricerca con
"Google",
"Norma antifannulloni" riprendendo in
qualche modo la stessa dizione usata, a suo tempo, per la Legge "Brunetta"
relativa alle pagelle di merito sulle prestazioni lavorative dei pubblici
dipendenti, ai fini della retribuzione dei premi di produzione.
Norma
"antifannulloni"
A
differenza di altre forme di "verifica/controllo" che riguardavano
intere categorie - vuoi tutti i dipendenti pubblici come nella normativa
"Brunetta" in merito alle assenza per malattia, vuoi tutti gli
"invalidi civili" per la verifica del mantenimento i requisiti - la
norma sopra riporta appare assai singolare per almeno due motivi; da una parte
riguarda il "controllo/verifica" del solo personale sanitario,
intendendo con questo
tutte le figure
sanitarie, medici e non medici - Infermieri, FKT, TSR, T.O. etc - e dalla
lettura degli atti parlamentari, pochi, che hanno portato a tale "emendamento"
non si capisce il perché della decisione di perseguire, questa strada, verso
questa unica categoria.
Già
molti, sui vari
"blog", si cimentano nell'affermare che la
norma modificherebbe l'art.42, cosa non vera, o sarebbe incostituzionale; non
mi permetto di entrare in questo specifico punto ma, mi limito ad osservare,
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 120 del 10.5.2012, ha dichiarato
non fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento alla
trattenuta per malattia ai soli dipendenti pubblici, con le seguenti
motivazioni:
Non sussiste
violazione dell'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), poiché i due sistemi,
privato e pubblico, già significativamente differenziati al loro interno,
risultano assolutamente incomparabili, contrariamente a quanto ritenuto dal
rimettente, proprio in relazione al regime della malattia.
Non sussiste
violazione dell'art. 36 Cost., (diritto ad una retribuzione sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa) poiché la
conservazione del trattamento fondamentale garantisce, per definizione,
l'adeguatezza della retribuzione e la sua funzione alimentare durante il
periodo di malattia, tanto più che la durata della riduzione è contenuta dalla
disposizione censurata nei limiti della decade.
Non sussiste
violazione dell'art. 38 Cost. (diritto al mantenimento e all'assistenza sociale
per il cittadino inabile al lavoro), poiché nessuna disposizione, né generale,
né settoriale, impone che la prestazione economica in costanza di malattia
coincida o tenda a coincidere con la retribuzione del lavoratore in servizio o
con una sua determinata porzione.
Non sussiste
violazione dell'art. 32 Cost. (diritto alla salute), poiché non è sostenibile
che la riduzione di retribuzione sancita dalla norma in questione, con la
salvezza del trattamento fondamentale e la brevità della durata, costringa il
lavoratore ammalato, come opina il rimettente, a rimanere in servizio pur di
non subirla
Dall'altra,
ancora più singolare, si entra contemporaneamente nel merito di due procedure
ben distinte e non sovrapponibili che hanno già un percorso ben definito,
compiuto e logico.
Una
è la
non idoneità riconosciuta dal
Medico Competente ai sensi dell'art. 41 (non art. 42 come erroneamente
rappresentato!)
del D.Lgs n.81/2008 e
s.m.i., e l'altra è la non idoneità riconosciuta, dalla Commissione ASL ai
sensi ai sensi dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20
settembre 2001.
Orbene
l'art. 6 del citato CCNL titolato
"
Mutamento di profilo per
inidoneità psicofisica" cui rimanda la norma recita che:
1)
Nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo
svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a
proficuo lavoro, l'azienda non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di
lavoro per inidoneità
fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per
recuperarlo al servizio attivo nelle strutture organizzative dei vari settori,
anche in posizioni lavorative di minor aggravio, ove comunque possa essere
utilizzata la professionalità espressa dal dipendente
2)
A tal fine, in primo luogo, l'azienda, per il tramite del Collegio medico
legale dell'azienda sanitaria competente per territorio, accerta quali siano le
mansioni che il dipendente in relazione alla categoria, posizione economica e
profilo professionale di ascrizione, sia in grado di svolgere senza che ciò
comporti mutamento di profilo.
3)
In caso di mancanza di posti, ovvero nell'impossibilità di rinvenire mansioni
compatibili con lo stato di salute ai sensi del comma 2, previo consenso
dell'interessato e purché vi sia la disponibilità organica, il dipendente può
essere impiegato in un diverso profilo di cui possieda i titoli, anche
collocato in un livello economico immediatamente inferiore della medesima
categoria oppure in un profilo immediatamente inferiore della categoria
sottostante, assicurandogli un adeguato percorso di qualificazione. Il
soprannumero è consentito solo congelando un posto di corrispondente categoria e
posizione economica
4)
La procedura dei commi precedenti è attivata anche nei casi in cui il
dipendente sia riconosciuto temporalmente inidoneo allo svolgimento delle
proprie mansioni. In tal caso anche l'inquadramento nella posizione economica
inferiore ha carattere temporaneo e il posto del dipendente è indisponibile ai
fini della sua copertura. La restituzione del dipendente allo svolgimento delle
originarie mansioni del profilo di provenienza avviene al termine fissato
dall'Organo collegiale come idoneo per il recupero della piena efficienza
fisica.
[...]
6) Al dipendente idoneo a proficuo lavoro ai sensi del comma 1 che non possa essere ricollocato nell'ambito dell'azienda di appartenenza con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 21."
6) Al dipendente idoneo a proficuo lavoro ai sensi del comma 1 che non possa essere ricollocato nell'ambito dell'azienda di appartenenza con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 21."
Mentre
il riferimento per il MC, come sopra scritto, non è all'art. 42, bensì all'art.
41 del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.
Che
siano due procedure ben distinte, appare chiaro anche al legislatore, visto che
divide il comma, insolitamente lungo, con un puntuale
"nonché"!
Abbiamo
scritto che ci appare non corretto il riferimento all'art. 42 del D.Lgs 81/2008
in quanto l'articolo di riferimento non può che essere l'art. 41 in cui si
parla di quale esito può avere una visita effettuata per la sorveglianza
sanitaria.
L'art
42, infatti, titolato
"Provvedimenti in caso di inidoneità alla
mansione specifica"recita che "
Il datore di lavoro, anche in
considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in
relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate
dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione
specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in
difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle
mansioni di provenienza" riguarda le conseguenze successive al
giudizio, mentre è nel 41 che si parla di "inidoneità", in quanto il giudizio
di idoneità/inidoneità è di esclusiva pertinenza dell'art. 41, o meglio,
come peraltro scritto nel titolo, l'art. 42 è relativo solo ai provvedimenti in
caso di inidoneità e non sulla correttezza o meno dell'inidoneità.
Forse
questa confusione è dovuta, anche, al fatto che in detto comma (art.1, comma
88) si enuncia un ulteriore attività da svolgere con il decreto da emanare.
Entro
sessanta giorni, come normato non solo il decreto dovrà fissare le "..
modalità
di attuazione di una verifica straordinaria" ma anche
, con il
medesimo decreto, stabilire
"...le modalità con cui le aziende
procedono a ricollocare, dando priorità alla riassegnazione nell'ambito
dell'assistenza territoriale, il personale eventualmente dichiarato idoneo a
svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta verifica"
da qui la somiglianza "invertita" con l'art.42 in quanto quest'ultimo
declina cosa fare di fronte ad un lavoratore che da idoneo diventa inidoneo,
mentre il comma 88, cosa fare di un inidoneo diventato idoneo, e così facendo,
vedremo in quale maniera entrando concretamente, non sappiamo in quale maniera,
nelle dinamiche di gestione del personale all'interno di una azienda; in
pratica ci si è posto da subito, quale attenzione, di cosa fare di quelle
persone che sono state giudicate, dal M.C. o dalla Commissione ASL, inidonee
ma, giudicate "idonee" dopo questa verifica!
Idoneo/inidoneo
Riguardo
al giudizio di non
idoneità, o meglio come definito dal comma, di "inidoneità" alla
mansione specifica, espresso sia dal Medico Competente che da parte della
Commissione ASL esistono, in verità già delle procedure standardizzate,
possiamo dire di garanzia, in quanto al giudizio espresso da parte del Medico
Competente è possibile fare opposizione, sia da parte del lavoratore che da
parte del datore lavoratore in base all'ultimo comma dell'art.41 che afferma
"Avverso
i giudizi del medico competente .... è ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti,
la conferma, la modifica o la revoca del giudizio.", come esiste già
una Commissione di seconda istanza o di verifica, a cui poter fare ricorso, in
merito al giudizio espresso dalla Commissione medica ASL/Ospedaliera.
Nel
primo caso, come è noto, entra in gioco l'organo di vigilanza con la sua
Commissione, mentre nel secondo caso è un organo collegiale della sanità
militare ed è competente a deliberare sui ricorsi proposti in via
amministrativa avverso al giudizio delle Commissioni mediche di prima istanza,
dovunque esse siano collocate, nelle ASL o negli Ospedali.
La
verifica straordinaria prevista dalla norma indicata si inserisce, quindi, in
un percorso già definito e compiuto e ci si domanda, poi, quali possono essere
i rapporti tra questi diversi organismi; di fatto sembrerebbero degli organi
superiori, o meglio a lato, di quelli già esistenti, senza possibilità di
raccordo.
Siamo
curiosi di sapere come uscirà i decreto attuativo, sia sulla modalità di
attuazione delle verifiche, sia su come "ricollocare" gli inidonei
risultati idonei, e diciamo, sin da adesso, che il compito della scrittura ci
appare arduo, e non facile, per le diverse problematiche sul tappeto.
Dovranno
essere emanate
"entro sessanta giorni" dall'entrata in vigore,
1.1.2013, le "direttive" di cui sopra e questi sessanta giorni
coincidono con la campagna elettorale, visto che il voto è stato fissato per il
24/25 febbraio; poi la procedura si dovrà completare entro dodici mesi dall'entrata
in vigore della presente legge e quindi entro la fine del 2013, quindi ad
essere fiduciosi al massimo dieci mesi.
Si
dovrà decidere (sempre nei sessanta giorni?) come chiamare a
"verifica" i soggetti, e la vediamo dura in considerazione che non
esiste una banca dati globale collocata presso un Ente e/o un Istituzione
pubblica; ogni datore di lavoro, pubblico o privato - giova sottolineare che la
norma parla semplicemente di "personale sanitario" e non fa
distinzione tra pubblico e privato! - è in possesso dei suoi dati cui dovranno
essere richiesti e.. ancora più curiosi, di sapere quale
criteriologia/metodologia verrà utilizzata per l'individuazione dei destinarti.
Come
detto NON esiste una banca dati generale da cui attingere detti nominativi,
come peraltro non esiste neanche una banca dati non nominale su "idonei e
non idonei", che era prevista, in qualche modo, dall'art. 40 del D.lgs
81/2008, "
Contenuti e modalità di trasmissione delle informazione
relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori...."
il cosiddetto allegato
3B.
Del
disegno di legge sulla semplificazione bis che, in una prima stesura, prevedeva
l'abolizione dell'art. 40, approvato il 16 ottobre u.s nel C.d.M., a meno che
non ci sia sfuggita la sua conversione in legge e chiediamo venia, si sono
perse le tracce, e nel DDL si rappresentava, una volta trasformato in legge,
che si sarebbe dovuto emanare un nuovo decreto sull'allegato 3A e 3B entro il
31.12.2013; visto il termine accelerato della legislatura crediamo che vedrà
più la luce.
Per
evitare fraintendimenti sul valore dell'allegato 3B, risegnaliamo che in più di
una pubblicazione, abbiamo ritenuto che tale allegato fosse del tutto privo
degli elementi necessari con quella modalità di "compilazione", ai
fini pomposamente ipotizzati di banca dati della salute, e perciò chiaramente
del tutto inservibile.
Infine,
non possiamo non sottolineare, che la norma qui commentata declina che "
La
verifica straordinaria, da completarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, è svolta dall'INPS, che può avvalersi a tal fine anche
del personale medico delle ASL, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza oneri per la finanza pubblica",
e questa ci appare un'altra problematica che non è stata ben valutata sotto
diversi e vari aspetti.
E'
vero che bisognerà attendere, come sopra rappresentato, il decreto per capire
meglio come verrà attuata detta procedura di verifica, sicuramente, ci
auguriamo almeno con un organo collegiale, e non monocratico, ma ci appare,
comunque, non facilmente perseguibile l'affidamento al personale sanitario
INPS, sicuramente capace e disponibile, ma che risulta, è la stessa Corte dei
Conti ad affermarlo - Determinazione 91/2012 in precedenza citata - già oberato
da numerose altre incombenze, dovendo continuare a svolgere "attività
sanitaria medico-legale" in merito sia all'art.1, 2 e 6 della L.222/1984,
e che ormai da numerosi anni gestisce, anche in diverse forme, la problematica
legata all'invalidità civile, comprese le verifiche straordinarie, che sono
state reiterate con la norma segnalata, anche per il triennio 2013/2015 in
150.000 verifiche annue e che sembra essere ormai l'attività principale.
E'
facilmente intuibile che non è la stessa cosa verificare la problematica
sottesa all'"invalidità civile" e la problematica sottesa
all'"inidoneità alla mansione specifica"; i riferimenti normativi,
relativamente all'attività di lavoro di cui alla "normativa
assistenziale/previdenziale" sono del tutto diversi rispetto alla
valutazione della mansione specifica, valutazione che richiede inevitabilmente
una puntuale conoscenza delle varie attività lavorative, o meglio delle
mansioni specifiche effettivamente svolte, conoscenza non richiesta né nella
valutazione ai sensi della Legge n.222/1984, né tantomeno di quella di cui alla
Legge n.118/1971 (e Legge 18/1980) e s.m.i che fanno riferimento, come è noto,
in senso lato ad "occupazioni lavorative" non entrando mai nello
specifico, limitandosi ad un confacente!
Infine
ci si domanda mentre contro i giudizi del Medico Competente o della
Commissione di prima istanza è possibile fare ricorso per via amministrativa,
qui non essendo previsto alcun ricorso contro la decisione presa da questo
nuovo "organo" si deve dedurre che l'unico ricorso sarà quello per
via giudiziaria andando ad intasare ancora una volta i Tribunali, come avvenuto
per le altre verifiche.
Le
perplessità sull'affidamento all'INPS, non sono, ovviamente, sulla
"professionalità" e "capacità" del corpo medico legale
INPS, anche se la tematica da affrontare ci appare del tutto nuova e quindi con
difficoltà applicative che dovranno essere doverosamente affrontate per avere
una "omogeneizzazione" dei giudizi ma, sono perplessità fatte proprio
dalla Corte dei Conti in merito, anche, alla stessa omogeneizzazione dei
giudizi, nella relazione innanzi citata del novembre 2012.
Infatti
in più passi di detta relazione si legge
"Con riguardo all'area medico
legale, appaiono invariati e anzi si aggravano i problemi connessi alle sempre
più ampie attribuzioni sull'invalidità civile e al necessitato apporto esterno
- anche per l'attuazione dei piani annuali straordinari di verifica - che
assume aspetti di rilevanza e delicatezza crescenti, nei profili della
selezione delle professionalità e dell'esercizio di importanti funzioni
pubbliche, anche nell'ottica di assicurare l'indispensabile uniformità di
orientamenti e di giudizi sul territorio" e più avanti
"..nella
generale azione di riordino, risultano confermati elementi sintomatici di una
linea tendenziale uniformata alla esternalizzazione delle attività
dell'Istituto..." o ancora ".
.una particolare attenzione va
ancora riservata al settore medico-legale.... in virtù delle innovazioni
normative in materia di invalidità civile....un notevole fattore di pressione
deriva dai sempre maggiori impegni richiesti all'Istituto per interventi
aggiuntivi straordinari, pur con la consentita autorizzazione - previa intesa
con le regioni - di potersi avvalere delle commissioni ASL, ma nel limite delle
"risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente", e,
"
..l'effettivo impiego, tanto nelle commissioni delle ASL quanto per le
ulteriori funzioni istituzionali, dei medici dell'Ente, viene conseguentemente
integrato da un crescente numero di professionisti esterni, con contratto di
lavoro autonomo,
in un numero complessivo ormai superiore all'intera
dotazione di ruolo. Appare pertanto irrinunciabile una attenta analisi sui
costi e benefici dell'attuale assetto, comparando i maggiori oneri
eventualmente sostenuti per le risorse esterne rispetto a quelle interne e gli
effetti concreti conseguiti, sia in termini di risparmio,
sia e,
soprattutto, di rigorosa valutazione sulla effettiva e uniforme correttezza
degli accertamenti sanitari e nella erogazione delle prestazioni su tutto
il territorio".
La
Corte dei Conti, come si vede, poneva seriamente l'attenzione relativamente
alla problematica non solo sui costi/benefici relativamente all'attività di
verifica, sul tema rimandiamo ad altre commentatori, ma anche,
soprattutto,
di una rigorosa valutazione sulla effettiva e uniforme correttezza degli
accertamenti sanitari.
Crediamo
che con le verifiche sugli "inidonei" si paleseranno le stesse
difficoltà già segnalate.
Ci
si domanda se il "legislatore" abbia letto con la dovuta attenzione
detta relazione, in considerazione che tale relazione è stata rimessa ai
Presidenti delle due camere ben prima delle disposizioni commentate, in quanto
si legge al termine della stessa
"....P.Q.M. comunica, con le
considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del
Parlamento....", se letta, ci duole dirlo non sembra che se ne sia
tenuto debitamente conto.
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