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"Non validi i crediti formativi per RSPP in convegni con più di 30 partecipanti"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
20/02/2013 - In relazione all’abitudine di concedere
crediti formativi per RSPP e ASPP nei
convegni indipendentemente dal numero dei partecipanti, e in risposta
ad un esposto presentato dall’Associazione Ambiente e Lavoro,
cominciano ad arrivare le prime diffide al rilascio di attestati di frequenza validi per l'acquisizione dei crediti.
La “generosa” concessione di crediti formativi per RSPP e ASPP è un
problema sollevato più volte sul nostro giornale. Un problema che mette
in luce la scarsa considerazione che - al di là delle tante parole
spese sull’importanza della formazione da politici e tecnici – riveste
la qualità della formazione in
Italia. E che porta allo scoperto come la normativa non sia in grado di
uniformare le regole esistenti in materia di formazione, anche tra
regione e regione. E come necessiti una revisione degli Accordi sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006 in relazione alle nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro emanate con il D.Lgs. 81/2008.
In relazione a questa problematica ricordiamo che la CIIP (Consulta
Italiana Interassociativa per la Prevenzione) si è fatta in passato
promotrice di
interpellanze parlamentari per:
- “portare allo scoperto la insopportabile esistenza di iniziative che vengono ‘spacciate’ per ‘ Formazione con Crediti RSPP e ASPP’,
anche in eventi tipo Convegni, Forum e simili, che prevedono la
presenza di oltre 30 persone, a volte anche di 100 o 200 persone, se
non oltre;
- denunciare che tali iniziative sono chiaramente illegittime già
nel tipo di evento (Convegno, Forum, riunione, ecc. - anziché ‘Corso’),
nonché per la dichiarata possibilità di consentire la partecipazione e
di riconoscere e concedere crediti ad oltre 30 persone/cad. Corso;
- ribadire l'importanza della Formazione vera, che è tale solo se
garantisce elementi minimi e insopprimibili, dichiarati e certi, tra
cui: definizione dei fabbisogni formativi, progettazione didattica
coerente, numero massimo dei partecipanti, modalità di registrazione,
verifiche di ingresso, intermedie e finali, tipologia e valenza dei
materiali didattici, successivo mantenimento di in-formazione e
aggiornamento ai partecipanti, ecc”.
In particolare - come segnalato nell’esposto presentato
dall’Associazione Ambiente e Lavoro - tale “ concessione
di Crediti RSPP a un Convegno è chiaramente contraria e
non ammessa dalle vigenti norme di legge”
(art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e dalla Circ. 32/San/2006 della Regione Lombardia).
E ciò, continua l’esposto, è testimoniato da decisioni,
atti e documenti sia del Governo che della Regione Lombardia.
Ad esempio dalla
risposta ufficiale del Vice-Ministro Prof. Michel Martone in
relazione alla interrogazione n. 5-06587 (primo firmatario l’On. Antonio
Boccuzzi Commissione Lavoro) e dall’omologo Atto di sindacato ispettivo n. 3-02783 al Senato (primo
firmatario il Sen. Paolo Nerozzi, Commissione Lavoro e di inchiesta sugli
Infortuni).
Nella risposta di Martone si indica ad esempio che
con specifico riferimento ai corsi di formazione e aggiornamento per i
responsabili (RSPP) e per gli addetti (ASPP) dei servizi di prevenzione e
protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
sono in corso delle intese con il
Coordinamento tecnico delle Regioni per la revisione dell'accordo Stato-Regioni
del 26 gennaio 2006. Nella revisione dell'accordo, che si rende necessaria per
chiarire i dubbi interpretativi e facilitare anche l'attività di verifica
sull'effettività della formazione, verrà ribadita la necessità del rispetto di
tutti i requisiti previsti ai fini della validità del corso e richiamati
dall'onorevole interrogante.
Senza dimenticare cioè che riporta la
Circolare 32/San06 del 19 dicembre 2006
della Regione Lombardia (l’esposto e la diffida presentati sono relativi a
un convegno che si tiene in Lombardia). La circolare al punto 3 per la validità
dei Corsi e dei conseguenti Crediti per RSPP indica esplicitamente l’
obbligo di Corsi con un massimo di 30
partecipanti oltre agli obblighi di verifica degli apprendimenti.
E in relazione ai corsi per la formazione dei
coordinatori o ai più recenti accordi del 21
dicembre 2011 sulla formazione si indica che quando il legislatore ha
voluto consentire la “ammissibilità” di convegni e di presenze superiori a 30
persone lo ha fatto in forma esplicita.
In seguito ad alcune note trasmesse a fine gennaio
e all’esposto suddetto, il Direttore generale dell’Asl di Bergamo ha dunque
inviato il
documento di diffida del 18 febbraio 2013, prot. n. U0026835 a
diversi presidenti di associazioni organizzatrici di un convegno che si tiene
in data 20 febbraio e che avrebbe consentito
di acquisire 3 crediti formativi per gli RSPP non datori di lavoro
(ATECO 1 - Agricoltura) previa iscrizione.
Il documento recita in particolare:
(...) vi diffidiamo dal rilasciare attestati di
frequenza validi per l'acquisizione di Crediti formativi di aggiornamento
agli RSPP partecipanti al Convegno, in quanto sicuramente i partecipanti
saranno più di trenta e quindi tali certificazioni sarebbero da ritenersi
nulle. |
Una diffida che vuole ribadire l’importanza di una
vera crescita professionale di RSPP e addetti ai servizi di
prevenzione e protezione (ASPP), anche a fronte della passata condanna
dell'Italia per sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-49/00 (
non avendo definito le capacità e le
attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle
attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute
e la sicurezza dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli
obblighi che ad essa incombono).
Una diffida che mostra la giusta strada, quella dei
controlli, per verificare che corsi e aggiornamenti sulla sicurezza sul lavoro
siano effettivamente conformi alle normative vigenti.
Asl Bergamo, “ Documento del 18 febbraio 2013, prot. n. U0026835” (formato
PDF, 35 kB).
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