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"Impianti tecnologici, gli architetti possono progettarli"
fonte www.edilportale.com / Normativa
15/04/2013 - Gli architetti possono progettare gli impianti tecnologici che completano l’edificio. Lo ha affermato il
Consiglio di Stato, che con la
sentenza 1552/2013 ha annullato una precedente pronuncia del Tar Lazio.
Il caso esaminato dal CdS riguarda un ricorso presentato al Tar Lazio dell’Ordine degli Architetti di Roma perché l’Ifel, istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, aveva escluso gli architetti dalla competenza sulla progettazione degli impianti soggetti ad omologazione Ispel.
Nonostante il Tribunale amministrativo avesse respinto il ricorso, il Consiglio di Stato ha esaminato nel merito la suddivisione delle competenze tra ingegneri e architetti in base al Regio Decreto 2537/1925.
Secondo il decreto, nelle competenze degli architetti rientrano le opere di edilizia civile, tra cui il Consiglio di Stato ritiene che possano essere inclusi gli impianti inerenti alle opere edilizie.
Per il CdS la normativa si è infatti adeguata alle evoluzioni della tecnica e delle qualificazioni professionali. In base a questo critetio, il concetto di edilizia civile viene quindi interpretato in modo estensivo, facendovi rientrare le realizzazioni tecniche, anche di carattere accessorio, che vengono collegate al fabbricato mediante l’esecuzione delle necessarie opere murarie.
L’edilizia civile, quindi, non comprende solo gli ambiti strutturali, ma anche gli impianti tecnologici che completano il fabbricato, come gli impianti idraulici e quelli di riscaldamento.
A detta del CdS le stesse considerazioni valgono nel caso di un edificio esistente, quando l’impianto viene progettato in un secondo momento. Il fatto che i progetti non avvengano in contemporanea non fa infatti venire meno il collegamento funzionale dell’impianto con l’opera di edilizia civile.
Il caso esaminato dal CdS riguarda un ricorso presentato al Tar Lazio dell’Ordine degli Architetti di Roma perché l’Ifel, istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, aveva escluso gli architetti dalla competenza sulla progettazione degli impianti soggetti ad omologazione Ispel.
Nonostante il Tribunale amministrativo avesse respinto il ricorso, il Consiglio di Stato ha esaminato nel merito la suddivisione delle competenze tra ingegneri e architetti in base al Regio Decreto 2537/1925.
Secondo il decreto, nelle competenze degli architetti rientrano le opere di edilizia civile, tra cui il Consiglio di Stato ritiene che possano essere inclusi gli impianti inerenti alle opere edilizie.
Per il CdS la normativa si è infatti adeguata alle evoluzioni della tecnica e delle qualificazioni professionali. In base a questo critetio, il concetto di edilizia civile viene quindi interpretato in modo estensivo, facendovi rientrare le realizzazioni tecniche, anche di carattere accessorio, che vengono collegate al fabbricato mediante l’esecuzione delle necessarie opere murarie.
L’edilizia civile, quindi, non comprende solo gli ambiti strutturali, ma anche gli impianti tecnologici che completano il fabbricato, come gli impianti idraulici e quelli di riscaldamento.
A detta del CdS le stesse considerazioni valgono nel caso di un edificio esistente, quando l’impianto viene progettato in un secondo momento. Il fatto che i progetti non avvengano in contemporanea non fa infatti venire meno il collegamento funzionale dell’impianto con l’opera di edilizia civile.
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