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"Le novità sul decreto per la qualificazione dei formatori"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
13/03/2013 - Finalmente con la firma del ministro Fornero il Decreto
sulla “qualificazione dei formatori” potrà essere pubblicato – nei prossimi
giorni – sulla Gazzetta Ufficiale ai fini della sua completa attuazione, del
resto prevista tra un anno.
Si tratta di un buon risultato che, però, arriva con circa
un anno di ritardo. Un ritardo inspiegabile e incomprensibile che dimostra,
ancora una volta, grande insensibilità e scorrettezza istituzionale.
Un ritardo che poteva continuare, nell’indifferenza
totale, se non fosse intervenuta con forza la CIIP (Consulta
Interassociativa Italiana della Prevenzione di cui l’AiFOS
ne fa parte attiva e partecipe).
Ricordiamo come il 18 aprile dello scorso anno la Commissione Consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell'articolo 6,
comma 8, lett. m-bis), del
Decreto Legislativo n. 81/2008 ha approvato i “ Criteri di
qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul
lavoro “.
Dopo poco meno di un anno di silenzio la CIIP ha inviato in data 27
febbraio 2013 un esposto-appello al Governo per la mancata emanazione del
provvedimento approvato dalla Commissione.
Si trattava di un “atto dovuto” la cui inspiegabile
mancata emanazione contribuisce ad aumentare il ritardo della piena entrata in
vigore. Considerando che la norma entra in vigore dopo un anno, dalla sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono stati persi già 11 mesi.
Un attento esame della norma verrà presentato dopo la
pubblicazione ufficiale, anticipando già ora come la norma si basa su un prerequisito
di accesso ed i criteri rappresentano
il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
Ciascun criterio è strutturato per garantire la
contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere
posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
conoscenza, esperienza e capacità didattica.
Dare un anno di tempo significa dare la possibilità ai
formatori di svolgere eventuali corsi di formazione per essere attrezzati e
preparati allo svolgimento di una formazione seria e responsabile.
Finirà quindi l’epoca degli improvvisatori e dei
confusionari. La qualifica dovrà costituire lo spartiacque ed il metodo con cui
si misura la sicurezza.
Sarà una importante occasione per fare il punto e, quasi,
ripartire daccapo attuando il processo che la formazione è utile e valida solo
se svolta da un buon formatore che possieda, almeno, i requisiti minimi
previsti dalla legge.
Si coglie l’occasione per anticipare che l’AiFOS, proprio
qual associazione dei formatori, aveva già attivato per i propri soci un
sistema volontario di qualificazione molto più restrittivo di quello prevista
dal Decreto testè firmato.
Ai fini dell’attuazione della nuova norma l’AiFOS ha inoltre
predisposto una apposita area nella quale verranno “caricati” i documenti e le
certificazioni previste dai 6 criteri di qualificazione. Se in possesso di uno
dei 6 criteri verrà emessa una dichiarazione attestante la qualificazione del
formatore.
Si tratta di un percorso estremamente importante e che consente
di fornire prima di tutto ai datori di lavoro, committenti ed agenzie ed enti
formativi la certezza di incaricare docenti qualificati per lo svolgimento
della formazione. Allo stesso tempo gli organismi di vigilanza, che potranno
accedere al sito dell’AiFOS, potranno verificare immediatamente se un formatore
è in possesso della qualifica prevista dalla legge.
Sicuramente molti formatori, coloro che svolgono da anni
questa attività, non avranno difficoltà a rientrare in uno dei 6 criteri
previsti per la qualificazione. A molti, probabilmente, mancherà una delle
specifiche aggiuntive ai criteri che consiste in un percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di
24 ore (es. corso formazione-formatori) oppure a precedenti esperienze
documentate quale docente.
Si consiglia, ovviamente, quanto
sia importante per un formatore aver frequentato un corso formazione-formatori
che si basa, tra l’altro, sui sistemi di comunicazione e sulle tecniche delle
metodologie didattiche.
E per coloro, pensiamo ai
giovani, che non rientrano nei parametri previsti dal decreto dovrà essere
aperta la possibilità della codocenza e del tutoraggio che rappresentano un
serio sistema di sviluppo della formazione e che consentirà nei prossimi anni
di poter far entrare tra i soggetti formatori qualificati anche i giovani
diplomati e laureati che rappresentano lo sviluppo dell’intero comparto della
sicurezza sul lavoro.
Viste le passate esperienze di azioni improvvisate, se non
truffaldine, da parte di molti soggetti e pseudo soggetti formatori (basti
pensare agli enti bilaterali fasulli e semifasulli ad associazioni anonime
senza arte ne parte se non quella di fare business, ai corsi in e-Learning che
non sono e-Learning ma solo semplicistica formazione a distanza), coloro che si
accingono a diventare formatori qualificati scelgano bene i propri percorsi
formativi.
Solo così, con una buona formazione dei formatori, si
viene a colmare una lacuna e si apre una prospettiva interessante ed
importante.
Rocco Vitale, Presidente Aifos
Per approfondimenti sul provvedimento si veda:
Informazioni relative ai criteri di qualificazione della
figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro approvati dalla
Commissione consultiva. I prerequisiti, i criteri, l’entrata in vigore,
l’aggiornamento e la clausola di salvaguardia.
Riflessioni sui Criteri di Qualificazione della figura del
formatore: un ulteriore passo verso la qualità dei corsi di formazione sulla
salute e sicurezza sul lavoro. Di Francesco Naviglio.
Un riassunto dei criteri di qualificazione dei formatori
per la sicurezza e salute sul lavoro recentemente approvati. Di Vanna Alvaro,
Consigliere Nazionale AiFOS.
Approvati dalla Commissione Consultiva i criteri di
qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul
lavoro. Lorenzo Fantini, dirigente del Ministero del lavoro, ne illustra i
punti principali e i tempi di entrata in vigore.
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