"Ddl responsabile penalmente degli infortuni anche dopo nomina RSPP"
fonte www.quotidianosicurezza.it / Normativa
Il legale rappresentante di un’azienda presso la quale si è verificato un infortunio ai danni di un dipendente, è stato condannato perchè ritenuto responsabile dell’inosservanza, fra le altre, delle norme degli artt. 122 e 148 del TU 81/08 per non aver adottato le misure necessarie ad evitare l’infortunio. Alla condanna si era eccepito che l’interessato, allo scopo, aveva delegato il RSPP.
Questo il fatto di cui si è occupata nel dicembre scorso la Corte di Cassazione (Sez. 4, sent. n. 49031) che ha ritenuto infondata la condanna (*). Per la Cassazione la responsabilità del Ddl non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il RSPP, perché quest’ultimo:
- non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica;
- opera, piuttosto, quale consulente del Ddl nella materia.
Al RSPP rimane sì e direttamente l’obbligo di “assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio”, ma come tutti gli altri componenti del Servizio aziendale di prevenzione e protezione va “considerato un semplice ausiliario del datore di lavoro, e non può venire chiamato a rispondere direttamente del suo operato, proprio perchè difetta di un effettivo potere decisionale”.
Cosicché, i risultati della sua attività in funzione della sicurezza “vengono fatti propri dal vertice che lo ha incaricato sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della sua opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario”.
Ne deriva che, conclude la pronuncia della Corte, “la designazione del RSPP… non equivale ad alcuna delega di funzioni (**) utile ai fini dell’esenzione del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché gli consentirebbe di trasferire ad altri – il delegato – la posizione di garanzia che ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori”.
(*) La Corte ha confermato il precedente orientamento (Cass., sez. 4, n. 32357/2010)
(**) Di delega delle funzioni si parla nel TU 81/08, art. 16.
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