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"Niente più estratti catastali nella dichiarazione di successione "
fonte www.lavoripubblici.it / Normativa
19/02/2013 - I dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di
successione devono essere acquisiti d'ufficio dall'Agenzia delle
entrate. I contribuenti non sono più tenuti ad allegare alla
dichiarazione di successione gli "estratti catastali" come previsto
dall'articolo 30, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 346 del 1990.
Questo, in sintesi, il contenuto della Risoluzione n. 11/E del 13 febbraio 2013 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto alle richieste di chiarimento pervenute circa la documentazione da allegare alla dichiarazione di successione, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 e sull'obbligo previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 346 del 1990, di allegare gli "estratti catastali" alla dichiarazione di successione.
Per rispondere al quesito, l'Agenzia delle Entrate ha prima richiamato le disposizioni normative applicabili in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi e quelle recentemente introdotte volte a realizzare la completa decertificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati.
L' articolo 6 dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Gazzetta Ufficiale 31/07/2000, n. 177) prevede che l'Amministrazione finanziaria deve garantire l'assolvimento dell'obbligazione tributaria con il minor aggravio possibile per il contribuente. In particolare, i commi 3 e 4 affermano:
comma 3
L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
comma 4
Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
L'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha modificato l'articolo 43, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), prevedendo per tutte le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi, l'obbligo dall'1 gennaio 2012 di acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, nonché tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. Successivamente, il termine dell'1 gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni è stato differito al 30 giugno 2012 dall'art. 29, Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.
Più recentemente, l'art. 6, comma 5 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, ha previsto che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 40 del D.P.R. n. 445/2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio. In base alle disposizioni attualmente in vigore, per i certificati ipotecari o catastali non trova applicazione l'obbligo di non accettare o richiedere certificati da parte delle pubbliche amministrazioni o privati gestori di pubblici servizi, trattandosi di certificati che non attestano in via diretta stati, fatti o qualità personali e che non possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
A decorrere dal 30 giugno 2012, anche per i dati attestati dai certificati catastali sussiste l'obbligo previsto dal comma 1 dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, in virtù del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute all'acquisizione d'ufficio di "tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti (...)".
Infine, la legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto il comma 5-bis all'articolo 6 che stabilisce "Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione (...) per l'espletamento dei compiti istituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare integrata, gestite dall'Agenzia del territorio, nonché delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali".
Alla luce delle disposizioni soprarichiamate ed in considerazione della possibilità per gli uffici dell'Agenzia delle entrate che ricevono le dichiarazioni di successione di accedere, mediante il Sistema Informatico, all'applicazione "SISTER", che consente il servizio telematico di visura catastale e la consultazione dei dati presenti negli archivi catastali (nonché dell'avvenuta incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate stabilita dell'art. 23 quater del decreto legge n. 95/2012), i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione devono essere acquisiti d'ufficio dall'Agenzia delle entrate, i contribuenti non sono, dunque, più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli "estratti catastali" come previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 346 del 1990.
Questo, in sintesi, il contenuto della Risoluzione n. 11/E del 13 febbraio 2013 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto alle richieste di chiarimento pervenute circa la documentazione da allegare alla dichiarazione di successione, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 e sull'obbligo previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 346 del 1990, di allegare gli "estratti catastali" alla dichiarazione di successione.
Per rispondere al quesito, l'Agenzia delle Entrate ha prima richiamato le disposizioni normative applicabili in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi e quelle recentemente introdotte volte a realizzare la completa decertificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati.
L' articolo 6 dello Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Gazzetta Ufficiale 31/07/2000, n. 177) prevede che l'Amministrazione finanziaria deve garantire l'assolvimento dell'obbligazione tributaria con il minor aggravio possibile per il contribuente. In particolare, i commi 3 e 4 affermano:
comma 3
L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
comma 4
Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
L'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha modificato l'articolo 43, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), prevedendo per tutte le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi, l'obbligo dall'1 gennaio 2012 di acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, nonché tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. Successivamente, il termine dell'1 gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni è stato differito al 30 giugno 2012 dall'art. 29, Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.
Più recentemente, l'art. 6, comma 5 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, ha previsto che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 40 del D.P.R. n. 445/2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio. In base alle disposizioni attualmente in vigore, per i certificati ipotecari o catastali non trova applicazione l'obbligo di non accettare o richiedere certificati da parte delle pubbliche amministrazioni o privati gestori di pubblici servizi, trattandosi di certificati che non attestano in via diretta stati, fatti o qualità personali e che non possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
A decorrere dal 30 giugno 2012, anche per i dati attestati dai certificati catastali sussiste l'obbligo previsto dal comma 1 dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, in virtù del quale le pubbliche amministrazioni sono tenute all'acquisizione d'ufficio di "tutti i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti (...)".
Infine, la legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ha introdotto il comma 5-bis all'articolo 6 che stabilisce "Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione (...) per l'espletamento dei compiti istituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare integrata, gestite dall'Agenzia del territorio, nonché delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali".
Alla luce delle disposizioni soprarichiamate ed in considerazione della possibilità per gli uffici dell'Agenzia delle entrate che ricevono le dichiarazioni di successione di accedere, mediante il Sistema Informatico, all'applicazione "SISTER", che consente il servizio telematico di visura catastale e la consultazione dei dati presenti negli archivi catastali (nonché dell'avvenuta incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate stabilita dell'art. 23 quater del decreto legge n. 95/2012), i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione devono essere acquisiti d'ufficio dall'Agenzia delle entrate, i contribuenti non sono, dunque, più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli "estratti catastali" come previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 346 del 1990.
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