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"Sulla non responsabilità del DDL per manovre pericolose del lavoratore"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
04/02/2013 -
Commento a cura di G. Porreca.
Bari,
4 Feb – Facendo riferimento ad
un infortunio occorso ad un lavoratore il quale durante la sua attività presso
una macchina ha subito un infortunio dopo aver manomesso dei dispositivi di
protezione della macchina stessa, la Corte di Cassazione in questa sentenza ha avuto
modo di precisare che la responsabilità
del datore di lavoro va totalmente esclusa se l’infortunio accaduto ad un
lavoratore normalmente esperto è causato da una sua manovra estremamente
pericolosa e non necessaria per il compito assegnatogli. La suprema Corte ha
messo in evidenza, altresì, che l’obbligo del datore di lavoro di vigilare
affinché siano impediti atti e manovre rischiose da parte del lavoratore dipendente
nello svolgimento della propria attività nonché di controllare l’osservanza da
parte dello stesso delle norme di salute e sicurezza sul lavoro non comporta
una continua vigilanza nell’esecuzione di ogni attività né il dovere di
affiancare un preposto
ad ogni lavoratore impegnato in mansioni richiedenti la prestazione di una sola
persona o di organizzare il lavoro in modo da moltiplicare verticalmente i
controlli fra i dipendenti ma richiede, invece, solo una diligenza rapportata
in concreto al lavoro da svolgere e quindi all’esperienza ed alla
specializzazione del lavoratore, alla sua autonomia, alla prevedibilità della
sua condotta e alla normalità della tecnica della lavorazione.
L’evento infortunistico e l’esito delle sentenze di primo
e secondo grado
La
Corte di Appello in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'Inail ed in
riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha condannato un datore di lavoro al
pagamento dell'importo di Euro 26.027,66 in favore dell'istituto stesso per le
somme erogate in relazione all'infortunio sul lavoro subito da un lavoratore dipendente.
L'infortunio si era verificato mentre il lavoratore effettuava con una macchina
fresatrice un’operazione di "scorniciamento" di un pannello di legno
massiccio ed allorquando, benché avesse provveduto a montare correttamente la
macchina dotandola degli appositi dispositivi di sicurezza, ha provveduto ad un
certo punto della lavorazione, al fine di fresare la parte sagomata del
pannello di legno, a togliere una guida ed il relativo archetto di protezione
consentendo quindi alla mano di venire in contatto con una parte pericolosa della macchina.
La
stessa Corte d’Appello aveva rilevato che, pur se l'infortunato aveva posto in
essere una manovra estremamente pericolosa, non si poteva ritenere che il suo comportamento
avesse interrotto il nesso di causalità tra evento e la condotta colposa del
datore di lavoro, avuto riguardo quantomeno al profilo dell'omessa vigilanza da
parte dello stesso sul rispetto delle misure di sicurezza, ed aveva ritenuto
altresì che nel caso considerato i comportamenti colposi del datore e del
lavoratore avessero concorso al verificarsi dell'evento dannoso nella misura
del 50% ciascuno.
Il ricorso in Cassazione e le decisioni della
suprema Corte
Il
datore di lavoro ha deciso di ricorrere alla Corte di Cassazione adducendo due
motivi. Come primo motivo lo stesso ha fatto rilevare che erroneamente la Corte
di Appello, pur ritenendo che non fosse addebitabile al datore di lavoro alcuna
violazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli del D.P.R. n.
547/1955, essendo la macchina fresatrice dotata dei regolari dispositivi di sicurezza e dei congegni
di protezione, aveva poi affermato che la manovra estremamente pericolosa e
non necessaria per l'esecuzione del compito assegnato a lavoratore non avesse
interrotto il nesso tra evento e condotta colposa del datore, in contrasto con la
consolidata giurisprudenza di legittimità. Come secondo motivo ha fatto
presente, altresì, che, pur riconoscendo la stessa Corte l'assoluta
pericolosità della manovra posta in essere dal lavoratore e pur avendo nella
ricostruzione dei fatti precisato che la macchina fresatrice era dotata di
dispositivi di sicurezza assolutamente efficienti, ha fatto poi richiamo all’obbligo
di una costante vigilanza
da parte del datore di lavoro, finalizzata a prevenire e far cessare ogni
manomissione da parte dei dipendenti, ma non aveva però poi esplicitato quali
ulteriori cautele egli avrebbe dovuto apprestare.
“
In tema di responsabilità del datore di
lavoro per l'infortunio sul lavoro subito da un suo dipendente”, ha fatto
presente la Corte di Cassazione nella sua sentenza, “
l'obbligo del datore stesso di vigilare affinché siano impediti atti o
manovre rischiose del dipendente nello svolgimento del suo lavoro e di
controllare l'osservanza da parte dello stesso delle norme di sicurezza e dei
mezzi di protezione non comporta una continua vigilanza nell'esecuzione di ogni
attività né il dovere di affiancare un preposto ad ogni lavoratore impegnato in
mansioni richiedenti la prestazione di una sola persona, o di organizzare il
lavoro in modo da moltiplicare verticalmente i controlli fra i dipendenti,
richiedendosi solo una diligenza rapportata in concreto al lavoro da svolgere,
e cioè alla ubicazione del medesimo, all'esperienza e specializzazione del
lavoratore, alla sua autonomia, alla prevedibilità della sua condotta, alla
normalità della tecnica di lavorazione”. “
La responsabilità del datore di lavoro”, ha quindi proseguito la
Sezione Lavoro, “
va totalmente esclusa se
l'infortunio, accaduto a lavoratore normalmente esperto, trovi causa in una
manovra dello stesso estremamente pericolosa e non necessaria per l'esecuzione
del compito affidatogli, poiché l'elevata pericolosità di tale condotta ne
comporta la imprevedibilità in un lavoratore di normale esperienza”.
La Corte
di Cassazione ha quindi richiamato un principio fondamentale della
giurisprudenza e cioè quello secondo il quale in tema di prevenzione degli
infortuni sul lavoro le norme sono dirette a tutelare il lavoratore non solo
dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli
ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la
conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio
occorso ai lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure
protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure protettive
venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi
alcun effetto esimente per l'imprenditore all'eventuale concorso di colpa del
lavoratore, la cui condotta può comportare l'esonero totale dell’imprenditore stesso
da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri
dell'abnormità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle
direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.
Tuttavia,
pur tenendo conto del sopraindicato principio consolidato, la suprema Corte di
Cassazione ha accolto in questa circostanza il ricorso del datore di lavoro rinviando
la causa alla Corte di Appello di provenienza per una nuova valutazione avendo
ritenuto la sua pronunzia non del tutto chiara nel suo iter logico ed
insufficientemente motivata nella parte in cui si era riferita ad un generico obbligo
di vigilanza del datore, senza tuttavia specificare quali ulteriori cautele
lo stesso avrebbe dovuto apprestare nel caso in esame.
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