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"Ambienti confinati: valutazione dei rischi, formazione e addestramento"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
12/02/2013 - Torniamo a parlare di
ambienti
confinati, intesi come spazi circoscritti caratterizzati da limitate
aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole. Spazi in cui possono
verificarsi infortuni gravi o mortali in presenza di agenti chimici pericolosi,
gas inerti, carenza di ossigeno, ...
Per
affrontare i pericoli di questi ambienti lavorativi a rischio, anche con
riferimento al Decreto
del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, il 28 giugno
2012 si è tenuto a Rimini, promosso da Assoservizi Rimini, Assoform Rimini e Confindustria Rimini,
il seminario “ DPR 177/2011
Ambienti Confinati: Nuovi obblighi e soluzioni tecniche per la formazione e
l’addestramento dei lavoratori”.
Il
seminario non solo ha presentato il regolamento relativo alle norme per la
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati, ma si è soffermato anche sui temi
della
valutazione dei rischi e della
formazione.
Nell’intervento
“
Approfondimento sul concetto di
ambiente confinato e Formazione ed Addestramento degli operatori – la
responsabilità negli ambienti confinati”, a cura del Dott. Paolo Giovagnoli
(Procuratore della Repubblica di Rimini) e del Dott. Ing. Pierpaolo Neri
(Azienda USL Rimini), vengono presentate alcune
definizioni di ambiente confinato. Ad esempio con riferimento ad un
ambiente totalmente o parzialmente chiuso, “che non è stato progettato e
costruito per essere occupato in permanenza da persone, né destinato ad
esserlo, ma che all’occasione, può essere occupato temporaneamente per
l’esecuzione di interventi lavorativi come l’ispezione, la riparazione,
manutenzione, pulizia”.
Dopo
aver presentato le varie tipologie di lavori in ambiente confinato,
l’intervento si sofferma sulla
valutazione
dei rischi (VR).
Una
valutazione che richiede:
-
“
piena consapevolezza del problema
(agenti chimici ma non solo, anche presenza di gas inerti);
-
identificazione degli ambienti confinati
e valutazione della necessità di accedervi”: “identificare il luogo a
rischio ed i luoghi limitrofi; valutazione della concreta necessità di accesso oppure
l’utilizzo di tecnologie senza presenza fisica (ad esempio per la pulizia di
silos); necessità di accesso fisico e programmazione dell’accesso”.
-
eliminazione del pericolo alla fonte:
“se necessario accedere, eliminare se possibile le fonti di pericolo; bonifica
ambiente; ventilazione ambiente; ricambi d’aria”;
-
identificazione dei pericoli (‘residui’):
“valutazione del rischio ambiente (rilievo con strumentazione, dimensione
accessi, evacuazione etc.); addestramento e formazione, DPI”;
-
definizione dei DPI ed attrezzature
accessorie;
-
programmazione dell’intervento”.
Riguardo
alla
piena consapevolezza del problema
e in relazione alla possibile presenza di gas
inerti, si fa riferimento ad esempio a:
-
“serbatoi metallici con ossidazione e riduzione tenore O2: anossia;
-
azoto: gas inerte usato per vari impieghi (enologia, farmaceutica, industria
alimentare etc.)”.
Nelle
slide relative all’intervento, che vi invitiamo a visionare, si riportano
alcune tipologie di attività e i gas più comuni riscontrabili, sia gas
infiammabili che gas tossici/asfissianti.
L’intervento
presenta poi alcuni esempi di
situazioni
di rischio in ambiente confinato (AC):
-
“non adeguata rimozione di azoto (N2) o di altro agente a seguito di
attività di bonifica in serbatoi;
-
decomposizione di sostanze organiche con produzione di anidride carbonica (CO2),
metano (CH4), idrogeno solforato (H2S) se presenti
composti solforati;
-
processi di combustione con riduzione del tasso di O2 sotto il 19%
circa;
-
reazioni di ossidazione all’interno di serbatoi di acciaio e recipienti
(formazione di ruggine); - reazioni tra
rifiuti e ossigeno atmosferico;
-
reazioni di sostanze contenute all’interno di stive di navi, autobotti,
cisterne, e simili, con l’ossigeno;
-
dispersione di agenti estinguenti o refrigeranti come l’anidride carbonica,
azoto o agenti alogenati (halon, freon, argon) in ambienti non aerati;
-
ambienti o recipienti in aziende vitivinicole”.
Una
corretta valutazione dei rischi deve
tener conto di:
-
“
ambiente (dimensioni spaziali,
aperture, boccaporti, collocazione degli accessi);
-
attività da svolgere (ispezione
visiva, collaudo, pulizia, saldatura, verniciatura, sgrassatura, movimentazione
materiali, bonifica);
-
attrezzature
utilizzate per l’attività;
-
ventilazione e il grado di ricambio
d’aria;
-
i
materiali presenti precedentemente
o introdotti (sostanze putrescibili o fermentabili, solventi, gas, prodotti
chimici, ecc);
-
natura morfologica e chimica del terreno;
-
comunicazioni (comunicazione diretta
impossibile, rumore di fondo elevato);
-
conoscenze, competenza e addestramento
del personale;
-
DPI e le modalità di salvataggio”: gli apparecchi
di protezione delle vie respiratorie (APVR), le imbracature, i mezzi di
sollevamento, ...
Altre
indicazioni riportate dai relatori:
-
“prima di eseguire i lavori e durante il loro svolgimento, è necessario
verificare che nell’ambiente confinato) ci sia una concentrazione di ossigeno
adatta alla respirazione (21/%) e non vi siano concentrazioni pericolose di
agenti chimici asfissianti, tossici o infiammabili;
-
monitoraggio dell’aria deve essere effettuato a diversi livelli per tenere
conto della differente stratificazione delle possibili sostanze pericolose;
-
alcune condizioni di rischio possono esistere precedentemente all’inizio delle
attività, ma altre possono sopraggiungere durante l’esecuzione di alcuni
lavori” (saldatura, uso di particolari sostanze, uso di attrezzature di lavoro che
possono produrre inneschi, perdite da tubazioni, ...);
-
la pericolosità di questi ambienti è dovuta al fatto “che alcuni gas
asfissianti causano la perdita di conoscenza senza segni premonitori, per cui
l’uomo non riesce ad avvertire il pericolo in tempo” (il documento si sofferma
anche sui sintomi più facilmente avvertibili);
-
una corretta valutazione dei rischi “deve condurre ad una
valutazione di idonei DPI (per i rischi residui)”, ma la
progettazione dell’intervento in AC “
non
deve avere il suo cardine sui DPI per l’intervento, sui DPI per l’eventuale
emergenza e sulle attrezzature per l’evacuazione in emergenza”;
-
“è ineludibile una idonea ed efficace formazione/addestramento degli operatori
addetti”.
Riguardo
a
formazione e addestramento l’intervento
sottolinea che “tutto il personale, sia aziendale che terzo, che a qualunque
titolo debba operare entro un ambiente
confinato e/o fornire assistenza dall’esterno, deve essere preventivamente
e specificatamente autorizzato dal proprio Datore di Lavoro previa idonea
informazione, formazione ed addestramento previsti nello specifico dal DPR n°
177 del 14/09/2011”. Senza dimenticare che il personale dovrà “possedere
idoneità sanitaria per la mansione specifica inclusi i lavoratori autonomi”.
E
in caso di
affidamento dei lavori ad
impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, “il datore di lavoro
committente, prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, dovrà informarli (per un
tempo non inferiore ad un giorno) su tutti i rischi esistenti negli ambienti,
sulle caratteristiche dei luoghi di lavoro, sulla procedura di emergenza di
pertinenza della propria attività”.
Inoltre
la
sorveglianza sanitaria
è necessaria anche per i lavoratori
autonomi. Per quanto facoltativa ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 81/2008,
ai sensi dell’art. 2 c. 1 del DPR 177/2011 è prevista
integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e
lavoratori autonomi.
Dopo
aver riportato il contenuto minimo della sorveglianza sanitaria
per l’idoneità specifica alla mansione, l’intervento sottolinea infine che la formazione
aggiuntiva ex DPR 177/2011 “significa
qualificazione
dell’impresa (in appalto o l’impresa stessa) poiché, ai sensi dell’art. 2
c. 1 del DPR 177/2011, ogni attività lavorativa nel settore degli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta solo da imprese o
lavoratori autonomi qualificati, ovvero, principalmente:
-
presenza di personale, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati (in percentuale non inferiore al
30% della forza lavoro), incluso in preposto;
-
attività di informazione e formazione di tutto il personale mirata alla
conoscenza dei fattori di rischio propri dei lavori in ambienti sospetti di
inquinamento e soggetta a verifica di apprendimento e aggiornamento, incluso il
DdL;
-
addestramento di tutto il personale impiegato in tali attività, ivi compreso il
datore di lavoro, relativamente all’applicazione delle procedure di sicurezza”.
Senza
dimenticare:
-
l’acquisizione del “certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato; - l’acquisizione
dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi
dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445”.
“ Approfondimento sul concetto di ambiente confinato e Formazione
ed Addestramento degli operatori – la responsabilità negli ambienti confinati”,
a cura del Dott. Paolo Giovagnoli - Procuratore della Repubblica di Rimini - e
del Dott. Ing. Pierpaolo Neri - Azienda USL Rimini, intervento al seminario
“DPR 177/2011 Ambienti Confinati: Nuovi obblighi e soluzioni tecniche per la
formazione e l’addestramento dei lavoratori” (formato PDF, 107 kB).
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