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"Sulla non responsabilità del DdL per un infortunio occorso al lavoratore"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
08/04/2013 -
Commento a cura di G. Porreca.
Messi a fuoco dalla Corte di Cassazione in questa sentenza gli
elementi essenziali affinché possa individuarsi la responsabilità da
parte del datore di lavoro nel caso di un infortunio sul lavoro accaduto
ad un lavoratore nei pressi di una macchina installata in azienda. Non
sussistono responsabilità a carico del datore di lavoro,
infatti, secondo la suprema Corte, se dagli accertamenti effettuati a
seguito dell’evento infortunistico è emerso chiaramente che la macchina
stessa era rispondente alle norme di prevenzione degli infortuni e
soprattutto se le lesioni traumatiche subite dall’infortunato ed emerse
dalle indagini medico-legali non risultano compatibili con la dinamica
dell’infortunio individuata nel corso degli accertamenti tecnici.
Il caso, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha assolto l’amministratore unico di una società e il
direttore di fabbrica dell’azienda della società medesima dal reato di
lesioni gravissime in danno di un lavoratore che aveva subito un
infortunio con una sentenza assolutoria che, a seguito di impugnazione
della parte civile, è stata successivamente confermata dalla Corte
d'Appello. Agli imputati era stato mosso l'addebito di non aver dotato
di opportuni ripari e protezioni una pressa per la produzione di fondi
per le calzature presso la quale operava il dipendente il quale veniva
colpito al capo da uno stampo in avaria proiettato oltre la sua normale
corsa. I giudici di merito, in particolare, avevano assolto gli imputati
essendo emerso che non si configurava alcuna condotta rimproverabile
degli stessi giacché la macchina in esame non era priva di alcuno degli
apparati di protezione prescritti dalla legge né lo stampo risultava in
avaria ed essendo stato pertanto attribuito l’evento lesivo a causa
accidentale come del resto riferito fin dall'inizio dall'Inail.
La parte civile ha ricorso per cassazione lamentando che la Corte
d’Appello, senza adeguato approfondimento ed alla luce solo delle prime
sommarie acquisizioni, aveva ritenuto che le lesioni subite dal
lavoratore fossero di modesta entità con una valutazione risultata
invece in contrasto con la documentazione in atti e con le conclusioni
dell'attività medico-legale e lamentando altresì che la stessa Corte
d’Appello aveva rifiutata una richiesta di perizia medica dalla stessa
avanzata.
Le decisioni della
Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli
imputati perché ritenuto infondato. La Sezione IV ha infatti posto in evidenza
che era stato accertato che la macchina utilizzata dal lavoratore era
perfettamente funzionante e rispettava tutte le norme antinfortunistiche e che
inoltre tutte le indagini medico-legali esperite avevano consentito di ritenere
che non si fosse in presenza di una lesione traumatica ma ischemica, valutazione
confortata dalla diagnosi di pronto soccorso oltre che da un certificato del
medico di fiducia della parte civile e dalla successiva Tac che aveva
attribuito l'evento lesivo ad un esito ischemico piuttosto che ad una lesione
traumatica da contraccolpo. La suprema Corte ha altresì fatto presente che
tutti i testi avevano concordemente riferito di non aver sentito né un botto né
un'esplosione e che nessuno aveva dichiarato che l'infortunato era svenuto o
era pieno di sangue ad eccezione di un solo teste che non aveva nascosto un
certo risentimento nei confronti dell'azienda. La macchina al cui funzionamento
era addetto l'infortunato era stata inoltre acquistata poco tempo prima e
dall'ispettore intervenuto dopo l’evento infortunistico era stata trovata
perfettamente funzionante e dotata di congegni antinfortunistici rispettosi
delle norme vigenti.
“
Tale apprezzamento”,
ha concluso quindi la suprema Corte, “
si
sottrae alle indicate censure: plurimi significativi e coerenti argomenti
probatori vengono analiticamente considerati e collegati: la natura delle
lesioni; l'efficienza della macchina; la mancanza di segni di un evento
traumatico” né dall’imputato infine nel suo ricorso erano stati prodotti
argomenti in grado di inficiare seriamente la motivazione della sentenza di
condanna ed il suo iter logico.
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