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"Sull’obbligo del lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza"
fonte www.puntosicuro.it / Responsabilità sociale
11/02/2013 -
Fa riferimento questa sentenza della Corte di
Cassazione agli obblighi a carico dei lavoratori di cui al comma 1
dell’articolo 20 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in base al quale ogni lavoratore
deve prendersi cura della propria salute e sicurezza però la stessa fa rilevare
comunque che, così come indicato dallo stesso legislatore nell’articolo
sopraindicato, la cura del lavoratore nei suoi stessi confronti deve essere
riferita e conforme alla formazione che lo stesso ha ricevuta nonché alle
istruzioni ed ai mezzi che gli sono stati forniti dal datore di lavoro.
La circostanza alla quale si riferisce la
sentenza è quella di un lavoratore rimasto folgorato nel corso della propria
attività senza che fosse in possesso di una precisa preparazione in merito ai
lavori che doveva eseguire e che comportavano una pericolosa esposizione al rischio
elettrico.
L’evento infortunistico ed il ricorso in Cassazione
La Corte d'Appello, in parziale riforma della
sentenza emessa dal Tribunale appellata dal legale rappresentante di una ditta
appaltatrice e come tale datore di lavoro del lavoratore infortunato e dal
preposto designato dalla società committente,
dichiarava non doversi procedere nei confronti di tali imputati in ordine al
reato loro ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione confermando nel
resto la sentenza impugnata relativamente alle statuizioni civili.
Agli imputati era stato contestato nella loro qualità il
reato di cui agii articoli 113 e 590 c.p. perché in cooperazione colposa tra
loro avevano contribuito a causare l'infortunio occorso ad un lavoratore della
ditta appaltatrice il quale, durante alcuni lavori di ristrutturazione di una linea
MT salito su di un palo è stato colpito da una scarica elettrica che gli provocava
lesioni personali gravi all'arto superiore destro comportanti una malattia ed una
incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a
quaranta giorni.
Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto
ricorso alla Corte di Cassazione avendo riscontrato una assoluta carenza di
motivazione nella condanna ed una insussistenza del nesso di causalità in
relazione all’assenza del documento di valutazione dei rischi che sarebbe stato
invece prodotto dalla difesa in udienza alla Corte di Appello.
Esito del ricorso alla
Corte di Cassazione
I ricorsi degli imputati sono stati dichiarati dalla
Corte di Cassazione entrambi inammissibili. Con riferimento in particolare al
ricorso presentato dal datore di lavoro la suprema Corte ha messo in evidenza quanto
già contestato dalla Corte territoriale e cioè che non lo stesso aveva nominato
il medico competente (articolo 4 comma 4 del D. Lgs. n. 626/1994), non
aveva trasmesso agli organi competenti quanto previsto dall'articolo 10 comma 2
dello stesso decreto e con ogni probabilità aveva redatto solo successivamente
all'incidente il documento di valutazione dei rischi (articolo 4) e non aveva
curato in alcun modo la formazione del personale della ditta (articoli 21 e 22
e CEI EN 50110-1 D. P. R. n. 547 del 1955, articolo 4, comma 2 e 4). Inoltre al
momento della esecuzione dei lavori non aveva redatto il POS ed aveva ordinato
l'esecuzione del lavoro al lavoratore infortunato pur essendo questi una
persona scarsamente formata ed inadeguata per competenze all'esecuzione di quel
lavoro, non avendone i requisiti richiesti dalla norma CEI EN 50110-1 articolo
4.2.
In merito al ricorso proposto dal preposto designato dal
committente la Corte di Cassazione ha posto in evidenza che gli era stato contestato
di aver omesso di accordarsi, prima dell'inizio dei lavori
sulla linea elettrica interessata, con il datore di lavoro sull'assetto
della rete elettrica sulla quale intervenire e sulla descrizione e modalità di
svolgimento dell'attività di formare i lavoratori sui rischi specifici cui
erano esposti, portando loro a conoscenza delle norme di prevenzione. Gli era
stato contestato, altresì, di non aver consequenzialmente controllato il
rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori stessi nonché l'uso
dei mezzi di protezione ed infine di aver disposto l'inizio dei lavori prima di
effettuare una riunione con il datore di lavoro che avrebbe certamente
consentito di fare chiarezza sull'effettivo stato delle linee elettriche da
demolire ed in particolare su un punto rilevatosi fatale e sulla necessità,
essendo l’impianto alimentato da due diverse cabine, di sezionare la linea da entrambe
le parti cosa che avrebbe potuto evitare quanto accaduto.
Per quanto riguarda la censura secondo cui l'impugnata
sentenza non avrebbe tenuto conto della responsabilità dello stesso lavoratore nella
causazione dell'evento per non avere in particolare nella circostanza rispettato
le istruzioni impartite dal preposto e di non avere utilizzato i mezzi di
protezione messi a disposizione tra i quali il fioretto che gli avrebbe
consentito di accorgersi che la linea non era stata disalimentata, la Corte di
Cassazione, in linea con la giurisprudenza costante della stessa Corte, ha
ribadito il principio non controverso secondo cui “
il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare
le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte
dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al
minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo
ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente,
al disposto dell'articolo 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è
comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della
personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove
egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli
viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40 c.p., comma 2”.
La IV Sezione penale ha ricordato, inoltre, che era stato
accertato dal C.T.U. che il lavoratore
infortunato non aveva ricevuto alcuna preparazione in merito alle
attività che doveva eseguire e nemmeno il minimo di formazione previsto dal D.
Lgs. n. 626/1994 ed inoltre che alla luce di quanto sopra detto appariva quanto
meno dubbia la configurazione di un contributo causale dell'operaio alla
verificazione dell'incidente occorsogli. “
E’
vero”, ha quindi concluso la suprema Corte, “
che egli, in qualità di dipendente aveva l'obbligo ai sensi del Decreto
Legislativo n. 626 del 1994, articolo 5 di prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute, ma la legge citata prevede anche che tale
obbligo sia adempiuto conformemente alla sua formazione ed alle Istruzioni ed
ai mezzi forniti dal datore di lavoro".
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