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"Impianti di Protezione attiva, in vigore la nuova Regola Tecnica "
fonte www.insic.it / Rischio incendio
08/04/2013 - In vigore dal 4 aprile 2013 il decreto del Ministro dell'Interno 20 dicembre 2012, recante
"Regola
tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva
contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi" che disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti di protezione attiva contro l'incendio,
installati nelle attività soggette
ai controlli di prevenzione incendi, qualora siano previsti da
specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi
provinciali dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti di
prevenzione incendi.
Il decreto entra in vigore a novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta il 4 gennaio scorso (vedi notizia in allegato).
Il decreto si riferisce agli impianti di nuova costruzione ed a quelli già esistenti, se oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, ma non si applica alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante e in specifiche attività definite all'articolo 2 e regolamentate in altri atti normativi.
Il decreto contiene in allegato la Regola tecnica che indica i parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti e che sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione. Inoltre contiene termini, definizioni generali, tolleranze dimensionali e simboli grafici di prevenzione incendi, fornisce indicazioni su progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti di protezione attiva e si concentra anche sulla documentazione ai fini del controllo di prevenzione incendi, in base all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, distinguendo quelli realizzati secondo le norme pubblicate dall'Ente di normalizzazione Europea e gli impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio (punto3.2).
Disposizioni specifiche riguardano poi la rete idranti (punto 4 della Regola tecnica), gli impianti sprinkler (punto 5),e gli altri impianti di protezione attiva contro l'incendio (punto 6) con riferimento a quelli di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio, gli impianti di controllo del fumo e dei calore, nonché altri impianti di estinzione o controllo dell'incendio.
Il decreto entra in vigore a novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta il 4 gennaio scorso (vedi notizia in allegato).
Il decreto si riferisce agli impianti di nuova costruzione ed a quelli già esistenti, se oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, ma non si applica alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante e in specifiche attività definite all'articolo 2 e regolamentate in altri atti normativi.
Il decreto contiene in allegato la Regola tecnica che indica i parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti e che sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione. Inoltre contiene termini, definizioni generali, tolleranze dimensionali e simboli grafici di prevenzione incendi, fornisce indicazioni su progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti di protezione attiva e si concentra anche sulla documentazione ai fini del controllo di prevenzione incendi, in base all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, distinguendo quelli realizzati secondo le norme pubblicate dall'Ente di normalizzazione Europea e gli impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio (punto3.2).
Disposizioni specifiche riguardano poi la rete idranti (punto 4 della Regola tecnica), gli impianti sprinkler (punto 5),e gli altri impianti di protezione attiva contro l'incendio (punto 6) con riferimento a quelli di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio, gli impianti di controllo del fumo e dei calore, nonché altri impianti di estinzione o controllo dell'incendio.
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