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"Datore di lavoro, consiglio di amministrazione e amministratore unico"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
08/04/2013 - La Cassazione penale, nella c.d. sentenza Galeazzi, ha precisato che "
nel
caso di una società di capitali originariamente il datore di lavoro (in
senso civilistico) va individuato nel consiglio di amministrazione o
nell'amministratore unico.
Ove, con la nomina di uno o
più amministratori delegati, si verifichi il trasferimento di funzioni
in capo ad essi, non per questo va interamente escluso un perdurante
obbligo di controllo della gestione degli amministratori delegati; ciò
trova un importante argomento di conferma, sia pure sul piano
civilistico (con conseguenze che, peraltro, non possono che riflettersi
su quello penalistico comune essendo la matrice e la giustificazione
degli obblighi di garanzia), nel testo dell'art. 2392 c. 2 cod. civ. che
ribadisce, anche nel caso di attribuzioni proprie del comitato
esecutivo o di uno o più amministratori, la solidale responsabilità
degli amministratori (di tutti gli amministratori) ‘se non hanno
vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a
conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per
impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze
dannose’. Obblighi attenuati ma ribaditi anche nel nuovo testo dell'art.
2392 cod. civ. introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 che ha
riformato il diritto societario con entrata in vigore il 1 gennaio
2004”.
In base ad un
criterio di ragionevolezza si
preferisce escludere che questo obbligo [di vigilanza sul generale
andamento della gestione aziendale, sulle scelte strategiche anche in
materia di sicurezza sul lavoro] riguardi anche gli aspetti minuti della
gestione, senza porre però in dubbio l'esigibilità di un
dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione.
Si riferisce a tale generale andamento non l'adozione di una singola
misura di prevenzione per la tutela della salute di uno o più lavoratori
o il mancato intervento in un singolo settore produttivo ma la
complessiva gestione aziendale della sicurezza.
Dunque con il trasferimento di funzioni (come anche nella delega di funzioni)
il contenuto della posizione di garanzia gravante sull'obbligato
originario si modifica e si riduce agli indicati obblighi di controllo e
intervento sostitutivo: ove l'amministratore non adempia a tali
obblighi residuali e, in conseguenza di questa omissione, si verifichi
l'evento dannoso si dovrà ravvisare la colpa nell'inosservanza di tali
obblighi
. (...) “In conclusione, in un sistema che si fonda su un
assetto che esclude la delegabilità di determinate funzioni in tema di
sicurezza, e che comunque prevede un residuo obbligo di controllo da
parte di coloro cui originariamente è attribuita la qualità di datore di
lavoro, non è ipotizzabile che residui un'
area di irresponsabilità in
base ad accordi, formali o meno che siano, o addirittura dedurre
dall'inerzia un trasferimento di funzioni con efficacia giuridica
escludente la responsabilità pervenendo al risultato di esonerare taluno
dalla responsabilità penale in base ad un atto di autonomia privata” [ Cassazione sezione quarta penale - Sentenza n. 4981 del 6 febbraio 2004 (u.p.
5 dicembre 2003) - Pres. Fattori - Est. Brusco - P.M. (P. Diff.)
lannelli - Ric. P.M. in e. - Res. Ligresti e altri]. Come a dire, che
quando si tratta di mancata adozione di una singola misura di
prevenzione per la tutela della salute di uno o più lavoratori o il
mancato intervento in un singolo settore produttivo non è in questione
l' obbligo di vigilanza sul
generale andamento della gestione che è comunque a carico del consiglio
di amministrazione, ma bensì i poteri di cui dispone, seguendo il filo
del ragionamento giurisprudenziale, di cui è dotato l'amministratore
delegato, che da soli giustificano la sua posizione di garanzia di
datore di lavoro.
Ciò in piena coerenza con la giurisprudenza, anche di merito, che ha sempre riconosciuto la responsabilità dell’imprenditore, a prescindere dall’eventuale delega, quando l’infortunio è da attribuire non tanto all’attuazione di questa o di quella misura, ma più in generale ad una situazione di assoluta inadeguatezza degli impianti in relazione alle esigenze di tutela della integrità fisica dei lavoratori [Pretura di Mantova sent. 3 marzo 1994 in Foro it., 1995, II, 594].
Ciò in piena coerenza con la giurisprudenza, anche di merito, che ha sempre riconosciuto la responsabilità dell’imprenditore, a prescindere dall’eventuale delega, quando l’infortunio è da attribuire non tanto all’attuazione di questa o di quella misura, ma più in generale ad una situazione di assoluta inadeguatezza degli impianti in relazione alle esigenze di tutela della integrità fisica dei lavoratori [Pretura di Mantova sent. 3 marzo 1994 in Foro it., 1995, II, 594].
Questo
indirizzo giurisprudenziale consolidato ha visto un importante segno di
continuità con l'importante
sentenza
della Cassazione, Quarta sezione penale, sentenza 38991 del 4.11.2010 (Montefibre) che
ha ribadito una volta di più che «
anche
in presenza di una delega di funzioni a uno o più amministratori (con
specifiche attribuzioni in materia di igiene del lavoro),
la posizione di garanzia degli altri componenti del consiglio di
amministrazione non viene meno, pur in presenza di una struttura aziendale
complessa e organizzata, con riferimento a ciò che attiene alle scelte
aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni
che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro».
La
sentenza riguarda una mancata protezione dei lavoratori dal rischio amianto protrattasi per
alcuni decenni.
La
particolare gravità dei fatti ha indotto la Corte di Cassazione ad
allargare la responsabilità anche in capo a
coloro che non hanno controllato i soggetti direttamente obbligati dalla legge
alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
L’imputazione
ha ad oggetto l’omessa adozione, soprattutto durante i frequenti lavori di manutenzione degli
impianti,
di decoibentazione e nuova coibentazione, delle cautele necessarie per evitare che i lavoratori dello
stabilimento, appartenente ad un importante società che opera a livello
internazionale, fossero esposti in modo diretto e indiretto alla inalazione
delle polveri di amianto. I lavoratori non
erano stati dotati di dispositivi personali di protezione, inoltre non erano
state attuate le norme di igiene, non erano stati edotti i lavoratori del
rischio specifico a cui erano esposti, non era stato disposto di effettuare in
luoghi separati le lavorazioni insalubri, non erano state adottate le misure
per prevenire o ridurre la dispersione e diffusione nei luoghi di lavoro delle
polveri e fibre di amianto.
Gli
accertamenti nel giudizio di merito hanno consentito di verificare come le
suddette violazioni delle disposizioni sull’igiene del lavoro fossero state
gravi e come, inoltre, a partire dal momento in cui la società coinvolta nel
relativo procedimento è venuta a conoscenza dei rischi correlati
all’esposizione all’amianto, il colposo comportamento dell’azienda si fosse
protratto per circa 30 anni.
Alla
società era, infatti, ben
noto il rischio
dell’esposizione all’amianto sin dal 1973 ossia a partire da quando i
manutentori dello stabilimento erano stati sottoposti a controlli medici
proprio per sospetta asbestosi e, a seguito di tali controlli, erano stati
trasferiti, senza però che ciò avesse comportato alcuna riduzione al rischio di esposizione all’amianto, dai reparti in
cui si trovavano.
Nonostante
tale conoscenza, l’istruttoria condotta in giudizio ha accertato che la
società, salvo che per poche e limitate
iniziative giudicate del tutto insufficienti, non ha provveduto ad adottare
radicali modifiche volte ad eliminare o a ridurre in modo significativo il
rischio amianto né con riguardo agli impianti né con riguardo alle attività
di manutenzione tanto che è risultato che nello stabilimento fosse presente
amianto ancora nel 2002.
Tali
comportamenti colposi hanno comportato le morti, avvenute fra il 1999 e il
2004, di 11 dipendenti dello stabilimento che hanno lavorato fra la metà degli
anni ’50 e l’ultima metà degli anni ’90 con mansioni che comportavano forti
esposizioni all’amianto. Di tali persone, 8 sono morte per mesotelioma
pleurico, 3 per asbestosi.
Dei
reati di cui sopra sono stati chiamati a rispondere 14 dirigenti della società:
2 direttori di stabilimento; 3 amministratori delegati, 9 consiglieri di
amministrazione.
La
Corte di Cassazione ha ritenuto corretto il giudizio di merito di condanna di
tali imputati con riguardo all’esistenza:
a)
di gravi e reiterate omissioni colpose di norme antinfortunistiche;
b)
delle patologie contestate;
c)
di un nesso di causa fra tali patologie e l’omissione colposa delle norme
antinfortunistiche; d) di una responsabilità da parte di tutti gli imputati nel
non avere impedito, avendone il potere, l’insorgenza e/o l’aggravamento
delle patologie contestate.
Va
poi ricordato, con particolare riferimento alle società di persone come le
s.n.c., che in presenza di
imprese con
pluralità di titolari, si è stabilito che “..
l'obbligo grava indiscriminatamente su tutti i titolari dell’impresa,
salvo che preventivamente le attività per la sicurezza del lavoro vengano
delegate ad uno di essi..” (Cassazione IV. 6.4.79, ric. Bortolato; Sez. IV.
30.3.65. ric. Ornago).
Fondamentale
risulta, nella prospettiva costituzionale della responsabilità penale
individuale (art. 27 comma 1 della Costituzione), la concreta
individuazione del datore di lavoro, ovvero del soggetto al quale può essere
legittimamente imputata la responsabilità penale per i fatti compiuti
nell’esercizio dell’attività alla quale sono addetti lavoratori come definiti
dall’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008.
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