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"Da oggi, 12.03.2013 in vigore l’accordo attrezzature: nuovi chiarimenti dal Ministero"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
12/03/2013 - Con
circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti
in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione
delle attrezzature
di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli
operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i
soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità
della formazione, in attuazione dell’art.73, comma 5, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.
L’accordo
entra in vigore oggi, cioè 12 mesi dopo la sua pubblicazione sulla G.U.,
avvenuta il 12 marzo 2012. E “i lavoratori che all’entrata in vigore
dell’accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature devono effettuare i
corsi entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore” cioè entro il
12 marzo 2015.
La
formazione
già erogata potrà essere
riconosciuta quale credito
formativo pregresso qualora si possa documentalmente attestare che il
lavoratore abbia frequentato in via alternativa:
a) corsi composti di
modulo teorico e pratico e con verifica di apprendimento di
durata non inferiore a quella prevista dall’Accordo;
b) corsi
composti di modulo teorico e pratico e con verifica di apprendimento di
durata inferiore a quella prevista dall’Accordo, se integrati entro
il 12 marzo 2015 dall’aggiornamento (indicato al
punto 6 Accordo);
c) corsi senza
verifica di apprendimento, di qualsiasi durata, se integrati entro il
12 marzo 2015 dall’aggiornamento (indicato al
punto 6 Accordo) e da verifica di apprendimento.
Inoltre
“l’abilitazione deve essere rinnovata entro
5 anni dal rilascio dell’attestato previa verifica di un corso di
aggiornamento della durata minima di 4 ore”.
Si
ricorda che la formazione per il conseguimento delle abilitazioni “non è
sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i
lavoratori ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 81/2008. La partecipazione ai
corsi deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici a
carico dei lavoratori”.
I chiarimenti della circolare
Nella
circolare n. 12 appena pubblicata, che
vi invitiamo a leggere integralmente, è chiarito che ai fini della
documentazione dell'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro degli
operatori del settore agricolo è possibile considerare:
“a)
nel caso di lavoratore autonomo o
di datore di lavoro utilizzatore lo stesso può documentare l'esperienza
nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.”
“b)
nel caso di lavoratore subordinato lo stesso può documentare l'esperienza
nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000.”
Il
punto 2 della circolare fa invece riferimento all’utilizzo saltuario, occasionale o finalizzato
allo svolgimento di applicazioni non ben determinate delle attrezzature di
lavoro individuate nell'accordo 22 febbraio 2012, e chiarisce che “il
conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di
utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature
di lavoro individuate nell'Accordo 22 febbraio 2012.”, escludendo le “operazioni
di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione
ordinaria o straordinaria, ecc..”.
Un ulteriore punto chiarisce che “Ai fini dell'effettuazione del corso di aggiornamento di
cui al punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità che
le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate
anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24
unità.”.
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