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"Pubblicato il decreto sulle semplificazioni per i lavoratori stagionali"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
16/04/2013 - Dopo la pubblicazione del decreto sui criteri di qualificazione della figura del formatore e del
decreto relativo alla segnaletica stradale per attività in presenza di traffico veicolare, siamo arrivati alla pubblicazione di una altro importante
decreto attuativo del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Stiamo parlando del
Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 relativo alla
semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.
Firmato da tre ministri (Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Ministro della Salute e Ministro delle Politiche Agricole,
Alimentali e Forestali) e pubblicato, a mezzo avviso, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013, il decreto risponde a quanto
richiesto al comma 13, art.3 del Decreto Legislativo 81/2008 per le
attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo:
Articolo 3 - Campo di applicazione
(...)
13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata
dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel
rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle
imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non
superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di
lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede
ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi
all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal
presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I
contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono
specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto
legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di
lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.
Il
decreto, elaborato con riferimento all'avviso comune stipulato in data 16
settembre 2011 dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative del settore sul piano nazionale, si applica dunque (comma 1,
art. 1) “nei confronti dei
lavoratori
stagionali che svolgono presso la stessa azienda
un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno,
limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici
requisiti professionali”.
Inoltre,
come indicato al comma 2 dell’art. 1, le disposizioni si applicano anche “nei
confronti dei
lavoratori occasionali
che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 70 e seguenti
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
che svolgano attività di
carattere stagionale
nelle imprese agricole”.
Veniamo
alle
semplificazioni relative alla
sorveglianza sanitaria, come contenute nell’articolo 2 del nuovo decreto.
Riguardo
alle lavorazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 – “ad eccezione di quelle
che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve
essere garantita la effettuazione della sorveglianza
sanitaria”
- gli adempimenti in materia di controllo sanitario “si considerano assolti, su
scelta del datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante
visita medica preventiva, da
effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della
ASL”.
Tale
visita medica preventiva “ha
validità
biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di
ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel
limite di 50 giornate l'anno, effettuate anche presso altre imprese agricole,
senza la necessità di ulteriori accertamenti medici”.
Dopo
aver ricordato che l'effettuazione e l'esito della visita medica “devono
risultare da apposita
certificazione”,
il decreto sottolinea che il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della
certificazione.
Il
comma 5 dell’articolo 2 è dedicato al
ruolo
degli enti bilaterali e degli organismi paritetici del settore agricolo e
della cooperazione di livello nazionale o territoriale.
Tali
enti e organismi “possono adottare iniziative, anche utilizzando lo
strumento della convenzione,
finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza
sanitaria per le imprese
agricole
ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con
le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante
convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici”.
In
particolare in presenza della convenzione indicata, “il medico competente incaricato di
effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente
decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in
relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di
idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i
datori di lavoro convenzionati”.
Infine
presentiamo le
semplificazioni in
materia di informazione e formazione (Articolo 3).
Il
decreto indica che “gli adempimenti relativi alla informazione e formazione,
limitatamente ai lavoratori individuati dal presente decreto,
si considerano assolti mediante consegna al
lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti
bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della
cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni
idonee a fornire
conoscenze per
l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a
trasferire conoscenze e procedure utili all'
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei
rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla
riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro”.
Si
sa tuttavia che il settore agricolo presenta un’alta percentuale di lavoratori
stranieri
stagionali e dunque il comma 2 dell’articolo 3 sottolinea che “ai lavoratori
provenienti da altri Paesi
deve essere
garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi
alla informazione e formazione”.
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