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"Lavori in sotterraneo: il rischio incendio"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
11/02/2013 - Riguardo agli ambienti sospetti di inquinamento
o confinati si affrontano spesso i problemi degli inquinanti e dell’eventuale
carenza di ossigeno rischiando di sottovalutare altri pericoli per i lavoratori.
Con
riferimento ai
pericoli dei lavori in galleria
e al documento, pubblicato sul sito del DPL di Modena, dal titolo “ Sicurezza nei
lavori in sotterraneo – Lezione 2: Analisi e riduzione dei rischi”, ci
soffermiamo sul
rischio incendio.
Il
documento - a cura di Maurizio Magri e pubblicato su “
I Corsi”, mensile di formazione e aggiornamento professionale –
sottolinea che il
Decreto legislativo
81/2008 impone la
valutazione del
rischio incendio. Valutazione da effettuarsi secondo le indicazioni del
decreto applicativo D.M. 10 marzo 1998.
In
particolare tale decreto classifica i
cantieri
temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e
riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore
a 50 m come “
attività a rischio di
incendio elevato”.
Il
documento ricorda inoltre che la valutazione “deve trovare espressione scritta
nei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nei Piani
Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese impegnate nei lavori. Deve
essere redatto il
Piano di Emergenza
(PE), documento contenente la descrizione delle misure stabilite per la
gestione delle emergenze”.
In
particolare gli adempimenti sono posti sia “in capo al Committente, per gli
aspetti di pianificazione e coordinamento”, sia in capo ai Datori di lavoro
delle aziende esecutrici “per gli aspetti di dettaglio e applicativi che
riguardano i compiti specifici loro assegnati”.
È
necessario che il Committente e i Datori di lavoro facciano “valutare il rischio
incendio da una persona esperta in materia”. Infatti “l’identificazione di
tutti quegli elementi che, se presenti in sotterraneo, possono concorrere a
determinare l’insorgenza e la propagazione di un incendio è uno degli aspetti
fondamentali per la valutazione del rischio incendio”.
E
l’
esame deve riguardare:
–
“le condizioni ordinarie e quelle anomale prevedibili;
–
la possibile interferenza
fra lavorazioni;
–
la possibile interazione tra lavorazioni e materiali anche ad esse estranei”.
Ricordando
che per le attività più rischiose “può essere opportuno istituire specifiche
procedure operative”, la
valutazione
deve inoltre:
- con riguardo a impianti, mezzi e
attrezzature presenti in sotterraneo, “individuarne
le caratteristiche minime di sicurezza e le condizioni d’installazione,
d’impiego e di manutenzione”;
-
“considerare esplicitamente nell’analisi anche i
fattori organizzativi, che possono aggravare o attenuare il rischio
(coordinamento fra le imprese, successione dei lavori, capacità delle
maestranze, procedure, responsabilità , controlli e
manutenzioni);
-
definire le
misure di sicurezza
necessarie e i compiti affidati ai vari soggetti operanti”.
In
particolare al
Datore di lavoro
dell’impresa esecutrice
della parte
principale dell’opera “compete l’onere di:
–
realizzare gli apprestamenti di base (rete antincendio, postazioni SOS,
sistema
di allarme ecc.);
–
definire le regole di comportamento di cantiere e controllarne l’applicazione;
–
governare il sistema di prevenzione e protezione stabilito dalla valutazione
dei rischi;
–
verificare periodicamente l’efficienza del sistema, anche tramite esercitazioni
di cantiere”.
Mentre
alle singole
imprese esecutrici “spetta
il compito di realizzare le misure di sicurezza relative alle proprie attività,
anche a tutela di eventuali altre imprese e di lavoratori autonomi e quelle
eventualmente assegnate dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)”.
Rimandandovi
alla lettura del dettaglio dei vari compiti delle imprese e degli eventuali
lavoratori autonomi, ci soffermiamo sulle
misure
di sicurezza antincendio necessarie per rendere minimo il rischio di
incendi e garantire la protezione dei lavoratori.
Alcuni
suggerimenti relativi ai
materiali
combustibili ed infiammabili:
-
la quantità presente in galleria “non deve superare quella strettamente
necessaria alle lavorazioni in atto. Devono essere comunque evitati accumuli al
di fuori delle zone destinate al deposito”;
-
i materiali “utilizzati per le lavorazioni in galleria devono possedere
caratteristiche di reazione al fuoco tali da rendere minimi i rischi di
insorgenza e propagazione di un incendio;
-
il “deposito permanente di materiali combustibili e infiammabili in galleria è
vietato. Il deposito provvisorio di tali materiali deve essere, temporalmente e
quantitativamente, ridotto alle esigenze esecutive della lavorazione in atto.
Tale deposito deve essere soggetto a specifica analisi di rischio e alle conseguenti
misure di sicurezza”;
-
se nelle opere di
carpenteria “è possibile utilizzare legname”, negli “impalcati destinati ai
piani di lavoro della cassaforma del getto del rivestimento e del carro di
impermeabilizzazione” ne è vietato l’utilizzo. Il documento riporta le
condizioni e specifiche necessarie per usare legname negli impalcati provvisori;
-
in galleria “è vietato il deposito permanente di bombole
contenenti gas, anche non combustibile, purché non destinate al
salvataggio. Possono essere presenti solo le bombole necessarie alle
lavorazioni in corso cui sono destinate; esse devono essere portate fuori dal
sotterraneo quando non ne è prevista l’utilizzazione a breve. Durante la
fermata dell’attività di cantiere tutte le bombole devono essere portate
all’esterno”.
Il
documento riporta ulteriori suggerimenti, anche in relazione alla classe di
reazione al fuoco dei materiali per l’impermeabilizzazione, tubi di
ventilazione, nastri trasportatori, ...
Nel
sotterraneo devono poi essere “facilmente individuabili, segnalati e, ove
necessario, illuminati in modo idoneo, tutti gli
apprestamenti antincendio e in particolare:
–
gli idranti e la riserva di manichette;
–
il container di salvataggio;
–
il veicolo per l’immediata evacuazione del personale;
–
i cartelli indicanti la direzione per l’uscita dal sotterraneo; – le zone in
cui sono collocati gli estintori portatili;
–
l’inizio del franco di sicurezza attivo durante la fase di ricerca gas nelle
gallerie di Classe 1c”.
Inoltre
all’esterno e all’imbocco della galleria “devono essere facilmente
individuabili, segnalati e, ove necessario, illuminati in modo idoneo, per la
sicurezza antincendio:
–
i serbatoi della riserva idrica;
–
l’attacco esterno DN 70 alla rete idrica antincendio ;
–
il posto di coordinamento dei soccorsi;
–
il percorso che devono seguire i soccorritori esterni per raggiungere la
galleria;
–
il container esterno con l’attrezzatura di emergenza;
–
le zone in cui sono collocati gli estintori
portatili;
–
il cartello riportante la corrispondenza tra colore del semaforo e
concentrazione di gas, affisso in prossimità del semaforo all’imbocco galleria;
–
i cartelli che prescrivono il divieto di accesso per alcune tipologie di mezzi
(mezzi GPL e benzina)”.
Si
ricorda che in caso di
emergenza
incendio “il sistema di sicurezza deve rapidamente ed efficacemente mettere
in allarme il sotterraneo, dare l’avvio alle procedure di intervento e
garantire la comunicazione fra i soccorritori e le loro strutture di comando.
Il sistema è costituito da una rete che comprende apparecchiature di
comunicazione e segnalazione (postazioni SOS e sistema di comunicazione per i
soccorritori) e di allarme”.
Concludiamo
questa breve presentazione segnalando che il documento si sofferma anche sui
presidi antincendio, sulla vigilanza, sulla formazione e riporta ulteriori
misure di sicurezza con riferimento a impiego dei veicoli, distanze di
sicurezza, saldatura, rifornimenti di mezzi, impermeabilizzazione e registri di
controllo per mantenere efficienti tutte le misure di sicurezza antincendio.
“ Sicurezza nei lavori in sotterraneo - Lezione 2: Analisi e
riduzione dei rischi”, di Maurizio Magri (Ingegnere, Resp. U.O. Vigilanza
Tecnica Direzione Regionale del Lavoro di Torino), documento pubblicato sul
mensile “I Corsi” (formato PDF, 1.04 MB).
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