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"Attrezzature e macchine: le procedure di controllo delle ASL"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
12/04/2013 - In relazione alle
attrezzature di lavoro il comma 4 dell’art. 70 del Decreto legislativo 81/2008 attribuisce all'
organo di vigilanza un importante ruolo per il controllo in merito al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni regolamentari e legislative.
E se per una corretta valutazione della reale situazione di rischio
di un’attrezzatura è necessario conoscere le direttive di prodotto,
la nuova Direttiva Macchine - recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010 – ha introdotto diverse novità che incidono direttamente sull'attività di vigilanza.
Per dare informazioni e linee di indirizzo agli organi di vigilanza interviene un documento del
Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro, pubblicato nel giugno del 2012, dal titolo “
Applicazione
del Titolo III del D.Lgs 81/08 e nuova Direttiva Macchine (D.Lgs
17/2010). Indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di
vigilanza delle Asl” elaborato dal Gruppo Interregionale “Macchine e Impianti”.
Per le
macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza (RES), le linee guida propongono specifiche procedure per l’applicazione dell’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.
Riguardo alle
procedure in caso di presenza di rischio riconducibile a non conformità ai RES, le azioni da mettere in campo da parte degli Organi di vigilanza territorialmente competenti “sono di due tipi:
-
azioni di tipo amministrativo, con la segnalazione dell’esemplare riscontrato non conforme alle Autorità nazionali per la sorveglianza del mercato:
Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, secondo la procedura prevista dall’art. 70, comma 4,
del D.Lgs. 81/08 e dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 17/2010”. A tale
scopo si deve utilizzare un modello riportato nell’allegato 1 del
presente documento (“con segnalazione per conoscenza anche alla propria
Regione”);
-
azioni di tipo penale, “previste dall’art. 70,
comma 4, del D.Lgs. 81/08, nei confronti del datore di lavoro
utilizzatore e comunicazione al Pubblico Ministero della notizia di
reato relativa al costruttore ed ai soggetti della catena di
distribuzione. L’azione penale da adottare nei confronti del datore di
lavoro utilizzatore è quella prevista dagli art. 20 e 21 del D.Lgs.
758/94 e, cioè,
idonea ‘prescrizione’ atta a rimuovere la situazione di rischio riscontrata”.
Si ricorda che l’art. 20 del D.Lgs. 758/94 precisa che, “oltre alla
specifica prescrizione, l’Organo di Vigilanza può imporre specifiche
misure atte a far cessare il pericolo, es.: divieto d’uso o altra misura
ritenuta utile in attesa dell’adeguamento dell’attrezzatura. Nei
confronti del fabbricante e dei soggetti della catena di distribuzione
le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 758/94 saranno
invece espletate, ai sensi dell’art. 70, comma 4, lettera b), del D.Lgs.
81/08, solo successivamente all’accertamento da parte dell’Autorità
nazionale per la sorveglianza del mercato della effettiva non
rispondenza ai RES della macchina segnalata”.
Il
documento, dopo aver riportato la differenza tra
vizio palese (“una situazione di pericolo che si sia manifestata in
fase di utilizzo dell’attrezzatura o di valutazione dei rischi della stessa”) e vizio occulto, riporta le
procedure in caso di “vizio palese”.
In
questo caso nei confronti del datore di lavoro “utilizzatore” viene “contestata
la violazione dell’art. 70, comma 1, del D.Lgs. 81/08, si applica la procedura
prevista dal D.Lgs. 758/94 e si comunica la notizia di reato alla Autorità Giudiziaria
competente per territorio”. Tale azione “andrà attuata quando si accerta un
rischio per il lavoratore e non quando si è in presenza di vizi formali”.
La
prescrizione idonea ad eliminare il rischio “può contenere:
-
indicazioni precise se: è possibile
una sola soluzione, oppure le soluzioni possibili possono essere realizzate
senza modificare i componenti e le soluzioni impiantistiche previste dal
fabbricante dell’attrezzatura ai fini della sicurezza (soluzioni diverse
possono comportare livelli di affidabilità o rischi che richiedono una nuova
valutazione degli stessi e, quindi, una ‘rimarcatura’ CE dell’attrezzatura);
-
indicazioni generiche se: esistono
più soluzioni possibili ed ugualmente idonee; a seconda della soluzione
adottata può essere necessario intervenire sulle scelte progettuali previste
dal fabbricante con gli stessi obblighi sopra richiamati. In questo caso è
opportuno lasciare al datore di lavoro la scelta di
adeguare l’attrezzatura rivolgendosi al costruttore della stessa o ad altro
tecnico di sua fiducia”.
Riguardo
alle
procedure in caso di
situazione di rischio riconducibile a
“vizio occulto”, dove “non è ipotizzabile una violazione attribuibile al
datore di lavoro e, quindi, dove non è rilevabile una contravvenzione, il
legislatore indica la possibilità per l’organo di vigilanza di impartire
‘idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza
dell’attrezzatura di lavoro’”.
E
nei confronti del datore di lavoro “la disposizione potrà fornire, a seconda
dei casi, indicazioni specifiche o generiche. Queste ultime potranno essere:
eliminare la condizione di rischio adottando le misure tecniche (che
coinvolgono oppure no l’attrezzatura), organizzative o procedurali ritenute più
idonee. A seconda del tipo di rischio può essere necessario, in attesa
dell’adeguamento, diffidare il datore di lavoro al divieto d’uso o
all’allontanamento della macchina dal ciclo produttivo”.
Dopo
aver affrontato le procedure nei confronti del fabbricante e/o dei soggetti
della catena di distribuzione, il documento si sofferma sulle
procedure in caso di rischio grave e
immediato.
Nel
caso di rischio grave ed immediato “si devono adottare, da parte dell’ASL che
effettua il riscontro, le misure ritenute più opportune per garantire la
sicurezza quali: sequestro preventivo; richiesta dell’elenco dei clienti delle
attrezzature vendute. La trasmissione alle Regioni di tale elenco consentirà,
attraverso le ASL competenti per territorio di intervenire presso i datori di lavoro utilizzatori di
tali attrezzature per verificare se le stesse sono state adeguate (azione del
fabbricante o dei soggetti della catena di distribuzione o propria) o se, pur
in presenza di informazione specifica del fabbricante, non sono state adottate
le misure necessarie. In questo caso si procederà nei confronti di questi
datori di lavoro secondo le modalità già
indicate per il vizio palese”.
Concludiamo
ricordando che il documento si sofferma anche sulle istruzioni per l’uso che
devono accompagnare ogni macchina, sulla violazione di più precetti e su alcune
specifiche problematiche relative a diverse attrezzature.
L’
indice del documento:
1.
Macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei
requisiti essenziali di sicurezza (RES): procedure per l’applicazione dell’art.
70, comma 4, del D.Lgs.
1.1.
Premessa
1.2.
Procedure in caso di presenza di rischio riconducibile a non conformità ai
RES
1.3.
Prescrizione o disposizione (vizio palese o vizio occulto)
1.3.1.
Procedure in caso di “vizio palese”
1.3.2.
Procedure in caso di “vizio occulto”
1.4.
Procedura nei confronti del fabbricante e/o dei soggetti della catena di
distribuzione
1.5.
Procedure in caso di rischio grave e immediato
1.6.
Istruzioni per l’uso
2.
Applicazione articolo 70, comma 1, e articolo 71, comma 1, D.Lgs. 81/08
3.
Violazione di piu’ precetti riconducibili a categoria omogenea di requisiti di
sicurezza (art. 87, comma 5, D.Lgs. 81/08)
4.
Macchine semoventi e macchine agricole
4.1.
Macchine semoventi, diverse dai trattori, senza struttura di protezione in caso
di capovolgimento o con struttura di protezione non conforme alla normativa di
sicurezza
4.2.
Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento per un trattore non
costruito in conformità alle Linee Guida ISPESL relative, ovvero a riferimenti
tecnici considerati equivalenti (es. Codici OCSE)
5.
Manutenzione degli impianti elettrici
6.
Verifica periodica degli impianti elettrici
7.
Lavoratori autonomi, componenti dell'impresa familiare, coltivatori diretti del
fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e
piccoli commercianti
8.
Vendita, noleggio o concessione in uso o locazione finanziaria di macchine
costruite o messe in servizio al di fuori della disciplina di cui all’art. 70,
comma 1
ALLEGATO
1 – Modello comunicazione a Ministeri
ALLEGATO
2 – FLOW CHART sorveglianza del mercato
Coordinamento
tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di prevenzione nei luoghi di
lavoro, “ Applicazione
del Titolo III del D.Lgs 81/08 e nuova Direttiva Macchine (D.Lgs 17/2010).
Indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle Asl”, elaborato dal Gruppo Interregionale “Macchine
e Impianti”, giugno 2012 (formato DOC, 723 kB).
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